Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 29221/2023 – Risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all’estero – Legittimazione processuale

Richiedi un preventivo

Sentenza 29221/2023

Risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all’estero – Legittimazione processuale

In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all’estero, la legittimazione passiva del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest’ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l’azione diretta nei confronti di quest’ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20/10/2023, n. 29221   (CED Cassazione 2023)

 

 

FATTI DI CAUSA

In relazione al decesso di (OMISSIS), avvenuto in territorio
austriaco a seguito di incidente stradale, agì in giudizio la vedova
(OMISSIS), anche in nome e per conto della figlia minore
(OMISSIS) (concepita ma non ancora nata al momento della morte del
padre), per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali nei confronti del responsabile del sinistro, (OMISSIS),
della sua compagnia assicuratrice (OMISSIS) e della
mandataria (OMISSIS) s.p.a..

Il Tribunale di Pordenone pronunciò sentenza n. 664/2015 con
cui accolse la domanda e condannò le due società assicuratrici, in
solido, al risarcimento dei danni; più precisamente, affermò la
giurisdizione del giudice italiano e la legittimazione processuale
passiva dell’assicuratrice mandataria, escludendo invece la
giurisdizione nei confronti del (OMISSIS); quanto all’individuazione della
legge applicabile, ritenne che i danni (patrimoniali e non) subiti dalle
attrici in conseguenza del sinistro si fossero verificati nel luogo in cui
le stesse vivevano, ossia in Italia, risultando pertanto applicabile la
normativa italiana ai fini della relativa quantificazione; liquidò, quindi,
alla (OMISSIS) 323.295,00 euro a titolo di danno parentale e di danno
biologico e 219.450,00 euro a titolo di danno patrimoniale; riconobbe,
invece, alla (OMISSIS) la somma di 230.000,00 euro per danno non
patrimoniale conseguente alla perdita del padre e quella di
184.970,00 euro per danno patrimoniale; liquidò, dunque, il
complessivo importo di 964.712,00 euro (di cui 549.742,00 euro per
la (OMISSIS) e 414.970,00 euro per la figlia).

Pronunciando sul gravame principale della
(OMISSIS) e su quello incidentale della (OMISSIS),
la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente riformato
la sentenza, riducendo il risarcimento complessivo a 196.087,72 euro
(di cui 50.653,00 euro in favore della (OMISSIS) e 145.434,72 euro in
favore della (OMISSIS)) e condannando la (OMISSIS) (in proprio e nella qualità
di legale rappresentante della figlia) alla restituzione dei maggiori
importi riscossi e risultati non dovuti.

Più precisamente, confermata l’affermazione della legittimazione
passiva della (OMISSIS) e della sua responsabilità solidale,
la Corte ha ritenuto che debba applicarsi la legge austriaca (in quanto
il luogo in cui il danno “diretto” si è verificato va individuato nel
territorio austriaco) e ha escluso che sia contraria all’ordine pubblico
interno l’applicazione di una normativa straniera comportante una
liquidazione del danno non patrimoniale in misura anche
sensibilmente inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione del
diritto nazionale; tanto premesso, ha riconosciuto alla (OMISSIS) un danno
non patrimoniale di 40.00,00 euro (di cui 20.000,00 per danno da
lutto e 20.000,00 per danno alla sfera psichica) oltre ad un danno
patrimoniale di complessivi 10.653,00 euro, con esclusione di
qualunque importo per la perdita del mantenimento, atteso che la
rendita mensile liquidabile risulta inferiore alla pensione di
reversibilità ad essa erogata dall’Istituto (OMISSIS);

quanto alla (OMISSIS), ha determinato il danno da lutto in
20.000,00 euro e il danno patrimoniale per la perdita del
mantenimento in 125.434,72 euro (pari alla differenza fra l’importo di
196.492,00 euro spettante per mantenimento fino al 28° anno di età
e la complessiva somma di 71.057,28 euro riconosciuta a titolo di
rendita dall’Istituto d’(OMISSIS)).

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in proprio e in
rappresentanza della figlia (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.

Hanno resistito la (OMISSIS) e la
(OMISSIS) s.p.a., quest’ultima proponendo anche ricorso
incidentale in punto di legittimazione passiva sostanziale e
processuale della mandataria italiana di società assicuratrice straniera
(con richiesta alternativa di rimessione alle Sezioni Unite o di rinvio
pregiudiziale alla CGUE); a quest’ultimo ha resistito, con
controricorso, la (OMISSIS), anche in rappresentanza della figlia.

Fissata l’odierna udienza pubblica, tutte le parti hanno depositato
memoria; con le memorie è stata trattata anche la questione della
nullità radicale della sentenza di appello (per essere stato il gravame
proposto da società estinta per incorporazione) introdotta dalla (OMISSIS)
a mezzo di deposito di documenti ex art. 372 c.p.c. effettuato in data
25.7.2022.

