Sentenza 26901/2014
Danni cagionati dal lancio di oggetti all’interno dello stadio – Responsabilità della società proprietaria dello stadio ex art. 2043 cod. civ. ovvero ex art. 2051 cod. civ. – Esclusione
Nella ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio, la società proprietaria dell’impianto non risponde ai sensi dell’art.2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite, e della non intrinseca pericolosità dell’oggetto lanciato, come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi, né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all’uso che ne è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo, rispetto al quale lo stadio rappresenta esclusivamente il contesto nel cui ambito è accaduto l’evento.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901 (CED Cassazione 2014)
Articolo 2043 c.c. annotato con la giurisprudenza
Articolo 2051 c.c. annotato con la giurisprudenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2011 (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo la s.p.a. (OMISSIS), quale custode dello stadio cittadino, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti il (OMISSIS), mentre assisteva alla partita di calcio (OMISSIS).
In tale occasione è stata colpita al viso da un moschettone da trekking, lanciato da un “anello” dello stadio superiore al suo, in corrispondenza della curva sud, riportando la frattura dell’arco zigomatico.
L’attrice ha dedotto a fondamento della domanda di condanna sia la responsabilità contrattuale, sia la responsabilità aquiliana della convenuta, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c..
La convenuta ha resistito, chiedendo in via cautelativa l’autorizzazione a chiamare in causa la s.p.a. (OMISSIS) per esserne garantita.
La compagnia assicuratrice si è costituita, contestando anch’essa la responsabilità dell’assicurata.
Con sentenza 14 giugno 2005 il Tribunale ha respinto la domanda attrice, ritenendo inapplicabili gli articoli 2043 e 2051 c.c.. Ha soggiunto che la soluzione avrebbe potuto essere diversa ove la danneggiata avesse agito ai sensi dell’articolo 2050, prospettando la responsabilità della convenuta per l’esercizio di attività pericolosa.
La (OMISSIS) ha proposto appello, deducendo fra l’altro che erroneamente il Tribunale ha respinto la domanda anzichè applicare di ufficio la norma ritenuta appropriata.
Con sentenza 19 febbraio – 24 marzo 2010 n. 444 la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’appellante le spese processuali.
La (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, a cui resiste la s.p.a. (OMISSIS), tramite il suo procuratore s.c.p.a. (OMISSIS).
La (OMISSIS) non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha ritenuto inammissibile perchè nuova la domanda di condanna della (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2050 c.c., sul rilievo che nel giudizio di primo grado l’attrice ha fatto valere esclusivamente la responsabilità contrattuale della convenuta, o la sua responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., fattispecie diverse da quella di cui all’articolo 2050.
Ha escluso che ricorra responsabilità ai sensi dell’articolo 2043, non potendosi addebitare a colpa della società convenuta il mancato controllo sui tifosi in ingresso allo stadio, in quanto spetta alle forze dell’ordine procedere alle perquisizioni personali ed al sequestro degli oggetti ritenuti pericolosi.
Ha ritenuto inapplicabile l’articolo 2051 c.c., trattandosi di danno provocato non da cose in custodia, ma dal comportamento di altro spettatore, ed ha escluso che ricorrano gli estremi della responsabilità contrattuale con la motivazione che l’acquisto del biglietto attribuisce solo il diritto di assistere all’evento sportivo; non comporta assunzione di responsabilità per il comportamento illecito dei terzi.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli articoli 2043, 2050 e 2051 c.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto in appello, cioè che l’articolo 2043, è norma di carattere generale, che comprende in sè ogni altra fattispecie di responsabilità civile, ivi inclusa quella di cui all’articolo2050 c.c.; che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto di non poter pronunciare su tale ulteriore profilo di responsabilità, trattandosi di domanda fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto già compresi nell’ambito di applicazione della norma generale.
Ribadisce che la responsabilità avrebbe dovuto essere comunque addebitata alla convenuta ai sensi dell’articolo 2051, poichè ad essa, quale custode dello stadio, incombeva l’onere di controllare che gli spettatori non vi introducessero corpi contundenti.
3.- Le censure sono in parte inammissibili, in parte non fondate.
