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Cassazione Civile 28461/2023 – Esecuzione forzata per espropriazione immobiliare –  Mancato deposito del prezzo da parte dell’aggiudicatario – Pronunzia di perdita della cauzione a titolo di multa

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Ordinanza 28461/2023

Esecuzione forzata per espropriazione immobiliare –  Mancato deposito del prezzo da parte dell’aggiudicatario – Pronunzia di perdita della cauzione a titolo di multa

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12/10/2023, n. 28461   (CED Cassazione 2023)

 

 

Rilevato che

la (OMISSIS) S.r.l. propose, dinanzi al giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Trento, una ulteriore istanza (la settima) di proroga del
termine per il versamento del prezzo, di oltre due milioni di euro
(Euro 2.153.000,00), quale aggiudicataria di un complesso
immobiliare del quale era stata effettuata la vendita in danno della
(OMISSIS) S.p.a., successivamente dichiarata fallita;

l’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale
di Trento;

la (OMISSIS) S.r.l. propose opposizione agli atti esecutivi;
l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Trento, con
sentenza n. 459/2021 pubblicata il 26/07/2021;

avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione con due
motivi la (OMISSIS) S.r.l.;

resistono con separati controricorsi il fallimento (OMISSIS) S.p.a. in
liquidazione e la Società cooperativa per azioni Banca
(OMISSIS);

l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Società Cooperativa
(OMISSIS) e (OMISSIS) Banca di Credito Cooperativo, la
(OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) sono rimasti intimati;
per l’adunanza camerale del 26/09/2023 la ricorrente ha

depositato memoria;

considerato che

il primo motivo di ricorso reca censura di omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere il
giudice di prime cure omesso di valutare le condizioni soggettive e
oggettive invocate da parte attrice a giustificazione del mancato
versamento del saldo del prezzo;

il motivo – se non inammissibile perché non riferito a fatti in
senso fenomenico, secondo l’interpretazione costante di questa Corte
– è infondato, in quanto il termine per il versamento del prezzo di
aggiudicazione è perentorio, come da tempo affermato da questa
Corte (Cass. n. 32136 del 10/12/2019 Rv. 656506 – 02, pure
richiamata nella sentenza qui impugnata) e non risulta che fosse
stata chiesta tempestivamente, dalla (OMISSIS) S.r.l., la revoca
dell’aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto
occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene
ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da
un’effettiva configurabilità, nella specie, di un’ipotesi di aliud pro alio;
il secondo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione
dell’art. 587 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., avendo il giudice di prime cure confermato la perdita
della cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di
responsabilità dell’aggiudicatario;

pure detto mezzo è infondato, in quanto la perdita della cauzione
è prevista dalla legge processuale quale automatica, senza che il
giudice possa esercitare alcuna discrezionalità, come da tempo
affermato da questa Corte (Cass. n. 713 del 16/01/2006 Rv. 587058
– 01 e in precedenza Cass. n. 5506 del 08/04/2003 Rv. 561973 –
01), non essendovi margine di opinabilità nel sistema delineato dal
codice di rito;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato;
il ricorso è, pertanto, rigettato;

le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono
liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, come da
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività
processuale espletata;

la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13, se dovuto;

il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al
secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

p. q. m.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate, in favore di
ciascuna di esse, in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,
oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Cassazione, sezione III civile, in data 26/09/2023.