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Cassazione Civile 26150/2017 – Giurisdizione amministrativa – Annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile

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Ordinanza 26150/2017

Giurisdizione amministrativa – Annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale. (Nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione).

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 3-11-2017, n. 26150   (CED Cassazione 2017)

 

 

RILEVATO CHE:

  1. La Soc. (OMISSIS) è titolare d’impianto idroelettrico denominato (OMISSIS) e sito nel Comune di (OMISSIS), con (sub)concessione rilasciata dalla Regione Valle d’Aosta, e fruisce delle incentivazioni previste, a cura del Gestore dei (OMISSIS), per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.
  2. È accaduto che, con separati provvedimenti e sulla scorta del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, la Regione Valle d’Aosta ha chiesto alla società il pagamento di maggiori canoni, mentre il Gestore dei (OMISSIS) ha chiesto la restituzione di incentivazioni fruite dalla stessa società nel medesimo periodo.
  3. A fronte di ricorso dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche da parte della concessionaria, il Gestore dei (OMISSIS) propone regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la vertenza sia devoluta al giudice amministrativo, almeno riguardo alla parte di controversia d’interesse del Gestore stesso relativa ai provvedimenti da questo emessi con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La Concessionaria resiste con controricorso, assumendo che l’intera vertenza rientrerebbe nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
  4. La Regione Valle d’Aosta non spiega attività difensiva; mentre il P.G. conclude per la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla controversa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS) e per la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche per il resto. Le parti costituite replicano con memorie.

CONSIDERATO CHE:

  1. Le conclusioni del P.G. devono essere condivise.

L’impugnazione unitariamente proposta dalla concessionaria dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche si fonda sulla contestata rilevanza del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua e mira all’annullamento di due ordini di provvedimenti. L’uno, per il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica, è riferibile alla sola Regione Valle d’Aosta. L’altro, per il recupero delle incentivazioni accordate agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, è riferibile al solo Gestore dei (OMISSIS).

1.1 Ne deriva che, se pure il fatto genetico è uno solo sul piano storico ovverosia il contestato superamento della portata media annua, le conseguenze giuridiche sono diverse e separate. Esse colgono, per un verso, l’evolversi del rapporto concessorio riguardo alla misura del canone e, per un altro verso, la perdita degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come separati e differenti sono gli organismi emittenti i consequenziali provvedimenti, ovverosia la Regione Valle d’Aosta nel primo caso, il Gestore dei (OMISSIS) nel secondo caso.

1.2 La giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, n. 1, lettera a)) – con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche” – sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche. Ciò è nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse ovvero a stabilire o modificare la localizzazione di esse oppure a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

1.3 Restano, invece, fuori da tale devoluzione tutte le controversie che abbiano per oggetto atti solo strumentalmente e/o indirettamente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. U., 06/07/2005, n. 14195; conf. Cass. Sez. U., 13/01/2003; v. anche Cass. Sez. U., 20/06/2000, n. 457). Laddove rientra, invece, nella giurisdizione speciale di legittimità in materia di acque anche il contenzioso relativo a provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque se concorrano, però, in concreto a disciplinare realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio di opere idrauliche (Cass. Sez. U., 08/04/2009, n. 8509; conf. Cass. Sez. U., 11/05/2007, n. 10750).

  1. Riguardo alla perdita degli incentivi economici, la vertenza vede opposto alla società concessionaria un soggetto, che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il Gestore dei (OMISSIS), ovverosia una S.p.A. il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze e che attende alla gestione del sistema pubblico d’incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U., 13/06/2017, n. 14653; conf. Cass. Sez. U., 24/02/2014, n. 4326).

2.1 Nel caso di specie, il Gestore dei (OMISSIS) – nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza (Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 42, Controlli e sanzioni in materia di incentivi) – ha accertato, in sinergia con la Regione Valle d’Aosta, la ritenuta carenza delle condizioni per l’accesso ai fruiti benefici, stante il riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua.

2.3 La controversia sul punto riguarda la richiesta di restituzione degli incentivi economici fruiti, ovverosia un provvedimento sull’incentivazione della produzione di energia da fonte idroelettrica, e concerne, quindi, la “produzione di energia”, essendo la previsione di contributi tariffari uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass. Sez. U., n. 14653/2017; conf. Cass. Sez. U., 27/04/2017, nn. 10409, 10410 e 10411; v. Cass. Sez. U., 04/05/2017, n. 10795).

2.4 La causa per l’annullamento del provvedimento assunto da Gestore dei (OMISSIS) rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lettera o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” (Cass. Sez. U., 24/10/2017, nn. 25183 e 25184).

2.5 Non v’è dubbio, infatti, che degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile non si occupa il Regio Decreto n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lettera a), così come è da escludere che detti incentivi (i) lambiscano la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche, (ii) tocchino i rapporti con i concessionari o i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, (iii) ovvero stabiliscano o modifichino la localizzazione di esse, (iv) oppure influiscano sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

2.6 La previsione di contributi tariffari per la produzione di energia da fonti rinnovabili rileva quale strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale; il che nulla ha a che vedere con quei provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche che l’art. 143 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque (conf. sent. ult. cit.). Resta, invece, devoluto a quest’ultimo, in sede di giurisdizione speciale di legittimità in unico grado, il contenzioso per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione regionale in materia di rideterminazione autoritativa dei canoni per acque pubbliche (non venendo in riguardo quella mera applicazione di criteri direttamente stabiliti dalla legge, che è devoluta, invece, al Tribunale regionale delle acque pubbliche; conf. Cass. Sez. U., 28/11/1994, n. 10124).

2.7 In conclusione, l’istruttoria regionale, svolta in sinergia con l’organismo di gestione dei (OMISSIS), ha dato luogo tanto al provvedimento regionale sulla misura del canone quanto al provvedimento del Gestore sul recupero degli incentivi, il che incide su materia diverse e su competenze amministrative differenti.

  1. La possibile interdipendenza dei due versanti della medesima vicenda del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, poichè, in caso di domande connesse ma appartenenti a diverse giurisdizioni, ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un’unica attribuzione (Cass. Sez. U., 03/05/2013, n. 10305).

3.1 Infatti, salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. Sez. U., 22/03/ 2017, n. 7303), potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività di giurisdizioni diverse su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass. Sez. U., 19/04/2013, n. 9534; conf. Cass. Sez. U., nn. 25183-25184/2017, cit.).

3.2 Tirando le fila del discorso sin qui condotto, va dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d’Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla controversa avente per oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS); le spese del regolamento possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale rimette le parti, sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d’Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, sulla controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS); compensa le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.