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Cassazione Civile 27915/2017 – Efficacia probatoria della scrittura privata – Produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente

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Ordinanza 27915/2017

Efficacia probatoria della scrittura privata – Produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente

Le disposizioni degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa; esse non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore, il quale non soggiace all’onere di disconoscimento, non essendo la disciplina normativa sopra richiamata estensibile per analogia a chiunque possa trarre un vantaggio dalla caducazione della scrittura.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23 novembre 2017, n. 27915   (CED Cassazione 2017)

 

 

 

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 528 c.c. del 3 settembre 2007 (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Asti la nomina di un curatore per l’eredità giacente di (OMISSIS), stante la rinuncia all’eredità da parte dei chiamati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’irreperibilità dei fratelli del de cuius (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè la premorienza e la rinuncia degli altri germani (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 28 novembre 2007, nominava l’avvocato (OMISSIS) curatore di tale eredità. (OMISSIS), pertanto, domandava all’eredità giacente di (OMISSIS) di adempiere all’obbligazione dal defunto assunta con promessa di vendita del 30 maggio 1996, avente ad oggetto l’immobile in (OMISSIS). Tale richiesta restava priva di risposta. Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2009 (OMISSIS) conveniva davanti al Tribunale di Asti l’eredità giacente di (OMISSIS) per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell’indicato immobile. L’attore deduceva altresì di aver interamente versato il prezzo pattuito per il bene promesso in vendita, pari a Lire 90 milioni, come comprovato da ricognizione di debito del 1 febbraio 1999. Si costituiva parte convenuta, disconoscendo, tra l’altro, la conformità agli originali delle copie prodotte del preliminare e della ricognizione di debito, nonchè le sottoscrizioni ivi apposte, ed eccependo l’inopponibilità del contratto alla curatela.

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 78/10, rigettava la domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale proposta dalla convenuta eredità giacente per il rilascio dell’immobile. (OMISSIS), con atto del 21 marzo 2011, proponeva appello. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 2401/13, rigettava l’impugnazione, ritenendo dirimente l’inopponibilità alla curatela dell’eredità giacente del contratto stipulato dal (OMISSIS) con il defunto (OMISSIS), non applicandosi alla stessa curatela le norme relative all’efficacia probatoria ed al disconoscimento delle scritture private. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Parte intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte d’Appello ha ritenuto non opponibile al curatore dell’eredità giacente in questione la scrittura privata di promessa di compravendita del 30 maggio 1996 in assenza di una specifica eccezione di parte sul punto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., poichè la Corte di Torino avrebbe dovuto ricomprendere fra i soggetti legittimati a disconoscere le scritture private anche il curatore dell’eredità giacente, in forza di interpretazione analogica della citata disposizione di legge.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano del tutto infondati.

La denunciata ultrapetizione è smentita dalla stessa lettura della sentenza impugnata, la quale espone che il curatore dell’eredità giacente, nel costituirsi in primo grado davanti al Tribunale di Asti, aveva eccepito l’inopponibilità alla curatela del preliminare di vendita. D’altro canto, l’inopponibilità, ovvero il difetto di efficacia probatoria, di una scrittura privata, che si assuma sottoscritta dal de cuius, nei confronti del curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore, costituisce questione oggetto di un’eccezione in senso lato, dunque rilevabile d’ufficio in caso di inerzia del curatore ed anche in appello, ex art. 345 c.p.c., col solo limite del giudicato interno eventualmente formatosi sul punto in conseguenza di una pronuncia esplicita o implicita assunta nel precedente grado di giudizio. Quanto al secondo motivo, in particolare, i giudici d’appello, nel dare soluzione alla questione di diritto decisa, hanno fatto puntuale applicazione dell’interpretazione di questa Corte, secondo cui le disposizioni dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore, in quanto detto curatore, non essendo nemmeno da considerarsi un rappresentante dei chiamati all’eredità, non è certo destinatario dell’onere di disconoscimento, onere che non può estendersi per analogia, come propone il ricorrente, in capo a chiunque possa trarre un vantaggio mediato o diretto dalla caducazione della scrittura (Cass. Sez. 2, 27/01/2009, n. 1929; Cass. Sez. 2, 15/02/1988, n. 1601).

Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata curatela non ha svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.