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Cassazione Civile 27441/2014 – Compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito – Decadenza dal termine

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Sentenza 27441/2014

Compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito – Decadenza dal termine

Ai fini dell’operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall’art. 56 legge fall., non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 55 della legge predetta e dell’art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall’art. 1243 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal creditore del fallito, sul presupposto che il credito opposto fosse privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale).

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-12-2014, n. 27441   (CED Cassazione 2014)

Art. 1186 cc (Decadenza dal termine) – Giurisprudenza

Art. 1243 cc (Compensazione legale e giudiziale) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 12.11.1992 il presidente del tribunale di Messina ingiungeva alla ” (OMISSIS)” s.a.s. il pagamento alla ricorrente ” (OMISSIS)” della somma di lire 80.000.000, giusta scrittura privata che le società avevano siglato il 3.1.1991.

Con atto di citazione notificato in data 29.12.1992 l’ingiunta proponeva opposizione.

Deduceva l’inesigibilità del credito ex adverso azionato, non essendosi verificata la condizione cui, nella scrittura del 3.1.1991, era sottoposto; in subordine la compensazione dell’avverso credito col credito da essa accomandita vantato in dipendenza dell’inadempimento da parte di ” (OMISSIS)” del contratto di appalto, collegato alla scrittura fondante l’ingiunzione, che esse parti avevano del pari stipulato in data 3.1.1991.

Chiedeva quindi la revoca dell’ingiunzione.

Costituitasi, ” (OMISSIS)” instava per il rigetto dell’opposizione.

Sopravvenuto il fallimento dell’opposta, si costituiva il curatore.

Con sentenza del 16.10.2001 il tribunale di Messina rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a rimborsare a controparte le spese di lite.

Interponeva appello ” (OMISSIS)”.

Resisteva il curatore del fallimento di ” (OMISSIS)”.

Con sentenza n. 244 dei 9.2/31.3.2009 la corte d’appello di Messina accoglieva in minima parte il gravame e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva che gli interessi legali sulla somma oggetto dell’ingiunzione decorressero dal 19.10.1992; condannava altresì l’appellante a tener indenne l’appellato dalle spese del grado.

Esplicitava la corte distrettuale limitatamente al secondo motivo di gravame – ovvero limitatamente a quel che rileva in questa sede – che difettavano i requisiti postulati dall’art. 1243 c.c., ai fini della compensazione eccepita dall’appellante; che, invero, “il credito vantato dalla (OMISSIS) – asseritamente derivante dall’inadempimento da parte della (OMISSIS) del contratto di appalto tra le parti – prima che illiquido ed inesigibile (per tale aspetto tuttavia poteva invocarsi la L.F., art. 56), era espressamente contestato dalla (OMISSIS), viepiù, per ammissione della (OMISSIS), era oggetto di un giudizio pendente, promosso dalla (OMISSIS) ((…), nel merito, riguardante appunto la domanda della (OMISSIS) di risoluzione, per inadempimento della (OMISSIS), del contratto di appalto)” (così sentenza d’appello, pagg. 7-8); che, “ulteriormente, tale separato giudizio di accertamento del credito preteso dalla (OMISSIS) è stato, secondo quanto dichiarato, nell’atto di appello dalla medesima (OMISSIS), abbandonato e cancellato all’udienza 16.4.99″ (così sentenza d’appello, pag. 8).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.a.s.; ne chiede sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

La ” (OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., in relazione alla L.F., art. 56” (così ricorso, pag. 44).

Adduce che la corte di merito non ha tenuto conto che la norma di cui alla L.F., art. 56 “costituisce espressa eccezione alla regola dettata dall’art. 1243 c.c., che subordina la compensazione alla pari liquidità ed esigibilitàdei contrapposti crediti” (così ricorso, pag. 46); che la corte distrettuale “non si è avveduta che, traendo origine la ragione di credito della (OMISSIS) in un momento anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, era assolutamente irrilevante la dedotta circostanza della pretesa illiquidità e/o inesigibilità del credito opposto in compensazione e formante oggetto di contestazione da parte della Curatela fallimentare” (così ricorso, pag. 47); che “era parimenti irrilevante che il separato giudizio (di cui era stata chiesta ripetutamente la riunione) avente ad oggetto la convalida dei sequestri e l’azione di danni nei confronti della (OMISSIS) si fosse nelle more estinto” (così ricorso, pag. 47); che, invero, la corte distrettuale, “previo accertamento del credito medesimo, anche a mezzo della più volte richiesta c.t.u. (…), avrebbe dovuto estinguere, per la quantità corrispondente accertata, l’obbligazione debitoria della (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 47).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 61 c.p.c. e all’art. 191 c.p.c.” (così ricorso, pag. 48).

