Ordinanza 26619/2023
Ricorso per cassazione – Documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso – Omissione della notificazione – Deposito unitamente alla memoria ex art. 378 cpc
Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito mediante la partecipazione delle parti alla pubblica udienza. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui procura speciale era stata depositata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. senza essere portata a conoscenza della controparte, attesa la trattazione del ricorso con il rito camerale).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 14/09/2023, n. 26619 (CED Cassazione 2023)
Art. 372 cpc (Produzione di altri documenti in cassazione)
Art. 366 cpc (Contenuto del ricorso per cassazione)
Art. 83 cpc (Procura alle liti)
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.10.2017, la Corte
d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo
grado, ha rigettato l’opposizione proposta da
(OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con cui il
locale Tribunale le aveva ingiunto di pagare all’(OMISSIS)
somme per contributi omessi in danno di taluni
collaboratori autonomi ritenuti invece collaboratori fissi o
redattori;
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura,
successivamente illustrati con memoria;
che l’(OMISSIS) ha resistito con controricorso, parimenti poi
illustrato con memoria, eccependo preliminarmente
l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di procura
speciale;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del
12.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito
dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-
bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’art. 365 c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione
debba essere redatto, a pena d’inammissibilità, da un
avvocato munito di procura speciale;
che, nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha
ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il
ricorso per cassazione proposto sulla base della procura
rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto
d’appello è inammissibile, per difetto della prescritta
procura speciale, essendo quest’ultima inidonea allo scopo
siccome conferita con atto separato in data anteriore alla
sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto,
in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura
successivamente alla pubblicazione del provvedimento
impugnato e con specifico riferimento al giudizio di
legittimità (così, tra le numerose, Cass. nn. 4710 del
1986, 7181 del 2003 e, da ult., 13263 del 2020 e 938 del
2023);
che, nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta
redatto “giusta procura speciale rilasciata a margine della
memoria di costituzione nel giudizio d’appello avanti la
Corte d’appello di Roma [..] Rg 2379/2013” (così si legge
a pag. 1 del ricorso per cassazione), vale a dire nel giudizio
conclusosi con la sentenza impugnata;
che è stato del pari chiarito che non è possibile una
sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art.
182 c.p.c., atteso che l’applicazione di detta norma non è
compatibile con la disciplina del conferimento della
procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto
dell’art. 365 c.p.c., richiede l’esistenza di una procura
speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso
per cassazione e, per il disposto dell’art. 366, n. 5, c.p.c.,
che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e
non dopo (così, in part., Cass. n. 938 del 2023, cit., sulla
scorta di Cass. n. 1255 del 2018);
che, sebbene parte ricorrente abbia allegato, nella
memoria dep. ex art. 378 c.p.c., di avere conferito procura
speciale all’odierno difensore in data 6.4.2018,
depositandola in giudizio, non reputa il Collegio che tanto
valga a sanare il vizio d’inammissibilità, ove si consideri
che detto documento non risulta essere stato notificato
alla parte controricorrente e che, per costante
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla regola di
cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c., secondo cui, nel giudizio
di legittimità, l’elenco dei documenti relativi
all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti
successivamente al deposito di questo, deve essere
notificato alle altre parti, si può derogare solo quando,
nonostante l’omissione della notifica, il contraddittorio sia
stato comunque garantito mediante la partecipazione
delle parti alla pubblica udienza (così Cass. n. 21729 del
2013 e succ. conf.), ciò che nella specie non è accaduto in
considerazione dell’adozione del rito camerale;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile,
provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio
di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità
del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui €
8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari
al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del
12.7.2023.