Ordinanza 25456/2017
Azioni di nunciazione art. 1172 cc – Denuncia di nuova opera nei confronti di ente pubblico – Giurisdizione ordinaria
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il “petitum” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Fattispecie in tema di denuncia di nuova opera esercitata, da un privato, nei confronti di ente locale territoriale al fine di tutelare di una servitù di passaggio).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25456 (CED Cassazione 2017)
Articolo 1172 c.c. annotato con la giurisprudenza
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) I signori (OMISSIS) hanno agito nel novembre 2015, con azione ex articolo 1171 c.c., contro il comune di Roma, lamentando che per l’allestimento di un orto urbano con opere di recinzione del mappale (OMISSIS) aveva intercluso il mappale (OMISSIS), di proprietà (OMISSIS).
Con ordinanza 20 dicembre 2015 il tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto un provvedimento della pubblica amministrazione inerente l’uso del territorio.
La causa è stata riassunta davanti al Tar Lazio, che con ordinanza 27 aprile 2016 ha sollevato “conflitto di giurisdizione con il giudice ordinario” L. n. 69 del 2009, ex articolo 59rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
Le parti non si sono costituite in questo procedimento.
Avviata la trattazione con rito camerale, il procuratore generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
2) Il Tar ha fondatamente rilevato che la controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che “non forma oggetto di contestazione l’esercizio di pubbliche potestà, bensì soltanto un’attività materiale che può arrecare pregiudizio ai beni e/o diritti reali di cui i ricorrenti si assumono titolari.”
L’ordinanza ha opportunamente richiamato Cass. S.U n. 604 del 2015, secondo cui in tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A. sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il “petitum” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo e non lamenti l’emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all’esercizio di poteri discrezionali spettanti all’amministrazione pubblica.
Inoltre ha menzionato Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2052 del 03/02/2016, secondo la quale, in materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica (nella specie, la linea ferroviaria dell’alta velocità) appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano nè il “se” nè il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all’oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire. Come ha ricordato il procuratore generale, anche Cass. SU 10285/12 ha chiarito che occorre avere riguardo all’oggetto della tutela invocata, che configura la giurisdizione del giudice esclusivo quando è invocato il controllo di legittimità dell’esercizio del potere e non quando è fatta valere una situazione possessoria.
Nella specie parte attrice in sede di riassunzione davanti al Tar ha precisato che la propria azione non mira all’annullamento del provvedimento amministrativo adottato dal Comune di Roma per i lavori di bonifica ed allestimento orto urbano, ma solo a ottenere che sia rispettato il proprio diritto di continuare ad esercitare la servitù di passo esercitata da oltre trenta anni in favore del proprio fondo intercluso, per accedervi da via (OMISSIS).
3.1) L’atto introduttivo della causa davanti al tribunale ordinario si limitava infatti ad invocare, ai sensi degli articoli 1171 e 688 c.p.c. e articolo 669 bis c.p.c. o, in linea subordinata, con provvedimento di urgenza, la sospensione o la modifica delle opere esecutive della recinzione in guisa da consentire l’esercizio del diritto di passaggio, senza contestare la legittimità dell’esercizio del potere che aveva portato delle opere deliberate dal Comune e da eseguire sul fondo dello stesso ente.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine massimo di legge.
Non v’è luogo per pronunciare sulle spese del procedimento avviato d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette le parti con termine massimo di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite civili tenuta il 7 febbraio 2017.