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Cassazione Civile 26108/2017 – Personale scolastico – Aumenti periodici personale docente assunto con contratti a termine

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Ordinanza 26108/2017

Personale scolastico – Aumenti periodici personale docente assunto con contratti a termine – Domanda limitata agli scatti biennali – Progressione stipendiale contrattuale  

In tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, ove la domanda sia limitata al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 53 della l. n. 312 del 1980, non applicabili al personale del comparto scuola diverso dagli insegnanti di religione, non può essere riconosciuta, in mancanza di autonoma domanda, anche proposta in via subordinata, la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 2-11-2017, n. 26108   (CED Cassazione 2017)

 

 

RILEVATO

  1. che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) – docente non di ruolo incaricata di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato – intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto agli scatti biennali di anzianità nella misura (2,50%) previsti dalla L. n. 312 del 1980, articolo 53(cfr. anche pag. 2 del controricorso), con la condanna del Ministero al pagamento dell’importo a tale titolo dovuto, pari ad Euro 1.638,09, oltre agli aumenti interveniendi ed agli interessi legali;
  2. che la Corte territoriale ha ritenuto che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola, per il fatto di non beneficiare degli scatti biennali di anzianità, subiscano una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento da lDecreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato;
  3. che il MIUR ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dellaL. n. 124 del 1999, articolo 4e del Decreto Ministeriale 13 giugno 1997, anche in combinato con la L. n. 312 del 1980, articolo 54 e del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1, comma 2, delle clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE;
  4. che (OMISSIS) ha resistito con controricorso ed ha depositato anche memoria ex articolo380 bis c.p.c., comma 2;
  5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

  1. che sulla questione oggetto del presente giudizio, questa Corte si è espressa con la recente sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (e successive conformi, v. Cass. n. 14675 del 2017 e Cass. n. 15997 del 2017), con cui si è affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, l’articolo 53 cit., che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 69, comma 1, e articolo 71 dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;
  2. che con tale sentenza si è osservato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;
  3. che al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l’art. 53 della L. n. 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, articolo 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. n. 8060 dell’8 aprile 2011, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’articolo 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);
  4. che nei richiamati arresti si è affermato anche che il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;
  5. che dalle stesse deduzioni formulate nel controricorso si rileva che la controversia ha ad oggetto unicamente il riconoscimento degli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, articolo 53mentre non risulta essere stata proposta, neppure in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale (c.d. gradoni) per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione sulla quale questa Corte si è espressa con la medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 affermando il principio secondo cui nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;
  6. che il Collegio, non condividendo la proposta del relatore, ritiene che la sentenza impugnata debba essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c. con il rigetto dell’azionata domanda;
  7. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata da questa Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. all’art. 53 della L. n. 312/80; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.10.2017