Ordinanza 26960/2023
Notifica del ricorso per cassazione – Erronea identificazione del luogo della notificazione – Inesistenza della notifica
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l’omessa consegna dell’atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l’inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20/09/2023, n. 26960 (CED Cassazione 2023)
FATTO E DIRITTO
1.(OMISSIS) era titolare di impresa individuale
avente ad oggetto la riparazione e vendita di motocicli con sede in
San Gennaro Vesuviano (NA).
In data 16 e 18 agosto 1992 al (OMISSIS) venivano sequestrati
ad opera del Commissariato della Polizia di Stato di S. Gennaro
Vesuviano motocicli e ciclomotori di varie marche e modelli, tra cui
numerosi motocicli modello Vespa 50. A seguito di indagini, tali
veicoli risultavano contraffatti in quanto, oltre al numero di telaio
stampato nella parte anteriore della lamiera, ne presentavano un
altro diverso, sulla parte posteriore della stessa, che risultava essere
stato impresso artigianalmente. In relazione a detti motocicli la
società (OMISSIS), in persona del responsabile della logistica, inviava ai
CC di San Giuseppe Vesuviano lettera 30/09/1992 e 30/09/1993 di
giustificazione, ad esito della quale i ciclomotori in sequestro erano
risultati regolari ed erano stati quindi restituiti.
Due anni dopo e precisamente in data 20 aprile 1994 a
(OMISSIS) e (OMISSIS) venivano sequestrati due
motocicli (OMISSIS) Vespa 50, che gli stessi avevano acquistato presso
l’officina del (OMISSIS). In relazione a detti motocicli la società
(OMISSIS), in persona del responsabile della logistica, inviava ai CC di
San Giuseppe Vesuviano altra lettera 22/04/1994 di giustificazione,
ad esito della quale anche detti motocicli venivano ritenuti regolari e
quindi dissequestrati.
Nelle suddette lettere di giustificazione la società dava atto
della sussistenza di un difetto insito nella macchina punzonatrice dei
numeri di telaio sulla targa, a causa del quale il numero punzonato
sulla faccia anteriore della lamiera non corrispondeva con quello
impresso sul retro.
A dire del (OMISSIS), a seguito di detti fatti vari fornitori
decidevano di non evadere più i suoi ordini ed il volume di affari della
sua ditta riscontrava un netto calo, ragion per cui chiedeva alla
(OMISSIS), in qualità di ditta produttrice dei motoveicoli sequestrati, il
risarcimento dei danni.
La società (OMISSIS) riscontrava la richiesta del (OMISSIS) con
raccomandate a r del 19 settembre 1994 e del 15 marzo 2000 con le
quali ammetteva la propria responsabilità, ma non dava seguito alla
richiesta risarcitoria.
2. Nel 2007 il (OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Nola la società (OMISSIS) s.p.a. chiedendo la
condanna della convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e
non, subiti a seguito dei menzionati sequestri.
La società non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 768/2012 rigettava la
domanda per difetto di prova del danno.
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva
appello il (OMISSIS).
Si costituiva la (OMISSIS) & C s.p.a. che chiedeva dichiararsi la
nullità dell’intero giudizio di primo grado, della sentenza nonché
dell’atto di appello, in quanto deduceva e documentava che la (OMISSIS)
s.p.a., con atto del 9/6/1998, antecedente alla
instaurazione del giudizio di merito, si era fusa per incorporazione
nella (OMISSIS) & C. s.p.a. ed era stata cancellata dal Registro delle
Imprese, con conseguente estinzione. Inoltre, eccepiva la intervenuta
prescrizione del diritto azionato dal (OMISSIS) ai sensi dell’art. 1495
n. 3 ovvero ai sensi dell’art. 2947 e chiedeva di essere rimessa in
termini per sollevare tale eccezione.
La Corte di appello di Napoli con sentenza 1137/2019, in
accoglimento di entrambe le eccezioni dell’appellata (pp. 3-7),
dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo
grado, nonché di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo
grado; e rigettava la domanda proposta dal (OMISSIS) per
intervenuta prescrizione.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto
ricorso il (OMISSIS), articolando due motivi.
4.1. Con il primo motivo parte ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2504
c.c. e degli artt. 105, 163 comma tre numero 2 e 164 c.p.c. (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui ha ritenuto che
l’art. 2054 bis c.c., non essendo norma di interpretazione autentica,
non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica ai fenomeni
societari verificatisi anteriormente alla riforma del diritto societario,
attuata con d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; e, su tale presupposto, ha
dichiarato la nullità della citazione introduttiva di primo grado del
giudizio e di tutti gli atti processuali conseguenti e della sentenza di
primo grado.
Ha sostenuto parte ricorrente che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla corte territoriale, la notifica ad una società (dopo la
fusione) non è affatto nulla, in quanto il soggetto giuridico
incorporato, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese,
sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali; e, a sostegno
del suo assunto, ha richiamato la sentenza n. 17107/2015 di questa
Corte.
Ha osservato che sia l’atto di citazione in rinnovazione del primo
grado che l’atto di appello erano stati notificati alla (OMISSIS)
s.p.a. presso la sede di Viale (OMISSIS), ma che la
società in maniera subdola non si è costituita in primo grado, mentre
si è precipitata a resistere all’atto di appello all’unico ed esclusivo fine
di eccepire la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1494, 1495 n. 3 e 2947 c.c.
(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte
territoriale ha ritenuto che erano prescritte sia l’azione di risarcimento
contrattuale che l’azione di risarcimento extracontrattuale, da lui
esperite rispettivamente ex art. 1494 e ex art. 2947 c.c.
Ha osservato parte ricorrente che dalle comunicazioni della
società (OMISSIS) risultava che i vizi dei motocicli, per cui era causa,
non soltanto non erano occulti ma erano anche stati riconosciuti dalla
stessa società, con conseguente inapplicabilità dei termini di
decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. e con
conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, nella
specie non ancora spirato.
5. Ha resistito con controricorso la società (OMISSIS) & C. s.p.a.,
che:
– ha eccepito la tardività della notifica del ricorso ed
– ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un
unico motivo, con il quale la società resistente ha censurato, in caso
di accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata per omesso esame
di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte territoriale
ha omesso di considerare l’avvenuto decorso del termine
prescrizionale anche tra la data dell’ultimo evento (asseritamente)
interruttivo (la richiesta risarcitoria del 25 febbraio 2000) e la data di
proposizione dell’azione risarcitoria (ottobre 2007). Pertanto, “in via
rigorosamente condizionata”, ha chiesto la conferma della sentenza
impugnata, previa correzione della motivazione.
6. Il Difensore di parte ricorrente ha resistito con controricorso
al ricorso incidentale.
7. Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria.
8. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Invero, dato atto che la sentenza della corte territoriale,
oggetto di ricorso, risulta notificata a mezzo pec il 5 marzo 2019,
tenuto conto del termine previsto dall’art. 325 secondo comma c.p.c.
il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 4 maggio 2019.
Orbene, accedendo al fascicolo processuale per la diretta
disamina degli atti a disposizione, consentita per la natura della
questione processuale da dirimere, il Collegio rileva che:
a) parte ricorrente ha richiesto all’ufficiale giudiziario la notifica
del ricorso per cassazione il 2/5/2019, ma tale notifica è rimasta non
eseguita, perché inoltrata ad un indirizzo (Via (OMISSIS), Napoli)
diverso da quello presso il quale parte resistente aveva eletto
domicilio (e cioè presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in via
(OMISSIS), Napoli);
b) il difensore di parte ricorrente ha quindi chiesto nuova
notifica presso detto domicilio eletto (di via (OMISSIS)),
nonché presso il nuovo domicilio nelle more eletto (Via
(OMISSIS)): la prima notifica è avvenuta nelle forme dell’art.
139, mentre la seconda nelle forme dell’art. 141 c.p.c. Entrambe le
notifiche si sono perfezionate in data 10 maggio 2019.
Occorre qui ribadire che i termini decadenziali per proporre
l’impugnazione sono perentori, con conseguente decadenza dal
potere di impugnare la pronuncia a seguito dell’inutile decorso del
tempo per causa imputabile a negligenza del procuratore della parte;
e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U.,
15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta la successiva
giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici) l’erronea
identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza
della notificazione ogniqualvolta ad essa come nella specie consegua
l’omessa consegna dell’atto da notificare ( cfr. altresì Cass.,
20/12/2021, n. 40724; Cass., 27/10/2017, n. 25552; Cass.,
4/6/2010, n. 13639 ).
A tanto si aggiunga che le Sezioni Unite nel menzionato arresto
hanno sancito che “in caso di notifica di atti processuali non andata a
buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso
dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta
originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e
svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento,
ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini
indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia
data prova rigorosa”. Pertanto, sarebbe stato necessario che l’esito
infausto della prima notifica non fosse dipeso da ragioni imputabili al
notificante.
Senonché, l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario
costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del
notificante (come rilevato da Cass. N. 40724 del 2021), tanto più che
nel caso di specie dalla sentenza impugnata risultava per l’appunto
come luogo di elezione di domicilio via (OMISSIS).
Parte ricorrente deduce, a sostegno del suo asseritamente non
colposo errore, che il difensore di parte resistente già all’epoca della
notifica aveva trasferito il proprio studio in Napoli, alla via
(OMISSIS). Senonché tale circostanza emerge solo nel
controricorso con ricorso incidentale condizionato e d’altra parte non
giustifica l’errore commesso dal ricorrente, che ha inoltrato il ricorso
da notificare ad un indirizzo errato e privo di qualsiasi collegamento
con il destinatario.
In definitiva, l’impugnazione è stata ritualmente proposta
soltanto il 10 maggio 2019, quando il termine era già spirato (sicché
la sentenza impugnata era già passata in giudicato).
D’altra parte, la costituzione in giudizio del controricorrente non
può ritenersi avere avuto effetto sanante: sia perché la tardività non
costituisce vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza; sia perché la
società resistente, nel costituirsi nel presente giudizio di legittimità,
ha per l’appunto preliminarmente eccepito la tardività della notifica
del ricorso avversario.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue, oltre
all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, la condanna di
parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte,
nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali
per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in
dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro
5.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge,
in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023, nella camera di consiglio
della Terza Sezione Civile.