Sentenza 27259/2017
Successioni mortis causa – Quota spettante al legittimario rinunciante
In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Divisione ereditaria – Godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi – Comodato – Configurabilità
In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l’utilità per il comodatario consiste nell’uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l’obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l’illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti.
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27259 (CED Cassazione 2017)
Art. 1803 cc (Comodato) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
- – Con atto di citazione del 12 ottobre 2000, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Urbino (OMISSIS), esponendo che le parti erano eredi di (OMISSIS), il quale era deceduto lasciando testamento con il quale aveva disposto dei propri beni immobili in favore dei tre figli; che la terza figlia (OMISSIS) aveva rinunciato all’eredità; che il convenuto (OMISSIS) aveva goduto in via esclusiva dell’appartamento posto in (OMISSIS), poi lasciatogli in eredità, senza mai corrispondere nulla per canoni d’affitto o per rimborso delle utenze di acqua, riscaldamento, luce, tassa rifiuti o altro onere accessorio, nè altro contributo per le spese di manutenzione; che nel 1994 (OMISSIS) aveva dotato di impianto a gas l’appartamento utilizzato dal figlio (OMISSIS); che nel 1995 (OMISSIS) aveva donato al figlio (OMISSIS) la somma di Lire 15 milioni, utilizzata dallo stesso per l’acquisto di un immobile a (OMISSIS), immobile in parte concesso in affitto da (OMISSIS) a terzi; che successivamente al 1991, dopo la morte della moglie (OMISSIS), (OMISSIS) aveva cointestato al figlio (OMISSIS) il conto corrente in precedenza intestato ai coniugi, e alimentato prevalentemente con il denaro derivante dalla liquidazione di (OMISSIS); che nel 1997 (OMISSIS) aveva prelevato da tale conto corrente l’importo di Lire 100.400.000, versando successivamente sullo stesso conto soltanto la somma di Lire 34.300.000, avvantaggiandosi così del residuo; che nel corso degli anni (OMISSIS) aveva beneficiato il figlio (OMISSIS) di diverse liberalità per l’importo di almeno 10 milioni di Lire; che dopo la morte del padre, (OMISSIS) aveva prelevato dal citato conto corrente l’importo di Lire 21 milioni, pari al 50% della somma residua.
L’attrice chiedeva pertanto che la massa ereditaria fosse formata mediante collazione e che venisse ordinato a (OMISSIS) il conferimento in natura o per imputazione delle donazioni dirette e indirette ricevute, dei frutti e degli interessi, delle assegnazioni effettuate da (OMISSIS) in suo favore, e che si procedesse alla divisione del patrimonio così formato. In alternativa, qualora si fosse ritenuto che (OMISSIS) avesse disposto con il proprio testamento di tutto il suo patrimonio, chiedeva fosse accertata la lesione della quota di riserva per effetto delle disposizioni testamentarie e delle liberalità realizzate dal testatore e, conseguentemente, che fossero ridotte le disposizioni testamentarie e quindi le donazioni dirette e indirette effettuate da (OMISSIS) in favore del figlio (OMISSIS) fino alla reintegrazione della quota di legittima spettante ad (OMISSIS), con conseguente successiva divisione del patrimonio relitto comune.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), deducendo che il contenuto delle disposizioni testamentarie del padre non ledeva in alcun modo la quota di legittima riservata alla figlia (OMISSIS) e sostenendo che nessuna donazione era stata effettuata dal padre in favore del figlio, posto che egli aveva utilizzato l’abitazione sita in (OMISSIS) a titolo di ospitalità da parte del padre e aveva acquistato la casa dove viveva in (OMISSIS) con proprie risorse finanziarie, mentre le operazioni svolte sul conto corrente bancario corrispondevano a regolari operazioni compiute dal cointestatario; ed affermando che piccole donazioni erano state fatte nei confronti di tutti e tre i figli da parte del de cuius. Il convenuto chiedeva pertanto il rigetto delle domande proposte da (OMISSIS), e che venisse in ogni caso ordinato alla stessa il conferimento in natura o per imputazione delle donazioni dirette e indirette ricevute, dei frutti e degli interessi e delle assegnazioni fatte dal de cuius in suo favore.
Si procedeva all’istruzione della causa mediante l’espletamento delle prove orali ammesse e di plurime c.t.u.
Con sentenza in data 17 aprile 2008, il Tribunale di Urbino accertava che le disposizioni testamentarie del de cuius avevano leso la quota di legittima spettante alla figlia (OMISSIS) e, applicata la collazione e calcolate le somme dovute in restituzione dal convenuto (OMISSIS), considerati l’immobile attribuito a (OMISSIS) e la rinuncia di questa all’eredità, procedeva alla divisione, assegnando ad (OMISSIS), oltre all’immobile sito in (OMISSIS), già assegnatole con testamento, l’immobile sito in (OMISSIS), piano stradale, con autorimesse, locale di sgombero al primo piano sotto strada, con giardino esclusivo sul fronte; imponeva ad (OMISSIS) l’obbligo di corrispondere in favore di (OMISSIS), a titolo di conguaglio, la somma di Euro 13.772,18; attribuiva a (OMISSIS) tutti gli altri immobili già assegnatigli con il testamento ed i beni mobili.
- – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 dicembre 2012, la Corte d’appello di Ancona ha così provveduto: (a) in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) ha rideterminato il conguaglio dovuto da (OMISSIS) in favore del fratello in Euro 28.725; (b) ha rigettato per il resto l’appello principale proposto da (OMISSIS) e ha rigettato integralmente l’appello incidentale proposto da (OMISSIS); (c) ha compensato per due terzi le spese di lite del grado e condannato (OMISSIS) al rimborso in favore di (OMISSIS) dell’ulteriore terzo di tali spese, liquidate, nell’importo da rimborsare, in complessivi Euro 5.593,60, di cui Euro 118,60 per spese, Euro 1.475 per diritti ed Euro 4.000 per onorari, oltre accessori.
