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Cassazione Civile 27299/2021 – Credito risarcitorio nei confronti dell’esercente il servizio postale – Prescrizione triennale

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Ordinanza 27299/2021

 

Credito risarcitorio nei confronti dell’esercente il servizio postale – Prescrizione triennale

L’accertamento della responsabilità dell’esercente il servizio postale per i danni derivati dall’espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta alla prescrizione triennale, giacché anch’essa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973, si prescrive in tre anni.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-10-2021, n. 27299

Art. 2951 cc (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto) – Giurisprudenza

 

 

RITENUTO IN FATTO

– che la società (OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS) & Co. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1304/19, del 22 luglio 2019, della Corte di Appello de L’Aquila, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 253/14, del 26 febbraio 2014, del Tribunale di Avezzano, accogliendo, invece, l’eccezione di prescrizione del diritto, riproposta da (OMISSIS) S.p.a. a norma dell’art. 346 c.p.c. – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, proposta dall’odierne ricorrente, ancorchè con motivazione diversa dal primo giudice, ovvero sulla base del riconoscimento dell’intervenuta prescrizione annuale, ex art. 2951 c.c., del diritto al risarcimento;

– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la società (OMISSIS) per vederne affermata la responsabilità contrattuale, nonchè l’obbligo al risarcimento dei danni, in relazione al ritardo nel recapito di un plico, contenente i documenti necessari alla partecipazione ad una gara di appalto assicurativa indetta dal Comune di Sant’Elpidio a Mare, cagionando, così, l’esclusione dalla gara di essa (OMISSIS);

– che rigettata dal primo giudice la domanda, il giudice di appello – al quale l’attrice soccombente si rivolgeva esperendo gravame contro la pronuncia del Tribunale – dichiarava, come detto, prescritto il diritto al risarcimento del danno, ritenendo decorso il termine di cui all’art. 2951 c.c.;

– che avverso la sentenza della Corte aquilana la società (OMISSIS) ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c.;

– che la sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto sufficiente la riproposizione dell’eccezione di prescrizione, da pane della convenuta vittoriosa, escludendo occorrere, invece, la proposizione dell’appello incidentale;

– che il secondo motivo, strettamente connesso a quello precedente, denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 343 e 346 c.p.c., nonchè degli artt. 1678 e 2951 c.c.;

– che il motivo investe la pronuncia della Corte territoriale sul rilievo che essa – avendo il Tribunale affermato, nella premessa in fatto della motivazione e decisione, come “la domanda proposta dall’attore” dovesse “essere qualificata come azione di risarcimento dei danni e responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e art. 1453 c.c.”, così “svincolandola dalla previsione dell’art. 1678 c.c. e delle norme ad esso collegate” – giammai avrebbe potuto, “in difetto di appello incidentale, decidere sull’eccezione di prescrizione e addirittura accoglierla previa riqualificazione della domanda con violazione della formazione del giudicato interno e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”;

– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2951 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 20;

– che, difatti, ai sensi di questa seconda disposizione – alla quale la Corte territoriale avrebbe dovuto dare applicazione in quanto “lex specialis” – il credito risarcitorio nei confronti dell’esercente il servizio postale è destinato a prescriversi in tre anni (e non in uno);

– che essendo stata la pretesa risarcitoria azionata in relazione ad un servizio postare richiesto il 16 novembre 2009, il termine triennale di prescrizione non poteva ritenersi decorso al momento dell’esercizio dell’azione giudiziaria (risalendo la notifica dell’atto di citazione al 27 agosto 2012), considerato che – assume l’odierna ricorrente – con lettera raccomandata del 15-18 marzo 2010 era stato interrotto il decorso della prescrizione;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società (OMISSIS), chiedendo la reiezione del ricorso;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 16 marzo 2021;

– che ha depositato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va accolto, in relazione al suo terzo motivo;

– che i motivi primo e secondo – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – risultano, infatti, non fondati;

– che questa Corte, al suo massimo livello nomofilattico, ha affermato che la parte risultata “pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite”, essendo, in tal caso, “soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (così Cass. Sez. Un, sent. 25 maggio 2018, n. 13195, Rv. 648680-01, proprio con riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto);

– che il terzo motivo è, invece, fondato, dal momento che, nel caso di specie, non operava la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c., bensì quella triennale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 20;

– che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in forza dell’art. 1680 c.c., esclusivamente le azioni dell’esercente il servizio postale, contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi, “sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall’ars 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale, il quale detta particolari modalità solo per le azioni dell’utente”, segnatamente prevedendo, “uno speciale termine di prescrizione di tre anni (Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645, art. 27 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 20)” (Cass. Sez. 1, sent. 14 maggio 1981, n. 3168, Rv. 41373801);

– che, peraltro, si è precisato che anche l’accertamento della responsabilità dell’esercente il servizio postale “in merito ai danni derivati dall’espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale”, comunque “non è sottratta alla prescrizione triennale, giacchè anch’essa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 20, u.c., si prescrive in tre anni” (Cass. Sez. 1, sent. 3 aprile 1993, n. 4048, Rv. 481698-01);

– che il ricorso va, dunque, accolto in relazione al terzo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 marzo 2021.