Ordinanza 27290/2022
Revocatoria ordinaria – Atto di conferimento di beni immobili in una srl unipersonale
L’atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'”eventus damni”, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria – in ragione dell'”alea” tipica di ogni attività imprenditoriale – rispetto a quello dei singoli beni conferiti.
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-9-2022, n. 27290 (CED Cassazione 2022)
Art. 2901 cc (Revocatoria ordinaria) – Giurisprudenza
RITENUTO IN FATTO
– che (OMISSIS), anche in veste di legale rappresentante della società unipersonale (OMISSIS) S.r.l., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2383/21, del 15 settembre 2021, della Corte di Appello di Venezia, che rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 641/19 del Tribunale di Rovigo – ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione all’atto con cui egli conferiva alcuni beni immobili alla società unipersonale (OMISSIS) S.r.l.;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio – unitamente alla predetta società unipersonale, della quale egli è l’unico socio – da (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali chiedevano fosse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto notarile con il quale il (OMISSIS), il 7 giugno 2017, conferiva alcuni beni immobili alla predetta società, in quanto esso sarebbe stato compiuto in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, risultanti da un decreto ingiuntivo emesso nell’anno 2015:
– che l’adito Tribunale rodigino – nell’evidenziare che il credito degli (OMISSIS) verso il (OMISSIS) nasceva da una fideiussione rilasciata in favore di una società (la (OMISSIS) S.r.l.) di cui il medesimo era stato amministratore e socio unico – accoglieva la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame del convenuto soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “falsa applicazione dell’art. 2462 c.c., con riguardo al concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle società a responsabilità limitata unipersonali, e con riguardo al difetto di alterità tra il soggetto conferente beni immobili in una s.r.l. unipersonale, il cui socio unico sia lo stesso conferente, e la stessa s.r.l. unipersonale”, donde l’assenza del c.d. “eventus damni”;
– che richiamato l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha ritenuto l’assenza di un’effettiva alterità soggettiva nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 28 febbraio 2017, n. 5054), il motivo censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato l’assenza di alterità tra esso (OMISSIS) e la società unipersonale alla quale egli conferì taluni suoi beni immobili, ciò che avrebbe dovuto portare il giudice di appello ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria costituito dal c.d. “eventus damni”;
– che con il secondo motivo è denunciata – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2462 c.c., e dell’art. 96 c.p.c., comma 3, lamentando il (OMISSIS) che la condanna comminatagli, in appello, ai sensi della norma da ultimo richiamata, sarebbe stata disposta in assenza del presupposto del dolo o della colpa grave;
– che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;
– che il primo motivo di ricorso è infondato;
– che l’avvenuto conferimento di alcuni beni immobili, da parte del (OMISSIS), alla società umpersonale (OMISSIS) S.r.l. (della quale egli è l’unico socio), non esclude affatto – ai fini ed agli effetti di cui all’art. 2901 c.c. – l’alterità dei due soggetti, e con essa la ricorrenza del c.d. “eventus damni”;
– che l’autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la società comporta, infatti, che i beni conferiti siano divenuti strumenti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della stessa, e dunque non più rientranti nella garanzia patrimoniale generica del socio;
– che, pertanto, mentre i beni personali del socio di una società unipersonale continuano a garantire le obbligazioni della società, non altrettanto può dirsi per i beni conferiti in relazione alle obbligazioni personali del socio;
– che, del resto, l’assoggettabilità all’azione revocatoria dell’atto di conferimento societario è stata già riconosciuta – su un piano generale – da questa Corte, la quale non solo nè ha affermato la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea (Cass., Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n. 1804, Rv. 533997-01), ma ha pure precisato che “neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus”, e ciò perchè, “nel solco di una tradizione ormai secolare, l’accoglimento dell’azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l’esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative” del creditore, escludendo, infine, che “la tutela del capitale sociale” possa “spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2013, n. 23891, Rv. 628065-01);
– che la circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex art. 2471 c.c., non “neutralizza” il fatto che i beni oggetto dello stesso risultino acquisiti, ormai, nella piena disponibilità, fattuale e giuridica, della società;
– che, di conseguenza, l’avvenuta “sostituzione” a quei beni nella garanzia patrimoniale generica del debitore – della quota di partecipazione è certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di società unipersonale, il c.d. “eventus damni”, se è vero che esso ricorre quando l’atto dispositivo determini una variazione “anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01):
– che tale è, appunto, il caso che occupa, in considerazione della maggiore – e più rapida – “variabilità” del valore della partecipazione societaria (in ragione dell’alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale), rispetto a quello dei singoli beni immobili conferiti;
– che, d’altra parte, in presenza di una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, è onere incombente su costui – se convenuto nel giudizio ex art. 2901 c.c., dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la pretesa del creditore che abbia esperito la c.d. “actio pauliana” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019, cit.);
– che il secondo motivo – con cui è denunciata violazione dell’art. 2462 c.c., e dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – è anch’esso infondato;
– che, al riguardo, va premesso come “l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, rientri “nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01)
– che, sul punto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla fattispecie del c.d. “abuso del processo”, ovvero proprio un’evenienza idonea ad integrare – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 64831101; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01);
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS), anche in veste di legale rappresentante della società unipersonale (OMISSIS) S.r.l., a rifondere, a (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2022.