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Cassazione Civile 287/2015 – Danno da insidia stradale – Responsabilità ex art. 2051 cc dell’ente proprietario – Limiti

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Sentenza 287/2015

Danno da insidia stradale – Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell’ente proprietario – Limiti

In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell’avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona).

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-1-2015,  n. 287   (CED Cassazione 2015)

Art. 2051 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 novembre – 6 dicembre 2010 n. 4055 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Avellino, che ha attribuito la responsabilità in ugual misura al conducente di un ciclomotore ed al Comune di Manocalzati, per i danni conseguiti alla caduta del mezzo lungo una strada poderale di proprietà del Comune, caduta provocata da terriccio e materiale alluvionale sul fondo stradale.

La causa era stata promossa con atto di citazione del 1996 da (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori di (OMISSIS), conducente del ciclomotore, e da (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori esercenti la potestà su (OMISSIS), trasportata. In risarcimento dei danni sono state liquidati le somme di euro 37.080,89 in favore di (OMISSIS), e di euro 65.037,01 in favore di (OMISSIS), che – divenuti maggiorenni – si sono personalmente costituiti nel giudizio di appello.

Il Comune di Manocalzati propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resistono gli intimati con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ravvisato la responsabilità del Comune nel fatto che la strada interpoderale non presentava alcun accorgimento volto ad evitare gli allagamenti da acqua mista a pietrisco e terriccio in caso di pioggia, nè recava alcuna segnalazione del pericolo; che il conducente del ciclomotore va ritenuto corresponsabile in ugual misura, poichè viaggiava a velocità eccessiva e trasportava una passeggera, pur essendo il mezzo omologato per il trasporto di una sola persona.

2.- Con entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, il Comune denuncia violazione degli artt. 2051, 1227 e 2697 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata ha escluso che la gravità della colpa addebitabile al conducente del motorino sia stata inidonea a giustificare l’interruzione del nesso causale fra le condizioni della strada ed il sinistro, o quanto meno a giustificare una diversa e meno grave incidenza della responsabilità del Comune.

Fa rilevare che l’incidente si è verificato su strada secondaria, al servizio di una contrada rurale; che il verbale di accesso in luogo della Polizia stradale e le deposizioni testimoniali hanno accertato che solo ai margini della carreggiata vi erano sabbia e pietrisco trasportati dalle acque piovane, mentre al centro vi era una fascia di circa un metro, tenuta pulita dal passaggio degli automezzi; che l’ (OMISSIS) ha perso il controllo del ciclomotore “al termine di un tratto di strada in discesa ed a causa della velocità non moderata, in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva con visuale libera”.

3.- Le censure sono fondate.

La motivazione della sentenza impugnata è gravemente lacunosa e quasi apodittica nella valutazione delle responsabilità. Se è vero che sussiste una responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti, quali le condizioni atmosferiche.

Questa Corte ha più volte chiarito che l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (cfr. fra le tante e le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 22 ottobre 2013 n. 23919). Su questo aspetto del problema manca nella sentenza impugnata ogni motivazione.

è assente ogni valutazione del fatto che la strada in custodia era una strada campestre (interpoderale), quindi di secondaria importanza e tale da non richiedere le stesse misure di manutenzione esigibili in relazione ad un’arteria di grande traffico; ed ancor più del fatto che – se era pur prevedibile da parte del Comune che taluno potesse superare i limiti di velocità, come afferma la sentenza impugnata – ancor più facilmente prevedibili ed evitabili dal conducente del motociclo erano le insidie che quel particolare tipo di strada poteva presentare in caso di pioggia.

A fronte della circostanza che il ricorrente dichiara essere emersa dalle prove acquisite agli atti, secondo cui l’acqua e i materiali di risulta erano ai margini della strada, mentre vi era una striscia di circa un metro libera e percorribile al centro, non sarebbe stato difficile per il ciclomotorista individuarla e percorrerla, se avesse tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi ed alle condizioni atmosferiche, e se il peso abnorme del motociclo, dovuto alla presenza di un passeggero per reggere il quale non era tecnicamente predisposto, non ne avesse ostacolato la manovrabilità.

I rischi del percorso erano ben più facilmente prevedibili ed evitabili dal conducente del motociclo che non da improbabili cartelli, che nulla avrebbero probabilmente aggiunto a cio’ che era perfettamente visibile ad occhio nudo.

La sentenza impugnata non dedica una parola di motivazione alle ragioni per cui l’imprudenza e le trasgressioni al codice della strada da parte del conducente del motociclo – che pur appaiono oggettivamente di notevole gravità – non sarebbero state idonee ad interrompere il nesso causale fra le condizioni della strada e l’incidente.

La motivazione neppure rende ragione dell’attribuzione alle parti contendenti di un concorso di colpa in ugual misura. L’argomento con cui la Corte di merito ha escluso di poter riesaminare la sentenza di primo grado sul punto – cioè il fatto che l’appellante non l’avrebbe impugnata – è insufficiente ed illogico, a fronte del fatto che nel giudizio di appello il Comune ha chiesto di essere integralmente assolto da responsabilità: domanda che include in sè quella avente ad oggetto l’addebito di una responsabilità meno grave.

La motivazione è sotto ogni aspetto inidonea a giustificare la decisione.

4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con congrua, completa e logica motivazione, per quanto concerne sia l’idoneità del comportamento del motociclista ad interrompere il nesso causale fra le condizioni della strada ed il sinistro; sia l’entità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, qualora ritenga di dover ravvisare un concorso di responsabilità.

5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Roma, 29 ottobre 2014