Adduce che la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio; che “la richiesta d’ammissione della C.T.U. costituiva (e costituisce tuttora) (…) mezzo istruttorio rilevante e decisivo al fine di dirimere la contestazione circa la ragione di credito della deducente opposta in compensazione” (così ricorso, pag. 49); che “la Corte territoriale (…) ha ritenuto di disattendere la relativa istanza senza nulla motivare in proposito” (così ricorso, pag. 50).

Con il terzo motivo la ricorrente deduce “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alla L.F., art. 56” (così ricorso, pag. 51).

Adduce che la corte di merito, “dopo aver affermato che l’eccepita compensazione è inammissibile per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 1243 c.c., per la pretesa illiquidità ed inesigibilità del credito, ha soggiunto che per tale aspetto tuttavia poteva invocarsi (come è stato invocato, n.d.r.) la L.F., art. 56” (così ricorso, pag. 52); che non “è sufficiente ad evitare il denunziato vizio motivazionale il generico riferimento alla contestazione giudiziale del credito della deducente, o l’irrilevante circostanza che il separato giudizio avente per oggetto la convalida dei sequestri, giudiziario e conservativo ottenuti dall’odierna ricorrente, sia stato abbandonato e cancellato all’udienza del 16/4/99” (così ricorso, pag. 52); che invero “la contestazione giudiziale del credito non ne impedisce la compensazione a mente della L.F., art. 56” (così ricorso, pag. 52); che, d’altro canto, “il cosiddetto abbandono del menzionato (separato) giudizio è intervenuto con la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l.: donde la sopravvenuta improcedibilità di detto giudizio, stante l’impossibilità di procedere alla convalida dei sequestri a mente del disposto di cui alla L.F., art. 51 e alla necessità d’accertare l’eventuale credito in eccedenza a quello opposto in compensazione in sede concorsuale” (così ricorso, pag. 53).

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina simultanea.

I motivi tutti comunque sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta, previamente che questa Corte spiega che, qualora, nel giudizio intrapreso dal fallimento, venga formulata dalla controparte l’eccezione riconvenzionale di compensazione, diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (L.F., art. 56), non opera al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo, previsto dalla L.F., art. 93 e segg., e l’eccezione va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda (cfr. Cass. 14.7.2011, n. 15562; in senso contrario, tuttavìa, cfr. Cass. 27.3.2008, n. 7967).

In ogni caso, nel segno dell’insegnamento n. 15562/2011, questo Giudice da tempo esplicita che la speciale compensazione tra crediti e debiti del fallito prevista dalla L.F., art. 56, costituisce una particolare ipotesi di compensazione legale, soggetta come tale alla disciplina propria di questa, ma con esclusione, in aderenza ai principi del diritto fallimentare (L.F., art. 55) e del diritto delle obbligazioni (art. 1186 c.c.), del requisito della esigibilità del credito, relativamente ai soli crediti nei confronti del fallito (che si considerano scaduti alla data del fallimento), con la conseguenza che tali ultimi crediti possono essere fatti valere in compensazione, ai sensi dell’art. 56 citato, purchè abbiano gli ulteriori requisiti (richiesti dall’art. 1243 c.c.) della certezza e liquidità (cfr. Cass. 13.3.1982, 1634).

Su tale scorta, e contrariamente a quanto ha assunto la ricorrente – secondo cui, si ribadisce, “la contestazione giudiziale del credito non ne impedisce la compensazione a mente della L.F., art. 56″ (così ricorso, pag. 52) – la circostanza che il credito preteso dalla ” (OMISSIS)” sia tutt’altro che certo, osta ex se ed inevitabilmente alla compensazione L.F., ex art. 56.

Del resto, che il credito che la ” (OMISSIS)” assume di vantare non sia fuor di contestazione, lo riconosce esplicitamente la medesima ricorrente.

Difatti l’accomandita ricorrente censura la statuizione di seconde cure, giacchè sarebbe stato denegato immotivatamente il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio onde acclarare il credito asseritamente vantato e correlato al presunto inadempimento del contratto di appalto da parte di ” (OMISSIS)”.

Ovviamente si tenga conto, specificamente in relazione all’art. 1243 c.c. (non derogato in parte qua dalla L.F., art. 56), che la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinchè la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass. 31.5.2010, n. 13208; Cass. sez. lav. 18.10.2002, n. 14818).

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente grado di legittimità, nonostante il rigetto del ricorso, perchè il curatore del fallimento della ” (OMISSIS)” s.r.l. non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2014.