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Cassazione Civile 26541/2022 – Opposizione a precetto ed opposizione all’esecuzione – Litispendenza

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Ordinanza 26541/2022

Opposizione a precetto ed opposizione all’esecuzione – Litispendenza – Configurabilità – Esclusione

Non sussiste litispendenza tra l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni “formali” ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all’esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un “quid pluris” ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall’altra.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-9-2022, n. 26541   (CED Cassazione 2022)

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza

Art. 617 cpc (Opposizione agli atti esecutivi) – Giurisprudenza

 

 

CONSIDERATO CHE:

(OMISSIS) ricorre, con regolamento di competenza, avverso una dichiarazione di litispendenza pronunciata dal Tribunale di Milano esponendo che:

– aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione promossa la s.r.l. (OMISSIS) nei suoi confronti in ragione di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del proprio marito in regime di comunione legale, (OMISSIS);

– aveva dedotto con l’opposizione agli atti la tardività del deposito, senz’attestazione conformità, della nota di trascrizione del pignoramento, ritenendo quindi estinta la procedura ex art. 630 c.p.c., e con l’opposizione all’esecuzione l’inopponibilità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del coniuge per un debito contratto nel suo esclusivo interesse;

– aveva domandato anche la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;

– il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c., con conseguente reclamo respinto, e il giudizio era stato riassunto sia quanto all’opposizione all’esecuzione che quanto all’opposizione agli atti, con reciproche domande di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;

– nelle more, era stata definita in primo grado l’opposizione a precetto precedentemente promossa dalla deducente nei confronti del s.r.l. (OMISSIS), con sentenza che aveva dichiarato l’inopponibilità del titolo esecutivo;

– tale ultima decisione era stata appellata e l’appello era stato respinto;

– il Tribunale di Milano, nel presente giudizio, aveva dichiarato la litispendenza con il previo giudizio sull’opposizione a precetto, in mancanza di prova dell’intervenuto giudicato;

– l’ordinanza in parola era erronea poichè le domande proposte nei due giudizi erano differenti, attesa quella sull’opposizione agli atti esecutivi e quella a titolo di responsabilità processuale aggravata, e poichè anche le parti erano da ritenere non coincidenti, dovendosi integrare, nel presente giudizio, il contraddittorio con l’altro esecutato (OMISSIS) e l’altro creditore, (OMISSIS), che aveva proceduto all’esecuzione immobiliare, sullo stesso bene, cui quella promossa in danno della deducente era stata riunita;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE:

il ricorso è fondato;

è vero che tra l’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado (Cass., 17/10/2019, n. 26285);

ma questa Corte ha altresì chiarito che non sussiste litispendenza tra il giudizio di opposizione a pignoramento e quello di opposizione a precetto pendente in fase di appello, proposto nei confronti dello stesso creditore e in relazione allo stesso credito, per contestare l’esistenza del titolo esecutivo, qualora in una causa sia stata diversamente proposta dal debitore domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in relazione all’esecuzione intrapresa (e non solo minacciata), presentando detta controversia un “quid pluris” ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall’altra (Cass., 16/06/2000, n. 8214);

d’altra parte, pur dovendosi dare atto che la riunione delle esecuzioni non si può riflettere sull’estensione soggettiva delle parti necessarie dei giudizi oppositivi, deve altresì darsi rilievo all’ulteriore fatto processuale per cui nel giudizio esitato nell’ordinanza in questa sede impugnata, è stata proposta al contempo la descritta opposizione formale;

ora, sebbene a quel che risulta la correlata istanza di sospensione sia stata respinta dal giudice dell’esecuzione con reclamo a sua volta respinto e soggetto ad autonome impugnazioni, ciò nondimeno pende la corrispondente domanda in chiave di opposizione ex art. 617 c.p.c., che anch’essa va pur sempre regolata con conseguente pronuncia, e anch’essa differenzia i giudizi;

spese al giudice del rinvio, che verificherà, inoltre, come logico, l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello sull’opposizione a precetto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022