2.1. – Pronunciando sull’appello principale, la Corte territoriale: ha escluso che dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere (OMISSIS) venduto uno dei beni caduti in successione, destinatole per testamento dal padre; ha confermato l’applicabilità dell’istituto della collazione al caso in esame, sul rilievo che la richiesta di (OMISSIS) era funzionale alla ricostituzione della massa ereditaria, al fine di verificare la sussistenza o meno della lesione della quota a lei riservata; ha escluso, accogliendo il corrispondente motivo di gravame, che il godimento da parte di (OMISSIS) dell’appartamento sito in (OMISSIS) per il periodo dal 1969 al 1999 costituisse una donazione indiretta effettuata da (OMISSIS) in favore del figli, e ciò non essendo qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento a titolo gratuito concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi; ha affermato che le somme depositate sul conto corrente erano diventate di proprietà di (OMISSIS) dopo la morte della moglie (OMISSIS) e che il prelievo dal conto cointestato, da parte di (OMISSIS), di Lire 65.500.000 costituiva liberalità del padre nei confronti del figlio.
Quanto all’appello incidentale, la Corte d’appello di Ancona: ha escluso che la condotta di (OMISSIS), costituita dal fatto di essersi appropriato di alcuni beni mobili, dovesse essere valutata quale acquiescenza alla sentenza impugnata; ha confermato la conclusione del Tribunale, secondo cui non erano state acquisite prove idonee per affermare che vi fosse stata da parte del de cuius la dazione dell’importo di Lire 15.000.000 in favore del figlio al fine di consentire a questo di pagare parte del prezzo dell’immobile da lui acquistato in (OMISSIS); ha confermato che non era stata raggiunta la prova che il padre avesse provveduto al pagamento delle utenze domestiche relative all’immobile di (OMISSIS), utilizzato in modo esclusivo dal figlio.
- – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello depositata in data 29 dicembre 2012 (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 giugno 2013, sulla base di sette motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre mezzi.
(OMISSIS) ha depositato una memoria per contraddire al ricorso incidentale.
- – Successivamente, la Corte d’appello di Ancona, con ordinanza in data 26 maggio 2014, ha disposto, accogliendo l’istanza di (OMISSIS), la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza depositata il 29 dicembre 2012: nella parte in cui, a pag. 18, rigo 3, ha indicato l’importo di Lire 208.380.000 anzichè di Lire 138.920.000; a pag. 18, rigo 4, nella parte in cui si afferma “all’importo di Lire 70.380.000” anzichè “all’importo di Lire 920.000”; a pag. 18, rigo 17, nella parte in cui si afferma “è pari a Lire 126.000.000 – Lire 70.380.000 quindi Lire 55.620.000 (Euro 28.725,00)” anzichè “è pari a Lire 126.000.000 – Lire 920.000 quindi Lire 125.080.000 (Euro 64.598,43)”; e nella parte in cui, in dispositivo, è stato indicato l’importo di Euro 28.725,00 anzichè quello di Euro 64.598,43.
- – (OMISSIS) ha proposto, con atto notificato il 15 settembre 2014, ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello relativamente alla parte corretta con ordinanza del 26 maggio 2014.
(OMISSIS) vi ha resistito con controricorso.
- – In prossimità dell’udienza la ricorrente (OMISSIS) ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- – Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art,769 c.c.in relazione all’asserita insussistenza del requisito dell’animus donandi), (OMISSIS) si duole che la Corte d’appello abbia escluso che il godimento da parte di (OMISSIS) dell’appartamento di (OMISSIS) per il periodo dal 1968 al 1999 costituisse una donazione effettuata dal de cuius in favore del figlio. Ad avviso della ricorrente, la concessione gratuita dell’uso di un appartamento va ricondotta alla donazione indiretta compiuta in vita dal de cuius. La ricorrente deduce che, come emerge dalle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, (OMISSIS) ha voluto appositamente costruire una nuova casa per il figlio (OMISSIS) in occasione del matrimonio, non certo per ospitarlo per un breve e limitato periodo, ma per dare a lui e alla sua famiglia una collocazione definitiva e per averlo vicino a sè, accendendo un mutuo decennale di Lire 10.000.000, nel 1967.
1.1. – Il motivo è infondato, non essendo qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal de cuius a uno degli eredi (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24866). Premesso infatti che il godimento, a titolo gratuito, di un immobile si inquadra necessariamente nel contratto di comodato, disciplinato dagli artt, 1803 c.c. e ss., questa Corte, con la citata sentenza n. 24866 del 2006, ha già considerato che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso. Deve poi ribadirsi, conformemente a quanto affermato nella motivazione della sentenza di questa stessa Corte 22 marzo 1994, n. 2750, che l’obbligo di restituzione della cosa costituisce elemento essenziale del rapporto insito nello schema causale del comodato, cui è connaturata la temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell’uso, incompatibile con una illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante; in altri termini la predeterminazione del periodo di durata del rapporto nascente dal comodato e dunque la delimitazione nel tempo del beneficio attribuito dal comodante al comodatario costituiscono elementi peculiari di tale contratto, estranei alla struttura ed alla finalità della donazione. Tali differenziazioni comportano quindi l’insussistenza nel comodato dell’animus donandi, che pure costituisce requisito indispensabile della donazione, dovendosi escludere che le parti abbiano voluto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto del negozio, essendo lo scopo di liberalità limitato all’uso gratuito del bene ferma restando la titolarità di ogni diritto reale in capo al proprietario, circostanza che configura la causa tipica del contratto di comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione.
- – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art, 329 c.p.c. e art,743 c.c.) la ricorrente principale si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello di (OMISSIS), per avere questi dato esecuzione alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale gli aveva attribuito tutti i beni mobili caduti in successione. Sostiene la deducente che, essendosi (OMISSIS) appropriato, sottraendoli alla disponibilità di (OMISSIS), di alcuni dei mobili di maggior valore costituenti l’arredo dell’appartamento di (OMISSIS), egli avrebbe compiuto un atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Si afferma con il motivo che i beni mobili sarebbero stati “sottratti a seguito del comportamento di (OMISSIS) dalla comunione ereditaria e quindi non solo al loro uso da parte di (OMISSIS), ma soprattutto alla possibilità di dare esecuzione ad una eventuale sentenza che, modificando la decisione di prime cure, ne attribuisse la proprietà alla ricorrente”.
2.1. – Il motivo è – al di là dell’inconferente richiamo all’art, 743 c.c., riguardante la disciplina della società contratta con l’erede infondato.
L’acquiescenza ad una pronuncia, preclusiva della proponibilità dell’impugnazione contro la stessa, ove non risulti da accettazione espressa o da formale rinuncia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., Sez. 3, 20 marzo 2006, n. 6086; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2012, n. 21385; Cass., Sez. 1, 10 ottobre 2014, n. 21491). Pertanto, non costituisce acquiescenza totale alla sentenza l’esecuzione anticipata di un capo della sentenza in materia ereditaria a sè favorevole, realizzata attraverso l’asportazione di beni mobili oggetto di assegnazione al coerede con la sentenza di primo grado, non essendo tale condotta incompatibile con l’intento di impugnarla con appello per ottenere la riforma di altri profili e altri capi della stessa.
- – Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt,246 e 116 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto di condividere l’affermazione del giudice di primo grado secondo il quale “non erano state acquisite dal giudizio prove idonee per affermare che vi fosse stata da parte di (OMISSIS) la dazione dell’importo di Lire 15 milioni in favore dei figlio (OMISSIS) al fine di consentire a questo di pagare parte del prezzo dell’immobile da lui acquistato in (OMISSIS)”. La Corte d’appello avrebbe considerato inattendibili le testimonianze dei testi introdotti da entrambe le parti, dato lo strettissimo rapporto di parentela che li lega ad esse; ma non avrebbe valutato che in realtà la testimonianza resa da (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), “è risultata del tutto contraria ai dati oggettivi che sono emersi nel corso del procedimento”. Deduce la ricorrente: che (OMISSIS) non disponeva di denaro sufficiente per l’acquisto della palazzina; che la casa, acquistata con il contributo determinante di (OMISSIS), fu intestata esclusivamente al figlio (OMISSIS), il quale ha sempre negato di essere stato beneficiato da alcuna donazione per l’acquisto dell’immobile di (OMISSIS), senza tuttavia riuscire nel corso del procedimento a dimostrare la provenienza del denaro mancante per l’acquisto della palazzina, avendo fornito versioni discordanti, lacunose e non credibili; che la deposizione della (OMISSIS) (non avere il marito mai affittato a terzi le unità immobiliari della palazzina) è risultata falsa in esito ad un procedimento penale per falsa testimonianza; che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto irritualmente prodotta la sentenza penale di condanna di secondo grado; che avrebbe errato la Corte di Ancona a ritenere inattendibili i testimoni ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) introdotti dalla ricorrente: essi infatti, seppur legati da uno strettissimo rapporto di parentela con (OMISSIS), “non hanno di certo testimoniato il falso e non sono stati condannati per falsa testimonianza”; che la Corte d’appello, coordinando l’esame della documentazione prodotta dal c.t.u. con quello delle deposizioni rese dai testi introdotti dalla (OMISSIS), avrebbe dovuto desumere sufficienti argomenti di prova a sostegno della tesi della ricorrente; che (OMISSIS) nulla ha mai riferito, perchè nulla le era stato chiesto, durante la deposizione resa in data 7 giugno 2004, circa la questione relativa alla donazione di Lire 15.000.000 in favore del fratello per l’acquisto dell’abitazione di (OMISSIS).
3.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha confermato la valutazione del Tribunale di Urbino, il quale aveva ritenuto che non erano state acquisite in giudizio prove idonee per affermare che vi fosse stata da parte di (OMISSIS) la dazione dell’importo di lire 15 milioni in favore del figlio (OMISSIS) al fine di consentire a questo di pagare parte del prezzo dell’immobile da lui acquistato in (OMISSIS).
Nel confermare tale valutazione, la Corte d’appello ha fatto leva sulla inattendibilità di alcuni testimoni – strettissimi congiunti delle parti (il marito e la figlia di (OMISSIS); la moglie di (OMISSIS)) che hanno reso deposizioni contrapposte, ed ha invece valorizzato la deposizione della teste (OMISSIS), sorella delle parti e rinunciante all’eredità prima dell’introduzione del giudizio, la quale ha dichiarato di non sapere se il padre negli anni tra il 1992 ed il 1999 o in altro tempo avesse effettuato liberalità in denaro in favore del fratello (OMISSIS). Secondo la Corte territoriale, dati i buoni rapporti tra la figlia (OMISSIS) e il padre, quali desumibili dalla deposizione della stessa, la teste sarebbe verosimilmente dovuta venire a conoscenza della dazione della somma di denaro a (OMISSIS) se questa vi fosse stata.
Nel giungere alla conclusione della mancata acquisizione di prove idonee a suffragare la tesi della dazione dell’importo di Lire 15 milioni, la Corte d’appello di Ancona ha compiuto valutazioni comprese nel perimetro del merito ad essa riservato e non suscettibili di controllo in sede di legittimità sotto nessuno dei profili sollevati con il motivo di ricorso.
Invero, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, 2 agosto 2016, n. 16056).
Nel contestare la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di merito, la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione dell’art, 246 c.p.c. (che riguarda altro, ossia l’incapacità a testimoniare derivante dall’avere nella causa un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio) e dell’art, 116 c.p.c., tende, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.
Sotto questo profilo la ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art, 360 c.p.c., n. 3, invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede.
In definitiva, la ricorrente sollecita questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora ritualmente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
- – Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art,783 c.c.) la ricorrente in via principale si duole che la Corte d’appello, in relazione alla donazione di Lire 15 milioni, abbia inoltre statuito che difetterebbe la forma solenne, trattandosi di donazione non modica, e che difetterebbe altresì la forma scritta richiesta dalla legge per il negozio attraverso il quale sarebbe stata realizzata la donazione indiretta. La ricorrente osserva che il donatario si è arricchito della somma di Lire 15 milioni, grazie alla quale ha potuto acquistare l’immobile di (OMISSIS), e che ciò integra una donazione indiretta del bene, e non del denaro; e, quanto alla forma, deduce che la donazione di 15 milioni di Lire, considerate le condizioni e la disponibilità economica all’epoca di (OMISSIS), ben poteva essere considerata di modico valore, ed era pertanto da considerarsi a tutti gli effetti valida anche in mancanza dell’atto pubblico, a prescindere dal fatto che, trattandosi di donazione indiretta, essa è stata realizzata attraverso la forma dell’atto di compravendita.
4.1. – Occorre premettere che con il quarto mezzo la ricorrente contesta l’ulteriore ratio decidendi che sostiene il rigetto della domanda di collazione della donazione ricevuta dal fratello per l’acquisto dell’immobile posto in (OMISSIS).
La Corte d’appello, dopo avere ritenuto “non provata la tesi sostenuta da (OMISSIS) e relativa alla dazione dell’importo di Lire 15 milioni da parte del padre ed in favore del fratello (OMISSIS) per l’acquisto della casa in (OMISSIS)” (prima ratio, impugnata con il terzo motivo), ha anche statuito (secondo ratio) che a quella indimostrata donazione sarebbe comunque mancata la forma solenne, con la conseguenza che tale somma sarebbe rimasta nel patrimonio del de cuius. “Trattandosi… di donazione nulla per difetto di forma” – ha affermato la Corte di Ancona – “deve necessariamente concludersi (che la) somma di Lire 15 milioni continuò a far parte del patrimonio del de cuius; conseguentemente la domanda di (OMISSIS) non poteva essere la collazione della donazione ricevuta dal fratello, bensì la considerazione di tale somma quale facente parte del patrimonio del padre, domanda questa che non è stata proposta in giudizio”.
Tanto premesso, la censura articolata con il motivo è inammissibile.
Poichè infatti la prima ratio decidendi – mancata prova che vi sia stata da parte di (OMISSIS) la dazione dell’importo di Lire 15 milioni in favore del figlio (OMISSIS) – è da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata, trova applicazione il principio secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali idonea, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate; ne consegue che, (rigettato o) dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass., Sez. 3, 24 maggio 2006, n. 12372).
- – Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt,246 e 116 c.p.c.) ci si duole che la Corte di Ancona abbia ritenuto di non potere accogliere, in quanto non adeguatamente dimostrato, il terzo motivo dell’impugnazione incidentale di (OMISSIS), con il quale la stessa censurava la sentenza di primo grado anche relativamente alla parte in cui il Tribunale di Urbino aveva rigettato la sua richiesta di assoggettare a collazione le liberalità minori così suddivise: (a) spese sostenute da (OMISSIS) per le utenze domestiche relative all’appartamento di (OMISSIS), (OMISSIS), utilizzato in via esclusiva dal figlio (OMISSIS) dal 1968 al 1999; (b) spese sostenute da (OMISSIS) nel 1995 per la realizzazione dell’impianto autonomo a gas nel suddetto appartamento; (c) liberalità elargite da (OMISSIS) al figlio (OMISSIS) pari a Lire 10.000.000 negli anni tra il 1992 ed il 1998, come emerso dalle stesse agendine olografe del de cuius, prodotte agli atti nel corso del procedimento. Si sostiene che la Corte di Ancona avrebbe “omesso di valutare la veridicità delle testimonianze rese nel corso del procedimento, tenendo conto di elementi di natura oggettiva e soggettiva, come la precisione e la completezza delle testimonianze rese dai testi dell’odierna parte ricorrente e le contraddizioni, nonchè le false dichiarazioni, rese dai testi di (OMISSIS)”. La ricorrente richiama in particolare la testimonianza resa, in data 7 giugno 2004, da (OMISSIS), marito della ricorrente, la quale, “puntuale” e “ben circostanziata”, troverebbe riscontro sia negli appunti olografi del de cuius di cui alle agendine, sia nella testimonianza resa da (OMISSIS). Sostiene la ricorrente che per oltre trent’anni, dal 1968 al 1999, (OMISSIS) si è sempre fatto carico delle spese per il mantenimento dell’appartamento dallo stesso realizzato per il figlio (OMISSIS), il quale sarebbe sempre stato sollevato da qualsiasi onere relativo al medesimo appartamento, senza mai rimborsare le spese al padre, neppure quelle relative alla pulizia saltuaria. La ricorrente afferma poi che le liberalità elargite nei confronti del figlio (OMISSIS) non avevano alcun collegamento con particolari festività o ricorrenze: la circostanza che (OMISSIS) abbia beneficiato nel corso degli anni di una serie ulteriore di liberalità da parte del padre sarebbe stata provata contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’appello – con le medesime registrazioni sulle agendine olografe da parte del de cuius. Infine, la ricorrente censura che la Corte di Ancona abbia ritenuto di non poter tener conto della somma depositata nel libretto postale di Lire 16.911.000. Si fa osservare che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Ancona, il documento relativo al deposito postale intestato a (OMISSIS) è stato presentato dall’attrice con la memoria ex art, 184 c.p.c. del 26 novembre 2011 al n. 9 e 10 della produzione documentale. Da tale documento – osserva la ricorrente – risulta che il libretto postale originariamente intestato a (OMISSIS) è stato cointestato a (OMISSIS) in data 6 luglio 1991, dopo la morte della madre, come era avvenuto per il conto corrente. Si sostiene che anche della somma di Lire 16.911.000 depositata presso il libretto postale e prelevata da (OMISSIS) i giudici avrebbero dovuto tener conto per la determinazione dell’asse ereditario.
