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Cassazione Civile 27123/2006 – Risarcimento del danno – Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

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Sentenza 27123/2006

Risarcimento del danno – Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che, ove il giudice d’appello l’abbia ritenuta nuova e inammissibile nel secondo grado di giudizio, in sede di legittimità il ricorrente, il quale sostenga che l’eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado, non può limitarsi a sollecitare una diversa interpretazione della suddetta comparsa, ma deve specificamente censurarla sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 dicembre 2006, n. 27123  (CED Cassazione 2006)

Art. 1227 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25. 6. 96 Gi.Ma. convenne davanti al Tribunale di Catania, Ma. e Ca.So. deducendo: che con rogito 30. 8. 83 aveva acquistato dai convenuti uno spezzone di terreno rustico a chiusa, di are 25,20 frazionato dal fondo di maggiore estensione dei venditori, sito in contrada Ma. di Ra.; che, su detto terreno, aveva costruito dapprima un fabbricato rurale regolarmente autorizzato ed in un secondo momento, ampliandolo, l’aveva trasformato in villino di mq. 130, in ordine al quale aveva richiesto la concessione in sanatoria; che dopo molti anni i venditori erano stati sottoposti a procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva e condannati con sentenza del pretore di Paternò del 17. 4. 89, con confisca di tutto il terreno; che divenuta definitiva la confisca l’istante aveva subito un grave danno economico per la perdita del terreno e delle costruzioni sovrastanti per un valore di £ 300. 000. 000.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della suddetta somma con interessi e rivalutazione.

I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda chiedendone il rigetto.

Espletata C. T. U., il Tribunale con sentenza 30. XI. 99 accoglieva la domanda e ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura del 30%, condannava i convenuti al pagamento della somma di £ 108. 000. 000 oltre interessi e rivalsa delle spese giudiziali.

Su impugnazione principale dei So. ed incidentale del Ma., la corte di appello di Catania, con sentenza 8. 2. 2002 rigettava entrambi gli appelli, compensando per 1/3 spese del grado e ponendo i restanti 2/3 carico dei So.. Afferma la corte d’appello: che il provvedimento di confisca è definitivo e consegue all’accertamento del reato di lottizzazione abusiva ascritto ai So.: che le risultanze probatorie del processo penale (sentenza penale di condanna del Pretore e sentenza dibattimentale della corte di appello di proscioglimento per prescrizione) sono utilizzabili nel processo civile ai fini dell’accertamento dei fatti materiali; che il frazionamento di un terreno sciaroso in lotti, anche di soli 1000 mq. esclude la destinazione agricola dei fondi stessi ed i numerosi atti di vendita attuativi del frazionamento, i prezzi pagati riportati nelle sentenze penali, superiori a quelli del terreno agricolo, la qualità soggettiva degli acquirenti svolgenti attività estranee al settore agricolo, denotano lo scopo edificatorio perseguito dall’operazione in aperta violazione dello strumento urbanistico che classifica agricola la zona in cui è sito il terreno lottizzato.

Precisa la corte: che i frazionamenti e la vendita dei lotti finalizzati alla trasformazione edilizia del terreno configurano il reato di lottizzazione abusiva mediante vendita, che va ascritto agli autori di tali atti anche se costoro non hanno avuto personalmente intento edificatorio; che il Ma. prendendo visione del primo e più importante frazionamento è stato subito in grado di rendersi conto dell’operazione di lottizzazione, e comprando un terreno mq. 2520 f assolutamente inidoneo a essere sfruttato a scopo agricolo, ha contribuito all’attuazione dell’operazione concorrendo nella produzione dell’evento dannoso nella percentuale del 30% fissata dal Tribunale data la minore incidenza della sua condotta rispetto a quella dei So. Rileva ancora la corte d’appello: che il richiamo fatto dai ricorrenti in sede di appello in ordine all’applicabilità del 2° comma dell’art. 1227 cod. civ. è nuova eccezione inammissibile; che in base agli accertamenti del C. T. U. l’immobile costruito dal Ma. non ottiene la sanatoria solo perché insiste su un terreno confiscato per cui, ai fini della liquidazione del danno, non può ritenersi abusivo; che, infine la valutazione del C. T. U. fatta sulla base del costo di costruzione e delle indagini di mercato, tenendo conto della domanda di aree libere nella zona malgrado l’attuale destinazione agricola del terreno, è congrua per cui il valore fissato dal Tribunale va confermato. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione i So.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale il Ma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deducono i ricorrenti principali a motivi di impugnazione:

