Ordinanza 26906/2023
Fideiussione – Durata correlata al soddisfacimento della obbligazione principale – Termine di decadenza dell’azione del creditore
Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell’ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell’immobile in costruzione, non garantiva l’inadempimento in sé del costruttore, ma l’evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20/09/2023, n. 26906 (CED Cassazione 2023)
Art. 1957 cc (Scadenza dell’obbligazione principale)
Rilevato che:
Il Tribunale di Padova, pronunciando su cause riunite proposte
da Banca (OMISSIS) (poi incorporata da Banca (OMISSIS))
per sentir accertare l’insussistenza dei presupposti per
l’escussione di una fideiussione rilasciata dalla banca a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla società (OMISSIS) srl, promittente venditore,
in favore delle società (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl, promissari
acquirenti di un immobile in costruzione nel comune di Veggiano,
rigettò le domande della banca respingendo in particolare l’eccezione
di estinzione del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. per non
aver il creditore coltivato l’azione nei confronti del debitore principale
entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione;
la Corte d’Appello di Venezia, adita dalla banca, con sentenza del
21/9/2020 ha rigettato l’appello, ritenendo, tra le altre statuizioni,
infondato il motivo di appello con cui si chiedeva di accertare che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le richieste
del creditore nei confronti del debitore principale erano state
tardivamente proposte con il conseguente venir meno dell’obbligo del
fideiussore ex art. 1957 c.c.;
sul punto la Corte ha ritenuto che “il contratto preliminare di
compravendita non ha previsto alcuna clausola risolutiva espressa e di
conseguenza il debitore avrebbe potuto eseguire il contratto fintanto
che controparte non avesse risolto il contratto per inadempimento o
esercitato il diritto di recesso. Il termine cui fare riferimento ai fini del
computo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. corrisponde al
termine assegnato dai promissari acquirenti al promittente venditore
per provvedere all’adempimento. Pertanto, poiché i promissari
acquirenti hanno diffidato la controparte a adempiere entro il
30.4.2011, i promissari venditori non sono incorsi in alcuna decadenza
avendo agito per la risoluzione del contratto in data 28.6.2011”;
avverso la sentenza la Banca (OMISSIS) ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
hanno resistito (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS)
& Co. sas con controricorso;
la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza
camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione o
falsa applicazione dell’art. 1957 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. per aver
la Corte d’Appello ritenuto che gli acquirenti non fossero decaduti dal
diritto di attivare la fideiussione prestata dalla banca, pur non avendo
coltivato alcuna istanza verso il debitore nel termine decadenziale di
sei mesi decorso dalla scadenza dell’obbligazione oggetto di garanzia
ex art. 1957 c.c.;
secondo la ricorrente l’obbligazione principale garantita dal
fideiussore era quella dedotta nel contratto preliminare di vendita
avente ad oggetto la consegna dell’immobile in costruzione entro il
30/12/2009, termine prorogato al 31/10/2010, sicchè l’attivazione
della garanzia avrebbe dovuto avvenire entro i sei mesi da quella data,
mentre l’azione di risoluzione per inadempimento era stata
illegittimamente proposta dopo otto mesi, in data 28/6/2011; ne
consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare
l’intervenuta decadenza dal diritto di escutere la fideiussione e dunque
dichiarare la banca libera dalla propria obbligazione fideiussoria in
applicazione dell’art. 1957 c.c.;
il motivo è infondato, sebbene la motivazione dell’impugnata
sentenza vada corretta nei termini qui di seguito esposti;
nel caso in esame la fideiussione non garantiva l’inadempimento
in sé del costruttore ma l’evento della crisi del venditore/costruttore
crisi che poteva presentarsi nelle forme elencate in modo tassativo
dall’art. 3 delle condizioni generali di garanzia, e cioè fallimento,
concordato preventivo, liquidazione coatta, pignoramento immobiliare;
essendo correlata non all’adempimento dell’obbligazione del
debitore principale ma all’evento crisi, essa sarebbe cessata, sempre
alla stregua delle previsioni contenute nelle condizioni generali di
contratto, di diritto al momento del trasferimento della proprietà o del
diverso diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di
assegnazione, con l’evidente volontà delle parti di derogare alla regola
dell’art. 1957 c.c.;
quindi, essendo l’obbligazione del fideiussore completamente
sganciata dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma essendo
correlata all’integrale soddisfacimento della stessa, l’azione del
creditore non era soggetta a termini di decadenza;
ne consegue l’infondatezza della lamentata violazione o falsa
applicazione dell’art. 1957 c.c. alla luce del consolidato orientamento
di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui, se
la durata della fideiussione è correlata non alla scadenza
dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione
del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di
decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Cass., n. 16536 del 2015; Cass., n.
16758 del 2002; Cass., 1, 31569 del 2/12/2019;
al più come dalla corte di merito ritenuto nell’impugnata
sentenza, ove si volesse ritenere che nella fattispecie trovava
comunque applicazione l’art. 1957 c.c., stante la mancata inserzione
nel contratto preliminare di una clausola risolutiva espressa, il decorso
della data fissata per la stipula del definitivo non impediva alla
promittente venditrice di adempiere la propria obbligazione anche in
epoca successiva fintantoché non le fosse stato notificato, ad iniziativa
delle società promissarie acquirenti, una citazione diretta ad ottenere
la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento; quindi, il
dies a quo dal quale calcolare la durata semestrale della fideiussione
era da fissarsi con riferimento al momento della presentazione della
diffida ad adempiere;
il ricorso va pertanto rigettato;
la ricorrente va condannata a pagare in favore della parte
controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.500 (di cui €
200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%, in favore
della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,
se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 3 aprile 2023