5.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte di Ancona, nel rigettare il terzo motivo dell’appello incidentale di (OMISSIS):
ha confermato, anche in relazione a questo ulteriore aspetto della materia del contendere, la valutazione di inattendibilità del marito di (OMISSIS) e della moglie di (OMISSIS), assunti come testi;
ha rilevato che di nessuna utilità può essere la testimonianza di (OMISSIS), la quale ha dichiarato di avere effettuato pulizie nell’appartamento utilizzato da (OMISSIS) e, su incarico di quest’ultimo, saltuariamente anche le pulizie relative all’appartamento utilizzato da (OMISSIS);
ha sottolineato che non sussistono le condizioni per procedere ad una determinazione in via equitativa delle spese sostenute; ha evidenziato – quanto alle liberalità elargite nel corso degli anni in favore di (OMISSIS) – che analoghe liberalità sono state fatte nei confronti di tutti i figli da parte di (OMISSIS), come riferito anche dalla teste (OMISSIS).
Anche con riguardo alle liberalità minori, la Corte d’appello di Ancona ha compiuto valutazioni comprese nel perimetro del merito ad essa riservato e non suscettibili di controllo in sede di legittimità sotto nessuno dei profili sollevati con il motivo di ricorso.
Il motivo di ricorso, nel prospettare la violazione e la falsa applicazione delle norme che regolano la capacità a testimoniare e la valutazione delle prove, tende ad ottenere, in realtà, un riesame ed una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, non ammissibili in sede di legittimità.
Il motivo di censura è del pari inammissibile là dove impugna la statuizione con cui la Corte di Ancona ha dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda della (OMISSIS) rivolta a che si tenesse conto, nella composizione dell’asse ereditario, delle somme (Lire 16.911.000) depositate presso un libretto postale.
Infatti, la ratio decidendi – che riposa sulla mancata indicazione di tale importo nell’atto di citazione e nelle “memorie deputate alle modifiche delle domande proposte in giudizio da parte di (OMISSIS)” non è pertinentemente censurata nè attraverso la deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art, 246 c.p.c. e art, 116 c.p.c. (norme riguardanti, rispettivamente, l’incapacità a testimoniare e la valutazione delle prove), nè mediante l’affermazione che “il documento relativo al deposito postale intestato a (OMISSIS) è stato presentato da (OMISSIS) con la memoria ex art, 184 c.p.c. del 26 novembre 2011”.
- – Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt,345 e 116 c.p.c.. Secondo la ricorrente in via principale, ciò che emerge da tutta la documentazione agli atti e all’esito dell’istruttoria è che: (OMISSIS) il 7 febbraio 1997 ha prelevato dal conto cointestato al padre la somma di Lire 100.400.000, frutto esclusivo dei risparmi dei genitori, non avendo (OMISSIS) fino a quel momento mai effettuato versamenti in quel conto; che nell’interrogatorio formale (OMISSIS) dichiarava di avere depositato nel conto corrente cointestato al padre, successivamente al prelievo del 7 febbraio 1997, la somma di Lire 34.600.000, quale quota della propria indennità di fine rapporto; che, dopo il versamento nel conto sopradetto di una somma di propria appartenenza, il medesimo ha effettuato operazioni che si sono concluse con la chiusura del conto; che le spese post mortem non sono in alcun modo riconducibili al prelievo dal conto corrente bancario, bensì alla somma giacente nel libretto postale prodotto in giudizio da (OMISSIS) e citato dallo stesso convenuto nel riepilogo delle spese sostenute dopo la morte del de cuius. Conseguentemente a tali dati documentali, la ricorrente sostiene che la cifra da inserire nell’asse ereditario sarebbe di Lire 104.000.000, oltre agli interessi maturati, sicchè su questa base (OMISSIS), con l’appello incidentale, aveva chiesto la parziale riforma del “capitolo” relativo al “prelievo dal conto corrente”, rigettato dalla Corte d’appello. D’altra parte, anche sottraendo le spese funerarie che (OMISSIS) ha sostenuto dall’importo del conto corrente, la somma residua che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere inserita nell’asse ereditario sarebbe stata pari a Lire 72.800.000 e non a Lire 68.000.000, come affermato dal Tribunale di Urbino (100.400.000 – 34.600.000 + 21.000.000 – 14.000.000 = 72.800.000). La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto (OMISSIS) “non soccombente sul punto e avrebbe dovuto parzialmente riformare la sentenza di primo grado in relazione al capo relativo ai fini della considerazione, per la collazione, della somma di lire 100.400.000, maggiorata degli interessi”.
6.1. – Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha così argomentato sul punto che costituisce oggetto della censura articolata con il ricorso:
ha rilevato che, “fin dall’atto di citazione, (OMISSIS) ha dedotto che la somma che doveva ritenersi trattenuta a titolo di donazione da parte di (OMISSIS), rispetto all’importo dallo stesso prelevato dal conto corrente acceso presso la (OMISSIS), doveva ritenersi pari alla differenza tra l’importo di Lire 100.400.000, complessivamente prelevato dal fratello, e l’importo di Lire 34.600.000, dallo stesso versato in un secondo momento”. Su questa base, ha ritenuto che, “avendo aderito il Tribunale di Urbino a tale prospettazione, (OMISSIS) non può essere considerata soccombente sul punto e non può quindi proporre impugnazione avverso tale punto della sentenza”;
ha precisato che in atto di citazione (OMISSIS) non faceva riferimento a prelievi da tale conto, diversi da quelli effettuati dopo la morte del padre pari a Lire 21 milioni, somma che (OMISSIS) sosteneva in comparsa di risposta avere utilizzato per far fronte alle spese funerarie; ed ha ritenuto pertanto “domanda nuova quella diretta ad ottenere la restituzione di ulteriori 21 milioni di Lire che (OMISSIS) dice essere stati sottratti dal conto corrente in questione successivamente al prelievo indicato in atto di citazione”.
Nel contestare la soluzione alla quale è pervenuta la Corte d’appello, la ricorrente sostiene che è in considerazione di fatti, “successivi all’atto di citazione”, che (OMISSIS) si è determinata a rivendicare “l’intera somma sottratta da (OMISSIS), nell’importo di Lire 100.400.000, che avrebbe dovuto ragionevolmente essere inserita nell’asse ereditario”: sottolineando che è nell’interrogatorio formale di (OMISSIS) del 25 maggio 2001 che costui ha ammesso di avere prelevato dal conto corrente cointestato l’intera somma di Lire 100.400.000, frutto dei risparmi dei genitori, e di avere successivamente versato nel medesimo conto denaro proprio, per Lire 34.600.000; e precisando che “il secondo prelievo di ulteriori 21 milioni, con il quale (OMISSIS) ha estinto il conto cointestato con il padre, risale a data successiva all’atto di citazione ed è stato reso noto al giudice istruttore dalla ricorrente con memoria difensiva del 25 marzo 2003, perchè solo allora la circostanza era stata appresa dalla medesima”.
Tanto premesso, occorre evidenziare che il motivo si caratterizza innanzitutto per la mescolanza e la indistinguibile sovrapposizione di profili di censura diversi e di per sè non cospiranti, quali la violazione e falsa applicazione dell’art, 345 c.p.c. sulle domande nuove in appello (non ammesse dal giudice del gravame) e dell’art, 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove (che invece suppone che il giudice di appello abbia esaminato il fondo della regiudicanda). L’esposizione cumulativa di violazioni tanto disparate senza che sia possibile distinguere, nella prospettazione della ricorrente, ciò che è imputabile all’una e ciò che è riferibile all’altra violazione di legge denunciata, finisce con il rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
Un’altra ragione di inammissibilità del motivo deriva dall’assenza di logica connessione tra premesse e conseguenze della prospettazione della censura. La ricorrente, infatti, afferma di avere chiesto con l’appello incidentale l’inserimento nell’asse ereditario dell’intera somma di Lire 100.400.000 prelevata dal conto corrente, senza tuttavia spiegare perchè i fatti nuovi emersi nel corso del giudizio di primo grado ed alla base dell’ampliamento del petitum rispetto alla citazione introduttiva non consentissero già di fronte al Tribunale di Urbino una modifica ampliativa delle conclusioni della domanda.
- – Il settimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art,91 c.p.c.. La decisione relativa alle spese del giudizio di primo grado non sarebbe in linea con il principio della soccombenza: la parziale soccombenza di (OMISSIS) avrebbe imposto la sua soccombenza sulle spese o, quanto meno, una compensazione solo parziale. Anche la statuizione sulle spese della seconda consulenza sarebbe illegittima, essendo la perizia risultata funzionale ad istruire una domanda di (OMISSIS), confermandone in toto la legittimità. Sarebbe illegittima anche la statuizione delle spese del secondo grado, perchè l’appello principale di (OMISSIS) è stato accolto limitatamente ad uno degli otto motivi di censura “e non è stata annullata la lesione della quota di legittima di (OMISSIS), che costituiva oggetto della domanda principale del primo grado di giudizio”.
7.1. – Il motivo è infondato.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. Lav., 4 aprile 2003, n. 5386;Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2017, n. 8421).
Alla stregua di tale principio, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata si sottrae alle censure che sono state articolate con il motivo.
Infatti, la decisione di confermare la compensazione integrale delle spese di primo grado è dipesa dalla soccombenza reciproca delle parti: se da un lato, infatti, la domanda di riduzione di (OMISSIS) è stata accolta, dall’altro non è stata provata la natura di donazione di diverse poste indicate dall’attrice, con conseguente rigetto delle relative domande. Quanto alle spese di appello, la statuizione di compensazione per due terzi e di condanna di (OMISSIS) al rimborso in favore del fratello (OMISSIS) del restante terzo si giustifica a fronte della reciproca soccombenza ma dell’accoglimento dell’appello di quest’ultimo nella parte diretta alla rideterminazione, in aumento, del conguaglio dovuto in suo favore.
Rientra, del pari, tra le valutazioni consentite al giudice del merito la decisione di porre le spese della c.t.u. espletate dall’ing. (OMISSIS) a carico delle parti in eguale misura (trattandosi si consulenza funzionale all’esame di domande e difese proposte da entrambe le parti); e di porre, invece, a carico della sola (OMISSIS) le spese relativa alla c.t.u. espletata dalla geom. (OMISSIS) (trattandosi di incarico peritale funzionale ad istruire una domanda dell’attrice, relativa all’immobile di (OMISSIS), risultata infondata).
- – Il primo motivo del ricorso incidentale (nullità della sentenza per difetto e comunque contraddittorietà della motivazione in punto di inammissibilità originaria dell’azione per violazione dell’art,551 c.c.) deduce che – poichè con le sue ultime volontà il testatore aveva disposto di legati, attribuendo in particolare alla figlia (OMISSIS) l’intero stabile sito in (OMISSIS), e tale disposizione integrava un legato in sostituzione di legittima (stante l’evidenza intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati) – (OMISSIS), legittimaria, ben poteva chiedere la legittima, ma rinunciando previamente al legato: ma (OMISSIS) non solo non ha rinunciato al legato, ma lo ha anzi espressamente accettato, addirittura alienandolo nelle more del giudizio. Di qui l’inammissibilità ab origine della domanda, la quale andava verificata dal giudice anche in assenza di eccezioni di parte.
8.1. – Il motivo è infondato.
È bensì esatto che in tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art, 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art, 1350 c.c., comma 1, n. 5, risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio (Cass., Sez. U., 29 marzo 2011, n. 7098).
Sennonchè, l’applicazione di questo principio, invocato dal ricorrente in via incidentale, presuppone che il de cuius abbia disposto in favore del legittimario un legato tacitativo.
Ma non è questa la situazione ricorrente nella specie, avendo la Corte d’appello interpretato il testamento olografo – con il quale (OMISSIS) ha disposto “in merito all’eredità” della sua “proprietà immobiliare” lasciando al figlio (OMISSIS) l’appartamento all’ultimo piano dell’immobile sito in (OMISSIS)via Zandonai(OMISSIS), comprensivo della soffitta e del sottoscala, di tutto il piano terra e della terra circostante la strada, alla figlia (OMISSIS) l’appartamento dell’immobile piano strada di (OMISSIS), del giardino antistante e degli ambienti sottostanti l’appartamento stesso, alla figlia (OMISSIS) l’intero stabile sito in (OMISSIS) – nel senso che con esso i figli sono stati istituiti, non legatari, ma eredi a titolo universale.
Si tratta di conclusione interpretativa che resiste alle censure sollevate con il ricorso, avendo la Corte territoriale correttamente qualificato la disposizione testamentaria in favore dei figli come attribuzioni a titolo universale, una volta accertato, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, in quanto sorretto da argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, che la volontà del testatore era di attribuire ai figli non benè singolarmente considerati, ma immobili intesi come quote del suo intero patrimonio.
Invero, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art, 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 13 giugno 2007, n. 13835; Cass., Sez. 2, 25 ottobre 2013, n. 24163).
D’altra parte, la conclusione alla quale è pervenuto il giudice del merito non è contraddetta dalla circostanza che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza, al di là del patrimonio immobiliare, di un relictum indiviso, rappresentato dal denaro giacente in un conto corrente cointestato con il figlio (OMISSIS).
- – Il secondo mezzo del ricorso incidentale lamenta nullità della sentenza per difetto e comunque contraddittorietà della motivazione in punto di inammissibilità originaria dell’azione per violazione dell’art,564 c.c.. Al cospetto di un testamento che istituiva tre legatari senza attribuire ad alcuno la qualità di erede, l’attrice avrebbe esercitato l’azione di riduzione delle (asserite) donazioni e dei legati senza aver previamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
9.1. – La censura è infondata per le stesse ragioni esposte retro, in sede di esame del motivo che precede.
Invero, essendo stati i tre figli istituiti dal de cuius quali eredi, (OMISSIS) era legittimata ad agire per la riduzione delle liberalità fatte in favore del fratello, suo coerede, anche senza la previa accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario.
- – Con il terzo motivo (nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione dell’art,100 c.p.c.) il ricorrente in via incidentale prospetta che, di fronte ad un’azione proposta per ottenere la divisione della massa ereditaria da formarsi anche mediante collazione ordinandosi al fratello il conferimento delle donazioni ricevute, il comportamento dell’attrice, consistente nella vendita del bene immobile destinatole per testamento dal padre Dante, sarebbe incompatibile con la volontà di proseguire nella domanda proposta.
10.1. – Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte d’appello ha escluso che la vendita da parte dell’attrice dell’immobile attribuitole dal padre per testamento possa essere interpretata come rinuncia tacita all’azione interposta o come sopravvenuto difetto di interesse alla sua prosecuzione, avendo rilevato che (OMISSIS) non ha in alcun modo impugnato il testamento del padre, ma ha lamentato la lesione della quota di legittima ad essa riservata per effetto delle donazioni effettuate in vita dal padre in favore del figlio (OMISSIS), di talchè la disposizione testamentaria che assegnava in eredità la proprietà dell’immobile ad (OMISSIS) non poteva essere travolta nè dall’accoglimento delle domande proposte dalla medesima nè dall’accertata fondatezza delle deduzioni difensive del fratello (OMISSIS).
- – Con il primo motivo del successivo ricorso avverso la parte corretta della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione dell’art,360 c.p.c., nn. 3 e 5, “per errata applicazione dell’art,522 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo del giudizio relativo alla rinuncia all’eredità operata da (OMISSIS) da cui è derivata una errata individuazione della quota di legittima riservata ad (OMISSIS)”. Ad avviso della ricorrente, essendo intervenuta la rinuncia all’eredità da 1parte di (OMISSIS), la quota riservata ad (OMISSIS) “è esattamente pari a 1/3 della massa ereditaria, ovvero alla metà del 2/3 della medesima”. (OMISSIS) aveva diritto ad una quota di legittima di 1/2 (al pari del germano (OMISSIS), avendo la sorella (OMISSIS) rinunziato all’eredità) rispetto a 2/3 dell’asse ereditario (essendo 1/3 la quota disponibile). Quindi – prosegue la ricorrente – la quota di legittima spettante ad (OMISSIS) è pari a 1/2 di 2/3 dell’eredità, e dunque a 1/3 dell’eredità medesima, come era stato giustamente calcolato dalla Corte di Ancona, “pur avendo scritto nel passaggio posto in rilievo da controparte “… un terzo di due terzi della massa ereditaria”. Tale indicazione sarebbe “con tutta evidenza un mero refuso privo di conseguenze concrete – essendo giusto il conteggio fatto nella sentenza prima del decreto di correzione – rispetto al corretto ragionamento seguito dalla Corte (che peraltro ha confermato su tale specifico punto la formulazione usata con la decisione di prime cure, non gravata d’impugnazione da alcuna delle parti a tale riguardo)”. Ad avviso della ricorrente, difatti, la cifra che si ottiene “calcolando 1/3 della massa ereditaria è pari a Lire 208.380.000 che equivale alla cifra che si ottiene calcolando la metà dei 2/3 della massa ereditaria (625.140.000: 3 = 208.380.000 x 2 = 416.760.000: 2 = 208.380.000 Lire)”.
Con il secondo motivo del successivo ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art, 537 c.c.) si muove dalla premessa che l’art, 537, in tema di diritti riservati ai legittimari, stabilisce che, quando i figli sono più d’uno, la quota loro riservata è di 2/3 della massa da dividere in parti uguali tra loro; e si sostiene che nel caso di specie i 2/3 della massa ereditaria, pari a Lire 625.140.000, corrispondono a Lire 416.760.000, che diviso per i due figli eredi rimasti a seguito della rinuncia di (OMISSIS) equivale a Lire 208.380.000, come esattamente era stato calcolato dalla Corte d’appello e come previsto dall’art, 537 c.c.. Infatti, “la quota dei due terzi va divisa per due e non per tre, determinandosi accrescimento in favore degli altri legittimari ai sensi dell’art, 522 c.c.”.
Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione sotto più profili dell’art, 288 c.p.c.) la ricorrente sostiene che dalla correzione della sentenza così come disposta dalla Corte d’appello sarebbe derivata una lesione della quota di legittima riservata ad (OMISSIS), che invece era stata correttamente individuata nella formulazione della sentenza antecedente alla correzione. La ricorrente rileva inoltre che la Corte d’appello aveva semmai commesso un errore causato da una inesatta determinazione dei presupposti numerici dell’operazione: errore che (OMISSIS) avrebbe dovuto censurare in sede di legittimità con ricorso per cassazione, essendosi al di fuori dei presupposti della procedura di correzione ex art, 287 c.p.c. e ss., non essendo configurabile un mero errore materiale di calcolo.
11.1. – All’esame del motivo occorre premettere che la disposta correzione si riferisce all’operazione aritmetica di calcolo della lesione della legittima e del conguaglio: la sentenza della Corte d’appello del 29 luglio 2012, dopo avere affermato che la massa ereditaria risulta pari a Lire 625.140.000 e che la quota riservata a (OMISSIS) risulta pari a un terzo di due terzi della massa ereditaria, nel procedere al relativo calcolo, ha indicato l’importo di Lire 208.380, pari ad un terzo dell’intero, anzichè quello di Lire 138.920.000, pari a un terzo di due terzi. Di qui la correzione dell’errore materiale occorso, disposta con ordinanza della Corte d’appello in data 26 maggio 2014.
11.2. – Tanto premesso, le censure articolate con i tre motivi sono infondate.
I primi due motivi muovono infatti da una individuazione della quota di riserva spettante ad (OMISSIS) diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata.
Infatti, la sentenza della Corte d’appello – evidentemente aderendo al principio secondo cui nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione (Cass., Sez. U., 9 giugno 2006, n. 13429) – ha individuato la quota di riserva spettante ad (OMISSIS) in “un terzo di due terzi della massa ereditaria”, con una statuizione che, non essendo stata oggetto del primo ricorso per cassazione, ha assunto il carattere della irrevocabilità.
Invece, la parte ricorrente ritiene – così intendendo rimettere in discussione lo stesso giudicato – che, essendo intervenuta la rinuncia all’eredità da parte di (OMISSIS), la quota riservata ad (OMISSIS) sarebbe esattamente pari a un terzo della massa ereditaria, ovvero alla metà dei due terzi della medesima.
Ma una tale prospettazione, fondandosi su una individuazione della quota spettante ad (OMISSIS) diversa da quella considerata dalla sentenza, non può avere ingresso, andando ad incidere sui presupposti giuridici della pronuncia.
È evidente, pertanto, che la correzione di errore materiale ha inteso rimediare, del tutto legittimamente, ad un errore materiale di calcolo, senza rimettere in discussione i presupposti numerici dell’operazione, che sono rimasti immutati.
Infatti, la sentenza – prima della disposta correzione – aveva individuato in Lire 208.380.000 l’importo corrispondente ad un terzo di due terzi della massa ereditaria di Lire 625.140.000, laddove la somma di Lire 208.380.000 è pari ad un terzo di Lire 625.140.000 (l’importo esatto essendo Lire 138.920.000); e l’errata individuazione della quota riservata ad (OMISSIS) (che ha ricevuto beni immobili del valore di Lire 138.000.000) incideva sulla quantificazione della lesione della legittima (determinata nella sentenza in Lire 70.380.000 anzichè in Lire 920.000) nonchè sul calcolo del conguaglio (non più pari a Lire 55.620.000 ma a Lire 125.080.000).
- – I ricorsi sono, tutti, rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
- – Poichè il ricorso principale di (OMISSIS), il ricorso incidentale di (OMISSIS) e il ricorso successivo di (OMISSIS) relativamente alla parte corretta sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale di (OMISSIS), il ricorso in via incidentale di (OMISSIS) e il ricorso successivo di (OMISSIS); dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
dichiara – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 28 settembre 2017.