Ordinanza 28456/2017
Concorrenza sleale – Prescrizione risarcimento del danno – Costituzione di parte civile nel processo penale
In tema di risarcimento del danno da atti di concorrenza sleale, la relativa azione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; tuttavia, la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che ha definito il giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28456 (CED Cassazione 2017)
Articolo 2598 c.c. annotato con la giurisprudenza
Articolo 2043 c.c. annotato con la giurisprudenza
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, accertava l’esistenza di atti di concorrenza sleale compiuti, ai danni della (OMISSIS) s.a.s., da (OMISSIS) s.n.c., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di libri, da (OMISSIS) e da (OMISSIS), titolari di librerie in (OMISSIS) – atti costituiti dalla messa in commercio e dalla vendita di libri scolastici destinati a bambini di scuola elementare, muniti di schede di appendice in contrasto con le disposizioni regolamentari in materia di compilazione degli afferenti libri di testo; ordinava la cessazione della condotta illecita e la pubblicazione del dispositivo di sentenza su due quotidiani;
contro tale decisione, pubblicata il 22-2-2016, hanno proposto separati ricorsi lo (OMISSIS) e la società (OMISSIS), rispettivamente deducendo due motivi e un motivo; si è costituita resistendo con controricorso la società (OMISSIS);
non ha svolto difese il (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ.; possono essere esaminati unitariamente il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) e il motivo unico del ricorso della (OMISSIS), entrambi relativi all’identico profilo della prescrizione;
si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2943, 2945 e 2947 cod. civ.;
i ricorrenti sostengono che il diritto al risarcimento dei danni si sarebbe dovuto ritenere prescritto per inutile decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 2947 c.c., comma 1, in difetto di utili atti interruttivi a fronte della citazione notificata il 10-10-2003, e non essendosi il giudizio penale concluso con sentenza irrevocabile di condanna;
i motivi sono manifestamente infondati;
emerge dall’impugnata sentenza, ed è confermato dai ricorrenti, che i fatti integranti l’illecito concorrenziale erano avvenuti tra il 1994 e il 1996 e avevano determinato, su denuncia querela di (OMISSIS) (legale rappresentante della società attrice), l’apertura di un procedimento penale per il reato di cui all’articolo 513 cod. pen.;
in tale procedimento (OMISSIS) si era costituito parte civile (all’udienza del 5-3-1999);
il giudizio si era concluso con sentenza del 4-4-2002 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato;
è principio pacifico che le azioni derivanti dalla concorrenza sleale sono soggette alla prescrizione quinquennale stabilita dall’articolo 2947 cod. civ. (v. Cass. n. 1754-74; Cass. n. 855994); tuttavia la costituzione di parte civile di (OMISSIS) nel processo penale ha interrotto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale è ripreso a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il processo;
invero la costituzione di parte civile nel procedimento penale rientra – contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti – fra gli atti interruttivi della prescrizione considerati dall’articolo 2943 cod. civ. e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobbligati solidali, ancorchè rimasti estranei al processo penale: tale effetto interruttivo perdura finchè non venga definito, con sentenza irrevocabile, il giudizio penale nel corso del quale sia avvenuta la detta costituzione di parte civile (v. Cass. n. 15511-00);
infondatamente la difesa dei ricorrenti ha richiamato l’insegnamento di Cass. Sez. U n. 1479-97;
secondo tale sentenza, in base all’articolo 2947 cod. civ., comma 3 il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore; nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato senza rilevanza di eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato stesso, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale;
il richiamo al principio non è pertinente, proprio perchè nella specie vi è stata la costituzione di parte civile nel processo penale; la quale costituzione di parte civile rappresenta causa interruttiva della prescrizione relativa non al reato, ma al risarcimento del danno;
in altre parole, è vero che in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge come reato, solo se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato si sia estinto per tale causa, il diritto al risarcimento del danno resta assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale; ed è vero che nel caso di specie la prescrizione del reato era eguale a quella quinquennale prevista per l’illecito concorrenziale;
tuttavia ciò non rileva ai fini dell’esito interruttivo permanente derivato dalla costituzione di parte civile in sede penale;
ove non vi fosse stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si poteva ritener prescritto anche il diritto al risarcimento del danno, data l’equiparazione fra le due prescrizioni;
viceversa, essendovi stata la detta costituzione di parte civile, si è comunque verificata l’interruzione del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno con effetto permanente per tutta la durata del processo, e il termine è ricominciato a decorrere – come esattamente ritenuto dalla corte d’appello – dalla data di irrevocabilità della sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione (v. Cass. n. 14450-01; Cass. n. 10015-03; e v. pure Cass. n. 3036-78);
pure il secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), col quale si deduce la violazione degli articoli 1294 e 1310 cod. civ. in relazione all’articolo 2598 stesso codice, è manifestamente infondato;
si sostiene, ai fini specifici dell’estensione dell’effetto interruttivo, che tra i debitori non vi fosse solidarietà, in quanto il reato era stato contestato alla sola Di Cosmo e non a esso (OMISSIS);
la circostanza sottolineata dal ricorrente non possiede alcuna rilevanza;
il danno da concorrenza sleale rientra nell’archetipo della responsabilità ex articolo 2043 cod. civ. (v. articolo 2600), ed è sufficiente osservare che la corte d’appello, con accertamento di fatto non censurato, ha stabilito che l’illecito concorrenziale era nel concreto imputabile (articolo 2055 cod. civ.) a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di messa in commercio e vendita dei libri scolastici, ivi compreso lo (OMISSIS); al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della società (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.