Cass. Sez. L, sent. 28141 del 20-12-2005
Transazione – Estinzione della procura
Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. ancorché contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l’applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.
Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza