Ordinanza 26866/2018
Processo con pluralità di parti – Notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti – Proposizione dell’impugnazioni
In tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio (con la conseguenza che in quest’ultima evenienza, poiché all’interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c’è stata notificazione si applica la norma di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che prevede l’impugnabilità entro l’anno dal deposito della sentenza.
Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 23-10-2018, n. 26866
rilevato che:
Ka. Jo. Ch. chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su tre motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 04/06/2017, la cassazione della sentenza n. 1832 del 05/05/2016 della Corte di appello di Napoli, di declaratoria di inammissibilità e di rigetto degli appelli da lei proposti, rispettivamente, nei confronti della Banca della Campania spa e delle germane An. ed Em. Pa., avverso il rigetto – da parte del Tribunale di Avellino – delle sue domande di danni derivatile da illegittime esecuzioni nei suoi confronti poste in essere dalla Banca e per la responsabilità del notaio – dante causa delle Pa., dr.ssa Gi. Te. – che aveva rogato gli atti su cui quelle si erano fondate, nonostante il difetto di validi poteri procuratori in capo al mandatario della stessa attrice;
resistono con controricorso sia la succeditrice della Banca appellata, BPER Banca spa (già Banca Popolare dell’Em. Romagna soc. coop.), sia le germane Pa.;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata; dei tre motivi di ricorso (il primo, di «violazione degli artt.1321, 1325, 1326, 1372, 1387, 1388, 1398 c.c.»;
il secondo, di «violazione art. 112, 115 e 116 c.p.c.»; il terzo, di «omessa motivazione su un fatto principale decisivo per il giudizio»), ampiamente illustrati, come pure delle articolate repliche delle controricorrenti, è superflua la stessa illustrazione, attesa la sua inammissibilità;
le domande originariamente proposte prospettavano una responsabilità della Banca mutuataria e del Notaio rogante il mutuo per i danni individuati nella perdita di un ingente patrimonio immobiliare in base ad una procedura esecutiva fondata sul contratto di mutuo poi riconosciuto invalido;
quanto alle domande nei confronti della Banca è evidente la tardività del ricorso: la controricorrente BPER spa fornisce la prova di avere notificato la sentenza qui gravata, a mezzo posta elettronica, fin dal 13/05/2016 al procuratore costituito in appello della Ch.: e tanto basta, dinanzi alla validità della notifica stessa per essere seguita a valido indirizzo di posta elettronica, a fondare la manifesta tardività del ricorso stesso;
infatti, sul punto trova applicazione il seguente duplice principio di diritto: «la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC [ex art. 3 bis della I. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 228 del 2012] è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012 (Cass. ord. 19/09/2017, n. 21597)»;
inoltre, «il deposito di documentazione concernente l’avvenuta notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC, ancorché non corredata dalla attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e accettazione del messaggio, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, qualora quest’ultimo non abbia sollevato alcuna obiezione o contestazione sulla regolarità di tale notifica» (Cass. ord. 28/11/2017, n. 28339);
ora, quanto alle domande nei confronti delle eredi del Notaio rogante, sarebbe necessario, al fine di estendere la medesima conclusione di tardività, approfondire se si trattasse di cause inscindibili, in quanto solo in tal caso a quelle l’inammissibilità si trasmetterebbe;
infatti, in tema di impugnazioni, il principio per il quale, nel processo con pluralità di parti, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero nel caso in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di plurime cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio (con la conseguenza che in quest’ultima evenienza, poiché all’interesse di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le parti tra le quali non c’è stata notificazione si applica la norma di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che prevede l’impugnabilità entro l’anno dal deposito della sentenza: Cass. 29/01/2007, n. 1825);
ma l’indagine è superflua, perché in ogni caso si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità, comune sia alle domande contro la mutuante che contro le eredi della rogante, poiché il ricorso non si fa carico in alcun modo di due distinte rationes decidendi della qui gravata sentenza: quanto alla domanda nei confronti della Banca, della dichiarata inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; quanto a quella nei confronti delle eredi del notaio rogante, della riferibilità causale dei danni alla condotta dei creditori e non a quella di chi aveva rogato alcuni degli atti coinvolti ed affetti da inefficacia od invalidità;
inoltre, il terzo motivo è manifestamente inammissibile anche ex se, poiché non integra un fatto storico la cui pretermissione possa costituire oggetto del nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. il complessivo materiale istruttorio letto dal soccombente in modo diverso rispetto alla sentenza gravata;
il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità;
infine, si deve pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;
- q. m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della controricorrente BPER Banca spa, in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge; in favore delle controricorrenti Pa., tra loro in solido, in C 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma 11 18/07/2018.