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Cassazione Civile 25472/2017 –  Conciliazione giudiziale  

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Sentenza 25472/2017


Conciliazione giudiziale  

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall’art.88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall’altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch’esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità “ad substantiam”, essendo la forma scritta prevista dall’art. 1967 c.c. ai soli fini di prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso di una udienza, per carenza di forma scritta e della relativa sottoscrizione, senza tener conto che il verbale di causa costituiva atto scritto idoneo ai fini probatori).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 ottobre 2017, n. 25472   (CED Cassazione 2017)

Articolo 1965 c.c. annotato con la giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Isernia del 18.1.2014 ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 47 e segg. (OMISSIS), già dipendente della (OMISSIS) (in prosieguo: la FONDAZIONE) impugnava il licenziamento per giustificato motivo intimatole con raccomandata del 10-11 giugno 2013, lamentando la assenza dei presupposti di legge.

Il giudice della prima fase accoglieva il ricorso con ordinanza del 28.4.2004.

Con sentenza in data 26.3.2015 il Tribunale accoglieva la opposizione della Fondazione, dichiarando la lavoratrice decaduta dalla impugnazione del licenziamento.

Con sentenza del 17.7-16.9.2015 (nr. 210/2015) la Corte d’Appello di Campobasso rigettava il reclamo della lavoratrice.

La Corte territoriale rilevava preliminarmente che la eccezione di decadenza della lavoratrice dalla impugnazione del licenziamento, ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2 era stata tempestivamente proposta dalla Fondazione nella udienza di discussione della fase sommaria e poi coltivata con l’atto di opposizione. In relazione agli atti introduttivi della fase sommaria non era prevista alcuna decadenza mentre la piena operatività del rito era riservata alla sola fase della opposizione.

La eccezione era fondata.

La impugnazione del licenziamento effettuata con la prima richiesta del tentativo di conciliazione aveva prodotto i suoi effetti e non poteva essere superata dalla successiva raccomandata del 3.8.2013.

La richiesta di conciliazione doveva intendersi rifiutata dal destinatario, che nel termine di legge non aveva manifestato la volontà di aderirvi; il lavoratore non aveva proposto la azione giudiziaria nei sessanta giorni successivi al rifiuto.

Doveva essere respinta anche la domanda di accertamento della transazione della lite, che si assumeva avvenuta alla udienza dell’11.4.2014, nel corso della fase sommaria del giudizio; per la conclusione della transazione era necessaria la forma scritta e la sottoscrizione del verbale, formalità per le quali era stata fissata una successiva udienza senza che la transazione venisse poi perfezionata.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza (OMISSIS), articolato in cinque motivi.

La FONDAZIONE è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 420 c.p.c. in relazione alla L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 48 (rectius: articolo1, comma 48) ed all’articolo 88 disp. att. c.p.c., degli articoli1965 e 1967 c.c., dell’articolo 1326 c.c..

Ha esposto che alla udienza dell’11.4.2014, celebrata nella fase sommaria, presenti le parti personalmente (la FONDAZIONE a mezzo di procuratore speciale) ed i rispettivi difensori, il giudice aveva formulato una proposta transattiva, riportata nel verbale di udienza, accettata dalle parti, come attestato nello stesso verbale. La udienza era stata rinviata per la sola sottoscrizione del verbale di conciliazione.

La composizione della lite era confermata dalla corrispondenza in seguito intercorsa tra le parti.

Erroneamente il giudice del reclamo aveva ritenuto non perfezionata una transazione, richiedendo, in violazione degli articoli 1326 e 1965 c.c., un requisito di forma ad substantiam non previsto da alcuna disposizione di legge.

A tenore dell’articolo 1967 c.c. la forma scritta della transazione era richiesta soltanto ad probationem: nella fattispecie di causa neppure si poneva una questione di prova, perchè le parti ammettevano di avere aderito alla proposta conciliativa del giudice; comunque, la transazione era contenuta nel verbale di udienza, atto pubblico fidefacente.

La sentenza confondeva il piano del perfezionamento della transazione con quello della redazione e sottoscrizione del verbale di conciliazione, formalità richiesta dall’articolo 185 c.p.c., comma 3 e dall’articolo 88 dis. att. c.p.c. al diverso fine di acquisire un titolo esecutivo.

Il giudice della fase sommaria aveva affermato essere già perfetto l’accordo transattivo ed il punto non aveva formato oggetto di impugnazione sicchè si era formato il giudicato.

  1. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’articolo2966 c.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ed oggetto di discussione tra le parti.

Ha assunto che la volontà espressa dalle parti nella udienza dell’11.4.2015 – anche laddove non si fosse perfezionata una transazione-costituiva comunque riconoscimento del diritto della lavoratrice di impugnare il licenziamento ed impediva la decadenza ai sensi dell’articolo 2966 c.c..

  1. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dellaL. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 48 e ss. dell’articolo 2969 c.c., dell’articolo 115 c.p.c. e dei principi fondamentali del rito del lavoro.

Ha impugnato la sentenza per aver ritenuto tempestivamente proposta la eccezione di decadenza dalla impugnativa del licenziamento.

Ha dedotto che la sommarietà della prima fase del rito ex lege n. 92 del 2012 riguardava unicamente le attività istruttorie e non anche la cognizione del giudice sicchè le parti avevano l’onere di definire il thema decidendum sin dagli atti introduttivi. Nella fase della opposizione non si potevano introdurre questioni nuove, come evidenziato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 51 nella parte in cui prevedeva che nella opposizione potevano proporsi le sole domande fondate sui fatti costitutivi dedotti nella fase sommaria.

  1. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’articolo360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dellaL. n. 604 del 1966, articolo 6 come modificato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32 nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

La censura afferisce alla statuizione in sentenza della irrilevanza della raccomandata del 3.8.2013 ai fini della individuazione del dies a quo del termine di decadenza dalla azione giudiziaria.

La ricorrente ha esposto che con atto passato per la notifica il 23.7.2013 ma erroneamente datato 23.7.2011 ella aveva manifestato la propria volontà di impugnare il licenziamento e di richiedere il tentativo di conciliazione secondo i contenuti previsti dal testo previgente dell’articolo 410 c.p.c. ovvero senza esporre i fatti e le ragioni della pretesa.

Accortasi dell’errore tanto della data che dei contenuti dell’atto aveva spedito una seconda raccomandata il 3.8.2013 (doc. 14 della produzione relativa al proc. 56/2014), che aveva efficacia novativa della impugnazione. In ogni caso, l’atto spedito il 23.7.2013 non era idoneo a far decorrere il termine di decadenza per la azione giudiziaria poichè il tentativo di conciliazione al quale faceva riferimento il testo della L. n. 604 del 1966, articolo 6, comma 2 (come modificato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32) era unicamente quello successivo alla notifica della impugnazione stragiudiziale al datore di lavoro mentre nella fattispecie di causa l’atto era pervenuto prima alla Commissione Provinciale di Conciliazione (in data 24.7.2013) e solo sette giorni dopo (il 31.7.2013) al datore di lavoro.

  1. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’articolo2697 c.c., dell’articolo 410 c.p.c. – e dei principi regolanti l’onere della prova.

Ha lamentato la mancanza di motivazione sul punto, decisivo per il giudizio, della mancanza di prova del decorso del termine di decadenza.

Ha esposto che la decadenza dalla impugnazione del licenziamento era stata eccepita – e dichiarata in sentenza – per la mancata proposizione della azione giudiziaria nel termine di 60 giorni dalla manifestazione della volontà del datore di lavoro di rifiutare la richiesta del tentativo di conciliazione.

Era onere della parte eccipiente provare il momento del mancato accordo, individuato in sentenza nella data del 20.8.2013, mediante la produzione di documenti provenienti dalla Commissione di Conciliazione, comprovanti – secondo quanto allegato dalla Fondazione – la mancata produzione delle memorie della datrice di lavoro nel termine di cui all’articolo410 c.p.c..

Erroneamente la Corte di merito aveva affermato che tale prova non poteva essere posta a carico della Fondazione perchè diabolica.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La conciliazione giudiziale prevista dall’articolo 185 e dall’articolo 420 c.p.c. è una convenzione tra le parti che l’hanno conclusa non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, concretizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall’altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti, che resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria (in termini: Cass. civ. sez. lav. sent. 9.11.1995 nr. 11677).

Tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall’articolo 88 disp. att. c.p.c. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione; all’intervento dell’organo pubblico è collegata la previsione dell’efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione nonchè la possibilità di definire anche controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (articolo 2113 c.c., u.c.).

Nella fattispecie di causa il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione.

Ciò non esclude, tuttavia, che anche nel corso del processo e durante il compimento di attività del processo le parti possano addivenire alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile ove ciò sia consentito dalla natura disponibile del diritto del lavoratore giacchè l’articolo 2113 c.c., comma 1 stabilisce l’invalidità delle transazioni – (da impugnare, in ogni caso, a pena di decadenza) – soltanto ove abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili.

Nella fattispecie di causa la controversia aveva ad oggetto un diritto – il diritto del lavoratore ad impugnare il licenziamento – disponibile (sulla disponibilità del diritto si veda Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2009, n. 22105 e giurisprudenza ivi citata).

Il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l’articolo 1967 c.c..

Nella fattispecie di causa il verbale di udienza costituiva atto scritto idoneo alla prova dell’eventuale raggiunta transazione sul diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell’11 aprile 2014, in ragione della “necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica” ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall’articolo 185 e dall’articolo 420 c.p.c., con il negozio di transazione di cui agli articoli 1965 c.c. e segg. e, per l’effetto, ha violato l’articolo 1967 c.c., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame degli atti, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, onde verificare se nel corso della udienza dell’Il aprile 2014 sia intervenuto tra le parti di causa un negozio di transazione.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano statuizioni della sentenza dipendenti dalla preliminare verifica della intervenuta disposizione del diritto in contestazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

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