1. l’insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 N. 5 c.p. c. -per avere la corte d’appello Erroneamente: A) affermato la responsabilità dei ricorrenti solo sulla base di quanto asserito nella sentenza penale del Pretore di Paternò nonostante essa nel giudizio civile costituisca solo un elemento di valutazione non vincolante e da sola non possa assurgere a prova determinante; B) confermato la decisione del Tribunale pur avendo riconosciuto viziati da colpa grave i fatti commessi dal Ma. che messo in grado di rendersi conto della lottizzazione abusiva, ha ugualmente acquistato il terreno come agricolo pur essendo lo stesso inidoneo ad essere sfruttato per scopo agricolo; C) sostenuto che la confisca del terreno e dell’immobile del Ma. sono state conseguenza della lottizzazione illecita dei ricorrenti, Nonostante: 1) il frazionamento e trasferimento di suoli, aventi una diversa destinazione attuale costituisca illecito ex art. 18 1. 47/85 solo quando vi sia inizio di opere che comportino trasformazione edilizia o urbanistica del terreno, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici; 2) non costituisca illecito la vendita di un fondo agricolo quando il venditore non abbia dato garanzie di edificabilità dello stesso; D) ravvisato in capo ai ricorrenti la maggiore responsabilità nella causazione del danno, Nonostante l’unico responsabile sia il Ma. che non solo ha contribuito alla realizzazione dell’illecito essendo consapevole dello stesso; e dei rischi della confisca, che poteva derivare da un processo penale; ma ha dolosamente provocato il maggior danno inoltrando domanda di concessione al comune per la costruzione di un vano rurale per deposito di attrezzi edificando, dopo averla ottenuta, un fabbricato in difformità della concessione;

2. la violazione degli articoli, 1227 1° e 2° c.c. civ. e 345 c.p. c. ai sensi dell’art. 360 N. 3 c.p. c. -per avere la corte d’appello erroneamente affermato che il richiamo fatto dai ricorrenti in appello in ordine all’applicabilità alla fattispecie del 2° comma dell’art. 1227 ce. costituiva una eccezione nuova, inammissibile, nonostante fin dalla comparsa di costituzione in 1° grado e poi nella comparsa conclusionale davanti al Tribunale l’eccezione era stata sollevata affermando che non vi era dubbio che il Ma. consapevole dell’illegittimità del suo comportamento si era assunto ogni rischio in ordine alle conseguenze sia penali che amministrative dell’atto;

3. l’insufficiente ed illogica motivazione ex art. 360 N. 5 c.p.c. – per avere la corte d’appello, sostenendo che l’immobile costruito dal Ma. non poteva ritenersi abusivo perché avrebbe potuto essere sottoposto a sanatoria ove il terreno su cui insiste non fosse stato confiscato, Erroneamente ritenuto congruo la quantificazione del danno formulata dal Tribunale sulla base della prima consulenza senza tener conto di quanto aveva stabilito il C. T. U. nella seconda relazione in cui aveva quantificato il valore dell’immobile in £ 42. 257. 160 tenuto conto dell’essere l’immobile abusivo, sito su area che non pare possa diventare edificatoria con l’adozione del Nuovo P. R. G.

