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Cassazione Civile 27630/2017 – Liquidazione del compenso relativo ad una consulenza tecnica d’ufficio

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Ordinanza 27630/2017

Liquidazione del compenso relativo ad una consulenza tecnica d’ufficio

La liquidazione dell’onorario relativo ad una consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, va effettuata applicando l’art. 12 del d.P.R. n. 352 del 1988, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della prestazione (art. 5, della l. n. 319 del 1980), e non l’art. 11 del medesimo d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27630   (CED Cassazione 2017)

 

 

IN FATTO E DIRITTO

L’arch. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della (OMISSIS) srl avverso l’ordinanza del giudice Designato del Tribunale di Lecce depositata l’11.7.2014 con la quale, in accoglimento dell’opposizione al Decreto di liquidazione compensi all’odierno ricorrente, veniva liquidato a costui liquidato, in applicazione del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002, articolo 12, e non anche dell’articolo 11 dello stesso D.M., l’importo di 450,00 Euro, oltre all’importo di 300,00 Euro per rimborso spese sostenute per collaboratori.

I primi due motivi di ricorso denunciano la nullità del provvedimento impugnato ex articolo 158 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), in quanto l’ordinanza suddetta era stata emessa da un giudice diverso da quello funzionalmente competente, con conseguente nullità assoluta derivante dal vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c..

I motivi che in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

Nel caso di specie l’ordinanza è stata infatti emessa dal Giudice Designato del tribunale invece che dal Presidente del Tribunale.

Da ciò discende, come questa Corte ha già affermato, che in questo caso si tratta non già di una questione di competenza, come nel caso in cui un provvedimento di competenza del Presidente del tribunale sia emesso dall’organo collegiale, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, cosicchè la relativa ordinanza è valida (Cass. 4362/2015; Cass. 15-6-2012 n. 9879).

Il terzo e quarto motivo denunciano l’errata applicazione degli artt. 11 e 12 D.M. 30.5.2002, dovendo ad avviso del ricorrente applicarsi alle prestazioni da lui eseguite il disposto dell’articolo 11 atteso che l’incarico affidatogli aveva ad oggetto anche accertamenti ulteriori non compresi nella previsione dell’articolo 12.

I motivi, anch’essi da esaminarsi unitariamente in quanto connessi, sono infondati.

L’incarico aveva infatti ad oggetto l’accertamento della tipologia e quantità dei lavori, previo esame dello stato dei luoghi e sulla base del contratto stipulato dalle parti.

Esso aveva dunque ad oggetto unicamente l’entità dei lavori eseguiti e non anche una valutazione della loro esecuzione a regola d’arte.

Il riferimento alla tipologia delle opere contenuto nel quesito proposto al ctu, non muta natura ed oggetto dell’incarico, diretto a determinare il corrispettivo dell’impresa appaltatrice avuto riguardo alla natura delle opere eseguite, nè il modo in cui lo stesso fu concretamente espletato, limitandosi ad una determinazione, meramente quantitativa dei lavori, mediante utilizzo del computo metrico e diretto esame delle opere in concreto realizzate.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte una consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto, come nel caso di specie, la determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto, costituisce consulenza tecnica in materia di misura e contabilità dei lavori, e non anche in materia di costruzioni edilizie, con la conseguenza che per la liquidazione del relativo onorario si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, articolo 12, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l’articolo 11 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica – che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni – aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della prestazione, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, articolo 5, (Cass. 4655/2006; 9849/2010).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese sostenute dalla (OMISSIS) srl, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro, di cui 200,00 curo per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.