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Cassazione Civile 28234/2008 – Accesso al fondo altrui per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 843 cc – Valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti

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Sentenza 28234/2008

Accesso al fondo altrui per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 843 cc – Valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti

In tema di accesso al fondo altrui per l’esecuzione di interventi edilizi (nella specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle condizioni di cui all’art. 843 cod. civ., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 26-11-2008, n. 28234   (CED Cassazione 2008)

Art. 843 cc (Accesso al fondo) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 novembre 1996 Al. De. Vi., proprietario di un appartamento dell’edificio sito al (OMESSO), citò davanti al Tribunale di quella città An. Fo., chiedendo che fosse condannato a consentire l’accesso e il passaggio in un suo cortile interno del fabbricato per la realizzazione di una canna fumaria, nonchè a risarcire i danni conseguenti al suo ingiustificato rifiuto di aderire alle richieste rivoltegli in tal senso. Il convenuto si difese sostenendo che l’opera non era necessaria nè doveva indispensabilmente essere collocata dove pretendeva l’attore.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 20 marzo 2001 il Tribunale accolse la prima delle suddette domande e respinse l’altra.

Impugnata da An. Fo. , la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza dell’8 marzo 2003 ha rigettato il gravame, ritenendo che la necessità di cui all’art. 843 c.c., deve concernere soltanto l’accesso e il passaggio nel fondo altrui, non anche l’esecuzione o la riparazione dell’opera: necessità che nella specie sussisteva, come era stato accertato dal consulente tecnico di ufficio, il quale aveva escluso l’attuabilità di soluzioni alternative.

An. Fo. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria.

Al. De. Vi. si è costituito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso An. Fo. rispettivamente lamenta che la Corte d’appello:

– ha mancato di riconoscere che l’atto introduttivo del giudizio, come anche il ricorso presentato dall’attore in corso di causa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., conteneva una domanda generica, essendosi indicato soltanto l’intento di installare una “canna fumaria” senza specificazioni circa l’impianto che essa era destinata a servire, con conseguente impossibilità di valutare se realmente sussistesse la necessità dedotta;

– ha erroneamente ritenuto che tale necessità dovesse attenere esclusivamente all’accesso e al passaggio, anzichè anche all’opera stessa che Al. De. Vi. si proponeva di realizzare.

Le due censure, che stante la loro connessione possono essere prese in esame congiuntamente, vanno disattese.

Proprio in uno dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2274) si è espressamente precisato che “la necessità di cui all’art. 843 c.c., subordinando il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all’opera da compiere ma all’accesso ed al passaggio” e negli altri due (Cass. 22 ottobre 1998 n. 10474 e 29 gennaio 2007 n. 1801) il principio è stato implicitamente ribadito. Da questo univoco orientamento non vi è ragione di discostarsi, stante la sua piena aderenza alla lettera della norma, che non consente l’interpretazione propugnata da An. Fo. , poichè testualmente il requisito della necessità è prescritto soltanto per “l’accesso e il passaggio”, mentre il “costruire o riparare un muro o altra opera” è menzionato come lo scopo perseguito dall’interessato, in base a valutazioni a lui riservate, salvo il caso, correttamente eccettuato nella sentenza impugnata, di atti di carattere puramente; emulativo. Pertanto non occorreva che l’attore, nel promuovere il giudizio, oltre che specificare l’opera da eseguire, ne deducesse e illustrasse la necessità, come per l’accesso e il passaggio. Nè sono conferenti le diffuse argomentazioni svolte dal ricorrente, a sostegno della tesi secondo cui in realtà Al. De. Vi. poteva risolvere i problemi di riscaldamento del suo appartamento, pur se di estesissima superficie, in maniera diversa dalla posa in opera di una seconda caldaia, con la canna fumaria oggetto della causa: secondo la giurisprudenza prima citata, la valu-tazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti, che il ricorrente lamenta essere mancata nella specie, deve essere bensì compiuta, con riferimento però alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’utilizzazione del fondo del vicino non è consentita, ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

Appunto in questa prospettiva, nel contesto del secondo motivo di ricorso, si sostiene anche che sarebbe stato complessivamente meno gravoso collocare la canna fumaria su uno degli altri due cortili del palazzo, di proprietà condominiale, su cui pure si affaccia l’appartamento di Al. De. Vi. , oppure utilizzare uno dei camini di cui certamente quell’unità immobiliare era originariamente dotata, essendo l’edificio di antica costruzione. Si tratta però di affermazioni assiomatiche, contrastanti con ciò che in proposito è stato ritenuto, con adeguata motivazione, dalla Corte d’appello, la quale ha fatto proprie, in quanto “prive di omissioni, esenti da vizi logici, nonchè precise ed esaurienti”, le valutazioni compiute, mediante “una indagine analitica e precisa”, dal consulente tecnico di ufficio, che aveva escluso “qualsiasi possibilità alternativa”, potendo il ponteggio essere installato “esclusivamente nella corte interna dell’edificio e, quindi, nella proprietà del Fo. “, per collocare la canna fumaria secondo il percorso previsto nel progetto, che era “anche il meno gravoso sia per le parti private che per quelle condominiali”.

Con il terzo motivo di ricorso An. Fo. si duole della conferma, da parte della Corte d’appello, della propria condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Al. De. Vi. : lamenta che non ne è stata disposta la compensazione almeno parziale, in considerazione dell’avvenuto rigetto del ricorso proposto dall’attore ex art. 700 c.p.c., e che sono state incluse le spese della consulenza tecnica di parte, senza determinazione dell’ammontare.

Anche questa censura va disattesa.

Ineccepibilmente la Corte d’appello ha mantenuto ferme le statuizioni sulle spese adottate dal Tribunale, in quanto la soccombenza deve essere stabilita secondo l’esito complessivo della lite e non di singole sue fasi e nella condanna relativa alle spese della consulenza tecnica di parte era implicito il riferimento, per il quantum, alla documentazione giustificativa del pagamento effettuato. Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in euro 100,00, oltre a euro 2.000,00, per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre a euro 2.000,00, per onorari, con gli accessori di Legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.