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Cassazione Civile 26856/2017 – Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione – Comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi dall’albo

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Ordinanza 26856/2017

Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione – Comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi dall’albo

In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di “ius postulandi”.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26856 (CED Cassazione 2017)

 

 

Rilevato che:

l’avvocato ” (OMISSIS)” (codice fiscale (OMISSIS)), risultante dal ricorso come unico difensore del ricorrente ing. (OMISSIS), si identifica con l’avvocato ” (OMISSIS)” (avente il medesimo codice fiscale), il quale è stato cancellato, a domanda, dall’albo degli avvocati cassazionisti in data 18 luglio 2016, dopo la proposizione del ricorso per cassazione (come emerge dalle ricerche eseguite d’ufficio dalla Cancelleria di questa Corte);

al predetto avvocato ” (OMISSIS)” risulta comunicato l’avviso dell’odierna udienza pubblica del 26 settembre 2017 mediante consegna tramite posta certificata in (OMISSIS), al domiciliatario, avvocato (OMISSIS) il 27 giugno 2017.

Considerato che:

la comunicazione dell’avviso di udienza all’unico difensore (OMISSIS) dopo che questo si è volontariamente cancellato dall’albo e, quindi, non è più abilitato a riceverla, perchè divenuto privo dello status di avvocato cassazionista e, quindi, del relativo ius postulandi, non garantisce al ricorrente (OMISSIS) il pieno esercizio dei diritti di difesa cui è preordinata detta comunicazione;

tale rilevata lesione dei diritti di difesa consegue all’individuazione, da parte di queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 3702 del 2017 (cui si intende qui dare continuità), degli effetti della cancellazione (anche volontaria) dall’albo degli avvocati, comportante la perdita dello ius postulandi del difensore anche dal lato passivo, con la conseguente invalidità (nullità) delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione;

deve pertanto abbandonarsi la precedente impostazione seguita da Cass. n. 15566 del 2015, secondo cui, invece, nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che, nelle more, sia stato cancellato dall’albo degli avvocati non è invalida perchè non arreca alcun irrimediabile vulnus al diritto di difesa della parte, persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell’impossibilità di proseguire il patrocinio;

infatti, la mera possibilità dell’adempimento degli indicati obblighi informativi da parte di un soggetto ormai privo dello status di avvocato (nella specie, quantomeno di avvocato cassazionista) e l’eventuale insorgere di obblighi risarcitori in caso di inadempimento di quelli informativi non vale a “sanare”, di per sè, l’invalidità (qualificata come “nullità” dalla citata sentenza n. 3702 del 2017) della comunicazione effettuata a chi non ha più, nel senso sopra visto, lo ius postulandi;

in altri termini, altro è la cancellazione dall’albo (che comporta l’oggettivo venir meno dello ius postulandi), altro è la rinuncia volontaria alla procura (che non esclude l’interinale persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell’incarico);

da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria di dare comunicazione anche alla parte personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente.

Cosí deciso in Roma il 26 settembre 2017, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili.