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Cassazione Civile 27288/2022 – Referto del pronto soccorso di ospedale pubblico – Natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata

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Ordinanza 27288/2022

Referto del pronto soccorso di ospedale pubblico – Natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-9-2022, n. 27288   (CED Cassazione 2022)

Art. 2700 cc (Efficacia dell’atto pubblico) – Giurisprudenza

Art. 2728 cc (Prova contro le presunzioni legali) – Giurisprudenza

 

 

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1178/21, del 12 aprile 2021, del Tribunale di Salerno, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 12/15, del Giudice di pace di Eboli – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di (OMISSIS) e della società (OMISSIS);

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce essere stato vittima di un incidente stradale, occorsogli in (OMISSIS), mentre era alla guida di una bicicletta;

– che soccorso da un’autoambulanza del 118, il (OMISSIS) veniva condotto presso l’ospedale di (OMISSIS), ove gli veniva diagnosticata una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra;

– che, pertanto, egli conveniva in giudizio la società (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), rispettivamente, l’una, assicuratrice per la “RCA” e, l’altro, proprietario/conducente dell’autovettura che lo avrebbe investito nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate;

– che il giudice di prime cure, però, rigettava la domanda risarcitoria, esprimendo dubbi sulla verificazione del sinistro e, comunque, ritenendo non attendibile la ricostruzione della sua dinamica proposta dal solo teste oculare escusso;

– che esperito gravame dell’attore soccombente, il giudice di appello lo rigettava, in particolare ribadendo “il corretto accertamento”, da parte del primo giudice, “della mancanza di prova relativa alla modalità di accadimento del sinistro secondo la versione della parte attrice”;

– che avverso la sentenza del Tribunale salernitano ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;

– che il primo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 preleggi, dell’art. 111 Cost., dell’art. 115 c.p.c., nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”, per essersi limitata la sentenza di appello “a riproporre pedissequamente l’impianto argomentativo della decisione del giudice di primo grado”;

– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 preleggi, dell’art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè “omessa valutazione di una prova legale” ex art. 2700 c.c. (il referto ospedaliero, con contrassegnato intervento del 118, attestante, oltre alla frattura bimalleolare alla caviglia sinistra, politrauma all’emitorace sinistro), sebbene “decisiva e risultante dagli atti di causa)), con “conseguente definizione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.”, oltre che l’omessa, insufficiente e illogica motivazione su punti decisivi della controversia”;

– che sono rimasti solo intimati la società (OMISSIS) e il (OMISSIS);

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 4 maggio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;

– che il primo motivo è infondato;

– che, in via preliminare, va chiarato come quella espressa dal Tribunale di Salerno non può neppure ritenersi – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – una motivazione “per relationem”, giacchè il giudice di appello ha effettuato “una esplicita adesione alle motivazioni del primo giudice” (Cass. Sez. 1, ord. 5 agosto 2019, n. 20883, Rv. 654951-01), fermo restando, poi, che il ricorso alla motivazione “per relationem” deve ritenersi precluso solo quando la sentenza resa in appello “si sia limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo grado”, ma ((senza, tuttavia, riportarne il contenuto, prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall’appellante – dei quali non si dà alcuna contezza, così come non si dà contezza specifica dei motivi di gravame -, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2021, n. 2397, Rv. 660394-01);

– che la sentenza impugnata ha illustrato le ragioni per le quali, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato la valutazione, già espressa dal primo giudice, circa l’assenza di prova della dinamica del sinistro, come proposta dal già attore/appellante;

– che il secondo motivo risulta, per un verso, infondato, per altro verso, inammissibile;

– che infondata è la censura di violazione dell’art. 2700 c.c., dal momento che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicchè tale efficacia è da intendersi limitata a “quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento” (Cass. Sez. Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso, “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv. 250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-01);

– che dal referto di pronto soccorso in atti, dunque, potevano essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro di cui fu vittima il (OMISSIS), secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati;

– che le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono, invece, inammissibili, perchè tendono a sollecitare un non consentito riesame dei fatti oggetto di giudizio, così come è pure inammissibile la censura di insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, vizio non più previsto dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (sul punto, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01);

– che quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116, va, infatti, ribadito il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);

– che in relazione al vizio di motivazione va rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01), ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. n. 7090 del 2022, cit.);

– che, nella specie, è proprio un confronto con le risultanze istruttorie ciò che il ricorrente pretende di istituire, onde evidenziare il vizio motivazionale da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata;

– che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo il (OMISSIS) e la società (OMISSIS) rimasti solo intimati;

– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198 -01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2022.