Ordinanza 27234/2017
Opposizione a decreto ingiuntivo – Pagamento della sorte in data anteriore all’emissione del decreto ingiuntivo
La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-11-2017, n. 27234 (CED Cassazione 2017)
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio di via (OMISSIS), Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1461/2016 del 4 febbraio 2016.
L’intimata A.M. Ta. non ha svolto attività difensive.
La sentenza impugnata ha rigettato l’appello del Condominio di via (OMISSIS), Napoli, avverso la sentenza n. 5598/2015 resa dal Giudice di pace di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha confermato che, allorchè (il 23 aprile 2013) il Condominio aveva notificato alla condomina A.M. Ta. il decreto ingiuntivo n. 2554/2013 pronunciato dal Giudice di pace di Napoli, anche a seguito di versamenti fatti dopo il deposito della domanda monitoria (7 gennaio 2013), non sussisteva più alcun credito dell’intimante nei confronti della stessa signora Ta.. Da ciò, per il Tribunale, legittimamente il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Condominio alle spese della fase di opposizione.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il primo motivo di ricorso del Condominio di via (OMISSIS), Napoli, denuncia violazione degli artt. 91 e 113 degli artt. 1176, 1181, 1183, 1184, 1196, 1218, 1219, 1223, 1224 c.c.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 3, 41 e 111 Cost, dell’art. 220 del trattato CE, dell’art. 16 della Carta di Nizza, dell’art. 4 CEDU, dell’art. 91 c.p.c. e degli artt.1123 e 1124 c.c.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 641 c.p.c.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.101, 115 e 116 c.p.c.
Il terzo ed il quarto motivo, i quali si dolgono rispettivamente della emissione del decreto ingiuntivo dopo quattro mesi dal deposito del ricorso e contestano la circostanza che il Condominio avesse concesso alla condomina Ta. una dilazione di pagamento, sono inammissibili per difetto dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, in quanto fondati su circostanze del tutto estranee alla ratio decidendi esplicitata dal Tribunale di Napoli.
I primi due motivi, che vanno invece esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha deciso la questione di diritto uniformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto (arg. da Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033; Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428). Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell’intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell’intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr. Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164; Cass. Sez. 1, 10/12/1984, n. 6485).
Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale delle norme di riferimento ed invoca anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, insistendo che debba essere il debitore intimato a soccombere sulle spese del monitorio ove il pagamento sia comunque stato eseguito dopo il deposito della domanda monitoria, seppur prima della notifica del decreto, dovendo gli effetti della sentenza retroagire a tale momento. La manifesta infondatezza delle ulteriori deduzioni del ricorrente discende proprio dalla ricostruzione che del giudizio di opposizione forniva Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7448, citata in memoria, la quale chiariva come il procedimento di opposizione all’ingiunzione risultasse costruito dal sistema codicistico di rito non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore, e con riguardo al quale l’exceptio de soluto spiegata dal debitore fa venir meno la persistenza del credito e l’interesse alla pronuncia giudiziale. Le argomentazioni ribadite dal ricorrente in memoria non considerano, pertanto, l’unicità del giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso fino alla sentenza che definisce l’eventuale opposizione, insistendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una distinta statuizione finale di accoglimento della domanda con conseguente soccombenza sulle spese del debitore. Vero è invece che, come già detto, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito finale della lite, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore.
Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata A.M. Ta. non ha svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente Condominio di via (OMISSIS), Napoli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2017.