Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 26833/2023 – Preliminare di vendita di cosa altrui – Sentenza ex art. 2932 c.c. – Acquisto della proprietà della res da parte del promittente venditore prima della proposizione della domanda giudiziale

Richiedi un preventivo

Ordinanza 26833/2023

Preliminare di vendita di cosa altrui – Sentenza ex art. 2932 c.c. – Acquisto della proprietà della “res” da parte del promittente venditore prima della proposizione della domanda giudiziale – Necessità – Esclusione

In caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale, potendo esso anche sopravvenire in corso di causa.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19.9.2023, n. 26833   (CED Cassazione 2023)

Art. 2932 cc (Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto)

 

 

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne un contratto preliminare di
compravendita di una serie di immobili, stipulato nel 1988 tra
(OMISSIS), promittente venditore, e le figlie Angelica ed
(OMISSIS), promissarie acquirenti. Nel 2008 queste ultime
convenivano il padre dinanzi al Tribunale di Siracusa per un’azione ex
art. 2932 c.c. Tra notifica della citazione e prima udienza decedeva il
convenuto. Non veniva dichiarato l’evento interruttivo, bensì la
contumacia del convenuto. In primo grado, nel 2014, veniva accolta
la domanda con trasferimento alle attrici degli immobili. Acquisita nel
2015 conoscenza del processo, appellava un fratello delle attrici,
(OMISSIS), che chiedeva dichiararsi la nullità del giudizio
di primo grado per mancata interruzione ex art. 299 c.p.c. e, nel
merito, la nullità del preliminare, in quanto avente ad oggetto la
vendita di beni parzialmente altrui. La Corte di appello, dopo aver
pronunciato la nullità del giudizio di primo grado, ha accolto di nuovo
la domanda.

Ricorre in cassazione (OMISSIS) con quattro motivi,
illustrati da memoria. Resistono con controricorso le attrici.

Rimangono intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione
dell’art. 2932 c.c., in quanto applicato ad un preliminare di vendita di
beni parzialmente altrui. In particolare, si rileva che il convenuto
(OMISSIS) è morto dopo la notificazione dell’atto
introduttivo, per cui la Corte di appello è incorsa in errore
nell’affermare che: «al momento della proposizione della domanda
delle promissari acquirenti, gli eredi di (OMISSIS) erano
proprietari per intero degli immobili oggetto del preliminare, avendo
acquistato la proprietà della cosa promessa in vendita per
successione del padre e della madre e facendo venir meno il fatto –
ossia l’altruità della res – ostativo alla sentenza traslativa con effetto
immediato» (sentenza, p. 12);

Il motivo non è fondato. In caso di preliminare di vendita di cosa
(nel caso di specie, parzialmente) altrui può essere pronunciata
sentenza ex art. 2932 c.c., dal momento in cui viene meno l’altruità
della cosa, cioè dal momento in cui il convenuto venditore (nel caso di
specie, i suoi eredi) consegue la proprietà (nel caso di specie,
esclusiva) della cosa promessa in vendita, venendo meno così
l’impedimento alla validità della sentenza che prende il posto del
contratto non concluso, traslativa del diritto di proprietà (cfr., tra le
altre, Cass. 8417/2016). Se il processo è in corso, rileva quindi che
l’altruità della cosa promessa in vendita sia venuta meno non già al
momento della proposizione della domanda (è da correggere pertanto
l’affermazione, citata al precedente capoverso, della sentenza
impugnata), bensì al momento della pronuncia della sentenza, in
conformità del resto al principio generale della rilevanza dei fatti
sostanziali sopravvenuti nel corso del processo. Nel caso di specie, è
pacifico (ed è ammesso dalla stessa parte ricorrente) che gli eredi di
(OMISSIS) siano diventati proprietari per intero degli
immobili oggetto del preliminare, avendo acquistato per successione
dai genitori la proprietà della cosa promessa in vendita già nel corso
del giudizio di primo grado.

In conclusione, il primo motivo è rigettato.

2. – Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia
omesso di pronunciarsi su domande consequenziali alla dichiarazione
di nullità del giudizio di primo grado; in particolare si tratta delle
domande di: (a) revoca della formula del passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado; (b) cancellazione delle trascrizioni –
successive al verificarsi dell’evento interruttivo – delle domande
introduttive del giudizio; (c) ordine al conservatore di cancellare le
trascrizioni (si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Il secondo motivo non è fondato. L’art. 112 c.p.c. impegna il
giudice a pronunciarsi sulle domande (nonché sulle eccezioni)
proposte in giudizio. La domanda in questione ha per oggetto la
dichiarazione di nullità. Su questa il giudice si è pronunciato. Tutte le
altre richieste non rientrano nell’ambito protetto dall’art. 112 c.p.c.
Invero, il venir meno della formula del passaggio in giudicato è recato
con sé dall’ammissione del giudizio di appello. Quanto alla
cancellazione delle trascrizioni, l’atto introduttivo del processo è stato
notificato ad una persona ancora in vita, pertanto le domande
introduttive restano valide e trascrivibili nei registri immobiliari.

In conclusione, il secondo motivo è rigettato.

3. – Con il terzo motivo si censura che la parte rimasta
involontariamente contumace nel giudizio di primo grado sia stata
condannata alle spese del doppio grado (si deduce violazione dell’art.
91 c.p.c.).

Il terzo motivo non è fondato. L’art. 91 c.p.c. ricollega la condanna
alle spese al semplice fatto della soccombenza. Non vi sono margini
per evitare di applicare la regola alla parte soccombente rimasta
involontariamente contumace, tenendo anche conto che nel caso di
specie la mancata costituzione in giudizio del convenuto non è
imputabile all’attore vittorioso, che ha validamente notificato l’atto
introduttivo del giudizio.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

4. – Con il quarto motivo si censura che non sia stata riconosciuta
la soccombenza reciproca in considerazione dell’accoglimento della
domanda di nullità del giudizio di primo grado (violazione degli artt.
92 e 336, co. 1 c.p.c.).

Il quarto motivo non è fondato. La statuizione relativa alle spese
non presta il fianco a censure in sede di legittimità, poiché la parte
che si è vista accogliere la domanda di nullità del giudizio di primo
grado è risultata soccombente nel merito.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. – L’infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda
determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto,
il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera
della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato
per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio in favore della parte
controricorrente, che liquida in € 5.500,00, oltre a € 200,00, per
esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori
di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte
ricorrente, dell’ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se
dovuto.

Così deciso in Roma, il 09/01/2023.