Deduce il Ma. a motivo di ricorso incidentale l’erronea attribuzione a suo carico di responsabilità nella misura del 3 0% da parte dei giudici di merito, sulla base di circostanze contingenti (misura del fondo, attività svolta, condizione di non vedente, prezzo presuntivamente maggiore di quello fissato nel rogito) inidonee a rappresentare nel Ma. la consapevolezza del mutamento di destinazione che veniva impresso al fondo; senza tener conto che alla data di acquisto (l’83) il Ma., primo acquirente non poteva essere consapevole dell’intento fraudolento, né delle sanzioni previste essendo la confisca sancita solo dalla legge 47/85.

Vanno preliminarmente riuniti, ex art. 335 c.p. c, i ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

Quanto al primo motivo, non sussiste il vizio di motivazione dedotto.

La corte d’appello, infatti, in ordine al profilo sub A) della censura, ha correttamente tratto dalle sentenze penali elementi di prova in ordine ai fatti materiali attribuiti ai ricorrenti, ai fini della domanda di risarcimento proposta, fatti peraltro non contestati quanto al frazionamento in lotti, alla misura degli stessi, alla natura del terreno ed alla sua destinazione agricola; procedendo poi, alla luce del definitivo provvedimento di confisca, ad una autonoma valutazione degli stessi ritenuti idonei a configurare il reato di lottizzazione abusiva realizzato attraverso il frazionamento e la vendita dei lotti, finalizzati alla trasformazione urbanistica del territorio.

Quanto agli altri profili della censura in esame, va rilevato che, essendo stato, come è pacifico in causa, il reato di lottizzazione abusiva ascritto ai soli So., che per tale reato sono stati condannati, con successiva confisca di tutto il terreno e delle opere ad esso sovrastanti, il comportamento colposo del Ma. che, pur in grado di rendersi conto della lottizzazione abusiva che veniva a realizzarsi, ha ugualmente proceduto all’acquisto del terreno, correttamente è stato ritenuto, dalla corte d’appello concausa nella determinazione del danno, tenuto conto che, nella specie, il reato di lottizzazione abusiva è stato ritenuto integrato nella sua fattispecie “negoziale” (del frazionamento e vendita del terreno in lotti) e non in quella “reale” (di costruzione delle opere), con la conseguenza che l’illiceità della condotta, considerata determinante del reato, è stata quella dei So., mentre la condotta colpevole del Ma. è stata ritenuta rilevante nella determinazione del danno.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Costituendo l’esimente prevista nel 2° comma dell’art. 1227 c. civ., una eccezione in senso sostanziale, l’affermazione della corte d’appello, che essa non sia stata fatta valere tempestivamente, non è censurabile con riguardo ai profili dedotti, in quanto, dovendo l’eccezione essere proposta ai sensi dell’art. 345 c.p. c. (nuovo testo) nella comparsa di costituzione (e non nella conclusionale), e basandosi l’asserita tempestività sull’affermazione, contenuta nella comparsa di risposta, dei ricorrenti secondo cui il Ma. si sarebbe assunto con l’acquisto del terreno ogni rischio in ordine alle conseguenze, sia penali che amministrative che sarebbero potute derivare dall’atto di acquisto, il motivo di ricorso si risolve in realtà nel sollecitare inammissibilmente da questa Corte, una interpretazione della suddetta comparsa, diversa da quella fatta dalla corte d’appello e non specificamente censurata sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche.

Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso principale, perché la quantificazione del danno è stata fatta dalla corte d’appello sulla scorta della C. T. U. che, nel dar conto delle caratteristiche della costruzione e della sussistenza, in base alle stesse, delle condizioni che avrebbero reso possibile l’applicazione del condono, ove la costruzione non fosse stata eretta su terreno confiscato, ha legittimamente ritenuto che la valutazione economica del bene sul mercato non potesse essere condizionata da un provvedimento di confisca conseguente alla condanna penale dei So.

Passando all’esame del ricorso incidentale, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto con esso si censurano le valutazioni di fatto effettuate dalla corte d’appello relative al comportamento del Ma. ed alla misura dell’incidenza causale dello stesso nella determinazione del danno, valutazioni logicamente e congruamente motivate nella sentenza impugnata ed in quanto tali incensurabili in questa sede.

Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

la corte riunisce i ricorsi e li rigetta;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

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