Ordinanza 26533/2017
Danni cagionati da cose in custodia – Caso fortuito – Vizio costruttivo – Caduta dell’ascensore condominiale
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest’ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l’utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l’improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all’interno della quale si trovavano due persone).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-11-2017, n. 26533 (CED Cassazione 2017)
Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
nel 2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della caduta della cabina dell’ascensore condominiale, all’interno del quale le attrici si trovavano proprio nel momento del guasto; il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3711 del 2008 rigettò la domanda;
la sentenza venne appellata dalle parti soccombenti;
la Corte d’appello di Palermo, con sentenza non definitiva 31 luglio 2014 n. 1300, accolse il gravame, e condannò il condominio al risarcimento del danno, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria;
quindi, con sentenza definitiva 24 aprile 2015 n. 1032, provvide alla liquidazione del danno;
ambedue le suddette sentenze sono stata impugnate per cassazione dal condominio “(OMISSIS)”, con ricorso fondato su quattro motivi; le intimate non si sono difese in questa sede.
CONSIDERATO CHE:
col primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2051 c.c.;
deducono che la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c. deve escludersi quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo; che nel caso di specie l’incidente fu causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore; che tale difetto era dovuto ad un vizio di progettazione del vano di fondo corsa; che mai, prima dell’incidente, questo vizio costruttivo si era manifestato, nè poteva essere sospettato; che, in definitiva, l’art. 2051 c.c. era stato violato perchè la Corte d’appello aveva attribuito al custode la responsabilità di un danno provocato unicamente dal fatto del terzo;
il motivo è manifestamente infondato;
il ricorrente è nel vero quando assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c.; tuttavia per “fatto del terzo” deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009);
col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4,; sostiene che la Corte d’appello avrebbe condannato il condominio al risarcimento “senta indicare le ragioni del proprio convincimento, ignorando ed omettendo di valutare le difese spiegate dal condominio”;
il motivo è manifestamente infondato: sia perchè ambedue le sentenze impugnate esprimono in modo sufficientemente chiaro la ratio decidendi che le sottende; sia perchè il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare e confutare analiticamente tutte le difese svolte dalle parti, dovendosi ritenere implicitamente rigettate o disattese le argomentazioni incompatibili con le ragioni addotte a sostegno della sentenza;
col terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto controverso rappresentato dalla sussistenza di un caso fortuito, costituito dalla condotta del terzo, di per sè idoneo ad escludere la responsabilità del condominio;
il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello non ha affatto trascurato di considerare la sussistenza del vizio costruttivo, ma l’ha ritenuta irrilevante, puntualmente applicando i principi stabiliti da questa Corte e sopra ricordati (così la sentenza non definitiva, pagina 2, secondo capoverso);
col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 91 c.p.c.; deduce di essere stato ingiustamente condannata alle spese di lite;
il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione del principio della soccombenza;
il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato;
non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio delle parti intimate;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Condominio “(OMISSIS)” di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 15 giugno 2017.