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Cassazione Civile 27250/2017 – Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Appalti a cascata

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Ordinanza 27250/2017

Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Appalti a cascata

In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., ove il materiale esecutore delle opere non sia legato direttamente da contratto di appalto con il venditore ma indirettamente attraverso una catena di uno o più subappalti (o contratti di altra tipologia) trova applicazione il principio per cui il danneggiato acquirente può agire sia contro l’appaltatore (e gli altri appaltatori) sia contro il venditore, quando l’opera sia a quest’ultimo riferibile – sulla base di un accertamento di fatto relativo all’esistenza di un suo potere direttivo e di controllo sull’appaltatore che non può essere escluso negli appalti a cascata.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27250   (CED Cassazione 2017)

Art. 1669 cc (Rovina e difetti di cose immobili) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

il giudice di pace di Roma – con sentenza depositata il 07/08/2012 – ha rigettato domanda di (OMISSIS) nei confronti del condominio dello stabile in (OMISSIS), di risarcimento di danni da infiltrazioni di acqua verificatisi nella sua unità immobiliare per vizi del lastricò condominiale; a sua volta il condominio aveva chiamato in giudizio la venditrice e costruttrice (OMISSIS) s.p.a., la quale, negando la qualifica di costruttrice per aver appaltato il lavori alla (OMISSIS) s.p.a., aveva chiamato in causa quest’ultima che a sua volta era stata autorizzata a chiamare in causa la subappaltatrice (OMISSIS) s.n.c., senza procedervi;

con sentenza depositata il 23/09/2014 il tribunale di Roma in composizione monocratica ha, per quanto rileva, accolto l’appello di (OMISSIS) condannando il condominio al risarcimento in favore dello stesso e la (OMISSIS) s.p.a. a rimborsare il condominio di quanto dovuto in esecuzione della sentenza; a sostegno della decisione, ritenuta la responsabilità del condominio verso il condomino ex art. 2051 c.c. e quella della società (OMISSIS) verso il condominio ex art. 1669 c.c., il giudice di merito ha considerato – stante la volontà contraria – non estesa automaticamente la domanda attrice nei confronti della (OMISSIS); ha poi reputato che, avendo in maniera indiscussa tale società (commesso le opere all’appaltatrice, essa non abbia “dedotto specificamente nè (…) provato di non avere avuto alcun potere di direttiva o di controllo che ha eseguito i lavori, non essendo (…) sufficiente, ai fini dell’invocata esclusione di responsabilità, la stipulazione del contratto di subappalto” (p. 8 della sentenza);

avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a., affidandolo a un unico motivo illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso anch’esso illustrato da memoria il condominio dello stabile in (OMISSIS), mentre non hanno svolto difese (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO CHE:

con l’unico motivo di ricorso, deducendosi censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 3) (e in subordine n. 4)) si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova in relazione alla responsabilità ex art. 1669 c.c., nonchè la violazione conseguente dei principi degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. ricordando che l’art. 1669 c.c. sancisce la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti, la ricorrente deduce che l’estensione di tale responsabilità al venditore, ipotizzata dal;tribunale, sia stata fondata su richiami giurisprudenziali non -confacenti in quanto relativi al venditore anche partecipe al processo costruttivo, e che quindi erroneamente sia stata applicata la regola dell’onere della prova, addossando alla (OMISSIS) di dimostrare di non avere avuto alcun potere di controllo o direttiva sulla realizzatrice, in luogo di richiedere che la prova della partecipazione alla costruzione fosse fornita dalle controparti, a fronte peraltro dell’esistenza in atti di contratto di appalto da cui emergerebbe che i lavori siano stati commessi dalla (OMISSIS) s.p.a.;

il motivo sia infondato, dovendo – in primo luogo – ribadirsi il principio giurisprudenziale (v. Cass. n. 9370 del 17/04/2013 e n. 467 del 13/01/2014), applicativo dell’art. 1669 c.c., secondo il quale l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista da detta norma, può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo Sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso a una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva;

sia – in secondo luogo – non condivisibile la tesi della ricorrente, società di gestione del risparmio operante nel settore immobiliare, e tin tal veste venditrice di immobili, secondo la quale potrebbe essere esentata dalla veste di venditrice anche coinvolta nella costruzione (e conseguentemente dall’applicazione dalle regole in tema di riparto probatorio che ne consegue) la venditrice che, come essa, abbia appaltato in via generale le opere ad altro soggetto che, poi, abbia posto in essere a sua volta altri (sub)appalti; invero, la circostanza per cui il materiale esecutore delle opere, in via principale responsabile ex art. 1669 c.c., non sia legato direttamente da contratto di appalto con il venditore, ma indirettamente attraverso una catena di uno o più subappalti (o anche contratti di altra tipologia), non impedisce l’applicazione del principio per cui il danneggiato-acquirente possa agire sia contro l’appaltatore (e gli altri appaltatori della catena) sia contro il venditore, purchè l’opera sia comunque riferibile al venditore stesso, riferibilità da accertarsi in concreto dal giudice del merito attraverso la verifica del sussistere di un potere direttivo e di controllo sull’appaltatore, che non è escluso ma anzi implicato – negli appalti a cascata; del resto, il fenomeno è stato ben presente al legislatore, che all’art. 1670 c.c., immediatamente successivo alla disposizione invocata, ha disciplinato la diversa – ma consimile – esigenza che l’appaltatore a monte possa agire in regresso contro il subappaltatore quando il danneggiato, evidentemente, non abbia evocato quest’ultimo direttamente, con soluzione che la giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 8109 del 127/08/1997 e n. 6741 del 12/11/1983) ha già esteso al caso in cui il regresso venga esercitato dal costruttore-venditore nei confronti dell’appaltatore e che non si vede ragione per non applicare anche al caso in cui la catena degli appalti coinvolga più di due soggetti.

sia – in terzo luogo – stata acclarata dal tribunale di merito, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, la piena qualificazione della (OMISSIS) quale venditrice-costruttrice, posto l’affidamento in appalto alla (OMISSIS) s.p.a. (e, secondo il condominio controricorrente, anche la riserva di nomina del direttore, lavori, non esplicitamente però menzionata nella sentenza impugnata) e, quindi, la piena applicabilità del riparto probatorio conseguente;

il ricorso debba in definitiva essere rigettato con condanna della ricorrente alle spese secondo soccombenza;

ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si debba atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.;

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 cd). 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 giugno 2017.