3.1.- Sono inammissibili perchè, nell’affermare il dovere del giudice di esaminare la fattispecie anche in relazione all’articolo 2050 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere prospettato, con la domanda introduttiva del giudizio, tutti i presupposti di diritto e di fatto per l’applicazione della norma, pur non avendola espressamente menzionata, e avrebbe dovuto richiamare sul punto il contenuto dell’atto di citazione.
L’attribuzione della responsabilità per danni ai sensi dell’articolo 2050 c.c., richiede normalmente l’accertamento di presupposti di fatto peculiari e diversi da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’articolo 2043 c.c., ed infatti la giurisprudenza ritiene che la domanda avente ad oggetto il relativo accertamento costituisca domanda nuova e diversa rispetto a quella proposta ai sensi dell’articolo 2043 (Cass. civ. Sez. 3, 24 novembre 2005 n. 24799; Idem, 6 aprile 2006 n. 8095).
L’applicazione di un diverso principio è ipotizzabile solo a condizione che la parte interessata dimostri di avere dedotto in giudizio tutti i connotati, di diritto e di fatto, della fattispecie di cui il giudice dovrebbe d’ufficio individuare la disciplina.
3.2.- In secondo luogo la ricorrente non specifica sotto quale aspetto il caso in esame dovrebbe ritenersi assoggettabile all’articolo 2050 c.c.; quale sarebbe l’attività pericolosa fonte di responsabilità (l’organizzare una partita di calcio?… l’aprire lo stadio al pubblico?…. o il frequentare lo stadio da parte del pubblico…?).
Manca una convincente prospettazione dei principi e dei criteri in base ai quali la responsabilità dovrebbe essere imputata alla società convenuta, sì da dimostrare gli errori in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.
Va comunque condiviso il principio enunciato dalla Corte di appello per cui non è ravvisabile nella specie una responsabilità della società per colpa, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite e della natura dell’oggetto contundente di cui qui si tratta, facilmente occultabile e di per sè solo non contundente nè pericoloso.
Vanno altresì condivise le argomentazioni in base alle quali è stata esclusa la responsabilità per custodia, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, nè dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all’esagitazione del pubblico; non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.
3.3.- Per le ragioni fin qui esposte la motivazione della sentenza impugnata è idonea a giustificare la decisione e deve essere confermata.
Non altrettanto potrebbe dirsi in relazione ad altre argomentazioni, quali quella per cui la responsabilità contrattuale della società convenuta, derivante dalla vendita del biglietto, sarebbe limitata all’obbligo di attribuire allo spettatore il diritto di assistere all’evento sportivo, o quella per cui il controllo degli ingressi sarebbe questione che interessa esclusivamente la responsabilità delle forze dell’ordine.
In realtà chi organizzi la manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto di ingresso – non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili. Donde l’obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all’ingresso ed altre misure, quali l’individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo stadio, e simili.
Trattasi di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro, e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2049 c.c.. Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine che – essendo strumenti ausiliari dell’attività d’impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell’impresa stessa, che sarebbe quindi chiamata a risponderne (articolo 1228 c.c., articolo 2049 c.c.).
Resta il fatto che il ricorso non è stato proposto in questi termini.
Da esso non risulta se la società convenuta fosse l’organizzatrice della partita e dello spettacolo sportivo, o se fosse invece solo proprietaria o titolare dei diritti di gestione dello stadio, considerato che le si è addebitata una responsabilità per custodia.
Non è stato dedotto nè dimostrato se la vicenda rientri fra quelle, prevedibili ed evitabili, di cui l’organizzatore dovrebbe essere tenuto a rispondere: circostanza che nella specie è dubbia, data la natura dell’oggetto contundente, probabilmente facile da nascondere alle perquisizioni, e la difficoltà di prevenire e di evitare comportamenti del genere di quello in oggetto, nella confusione e nel clima esagitato delle “curve”, durante le partite di calcio.
In sintesi, la vicenda è seria e pone problemi da non sottovalutare.
I criteri di individuazione della responsabilità sono tuttavia molteplici, delicati e complessi, e avrebbero dovuto essere dettagliatamente esaminati e sviscerati in ogni loro aspetto, di diritto e di fatto, ben più di quanto non sia stato fatto nel caso in esame.
4.- Il ricorso non può che essere rigettato.
5.- Considerata la natura della controversia e la mancanza di sicuri orientamenti interpretativi in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.