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Cassazione Civile 27759/2017 –  Responsabilità civile da incidenti stradali – Sosta del veicolo – Operazioni di carico o scarico del veicolo

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Ordinanza 27759/2017


 Responsabilità civile da incidenti stradali – Sosta del veicolo – Operazioni di carico o scarico del veicolo

Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la riconducibilità all’art. 2054 c.c. ed alla disciplina della R.C.A. del sinistro determinatosi durante le operazioni di carico e scarico, da un trattore, di un pesante cancello, scivolato sulla gamba dell’originario attore a seguito di un piccolo spostamento del veicolo).

Cassazione Civile, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759   (CED Cassazione 2017)

Art. 2054 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

  1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, (OMISSIS) e la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro a lui capitato mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda.

A sostegno della domanda espose che in quella occasione, mentre il trattore condotto dal (OMISSIS) si trovava fermo in mezzo alla strada col motore acceso, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il (OMISSIS) rimase contumace.

Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

  1. La pronuncia è stata impugnata da parte dell’attore soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
  2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.

Resiste l’ (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

(OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e la società di assicurazione ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal terzo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’articolo360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, delle Sezioni Unite di questa Corte.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, ha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione è anche la sosta del veicolo e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”.

Hanno aggiunto le Sezioni Unite che “per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”. Questa sentenza, fra l’altro, è in armonia anche con i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C-162/13).

Nè può contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità.

La Corte d’appello, pur avendo depositato la propria decisione in data 15 gennaio 2016, cioè parecchi mesi dopo la pubblicazione della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si è in alcun modo confrontata con essa, come risulta dalla lettura del provvedimento qui impugnato, nel quale la citata pronuncia non è stata richiamata nè considerata.

Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’appello affinchè provveda a valutare se la vicenda odierna possa o meno rientrare nei termini di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, cioè a stabilire se sussista o meno il requisito della “circolazione stradale” idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa.

  1. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
  2. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello, affinchè riesamini la questione alla luce del precedente giurisprudenziale suindicato e liquidi anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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