A seguito di tempestiva istanza del difensore della (OMISSIS), si è
proceduto alla trattazione con discussione orale.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il
rigetto di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In relazione alla posizione della compagnia assicuratrice
straniera, il giudizio deve essere definito sulla base delle questioni
pregiudiziali di rito sollevate dalle ricorrenti principali.

2. Va premesso che risulta ammissibile la produzione ex art.
372 c.p.c. effettuata dalla (OMISSIS) con nota di deposito del 25.7.2022,
in quanto concernente documenti volti a supportare il rilievo di una
nullità radicale della sentenza impugnata per essere stata
pronunciata a seguito di gravame interposto da soggetto non più
esistente (per incorporazione e cancellazione dal registro delle
imprese) al momento della proposizione dell’appello (avvenuta
nell’anno 2016).

Deve escludersi che tale nullità potesse (e dovesse) essere
denunciata mediante specifico motivo di ricorso per cassazione,
atteso che la stessa non era desumibile dal contenuto della sentenza
impugnata né era evincibile da altri elementi emersi nel giudizio di
appello, ma si è palesata soltanto a seguito della costituzione nel
giudizio di cassazione, in luogo dell’intimata (OMISSIS)
(già appellante principale), della (OMISSIS),
quale società incorporante della prima (per atto risalente
all’anno 2012)

Al riguardo, deve infatti darsi continuità al principio espresso da
Cass. n. 9334/2016, secondo cui «la parte che, avendo omesso di
proporre, in sede di gravame, l’eccezione relativa alla legittimazione
ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione
dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta,
davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi
dell’art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare
l’estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente
costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità
della sentenza impugnata»; principio richiamato, da ultimo, da Cass.
n. 6397/2023, che ha anche correttamente rilevato che «quando
l’appello è proposto da una società cancellata con un nuovo
difensore, la parte appellata […] non è tenuta a verificare se tale
società esista o meno, per cui non si può imputare alla parte
appellata [successivamente parte ricorrente] di non aver effettuato
tale verifica e di addurre poi un novum basato su emergenze fattuali
introdotte nel giudizio di cassazione con la relativa
documentazione».

In proposito, appare utile richiamare anche Cass. n. 7739/2014
(non massimata), a mente della quale «le nullità della sentenza,
prese in considerazione dall’art. 372 c.p.c., al fine di consentire la
produzione di nuovi documenti in cassazione, non sono solo quelle
derivanti da vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei
requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma anche
quelle originate, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che,
attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e
dunque alla legittimità del contraddittorio, determin[an]o la nullità
degli atti processuali compiuti, che può essere dedotta e provata per
la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione
documentale (Cass. n. 653/1989; n.9733/1998; n. 9374/2006)».

3. Tanto premesso, si rileva che:

la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di appello
proposto dalla (OMISSIS), con atto notificato in data
23.2.2016, avverso la sentenza di primo grado pubblicata il
7.8.2015;

l’atto di appello è stato proposto dalla (OMISSIS)
sulla base di un nuovo mandato ad hoc conferito da (OMISSIS)
e (OMISSIS), qualificatisi come legali rappresentanti, agli
avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
è documentato e risulta incontestato che la predetta
(OMISSIS) è stata incorporata, con delibera del 17.9.2012,
dalla (OMISSIS) e che di lì a poco, in data
12.10.2012, è stata cancellata dal registro delle imprese.

4. Tanto rilevato, deve ritenersi che l’incorporazione (con
successiva cancellazione della (OMISSIS) dal registro
delle imprese) abbia comportato l’estinzione della società
incorporata e che l’impugnazione proposta, sulla base di nuovo
mandato difensivo, da soggetto non più esistente risultasse
inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado in relazione alla posizione (OMISSIS)/(OMISSIS).

4.1. Deve infatti considerarsi che:

dirimendo il contrasto esistente sulla natura meramente
evolutivo-modificativa ovvero estintiva del fenomeno della fusione
societaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, che «la
fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non
può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex
amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante
di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in
corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa
“ex lege” dall’art. 2504 bis c.c.» (Cass, S.U. n. 21970/2021);
le Sezioni Unite hanno chiarito che «non si prospetta una mera
vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria
dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno
successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale
corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti,
tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e
della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di
legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti
incorporati»; di talché la società incorporata, «non mantenendo […]
la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal
registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma

legittimazione processuale attiva o passiva»;
da ciò consegue che «l’appello proposto da una società estinta è
inammissibile e tale vizio è rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di
legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato» (Cass.
n. 6397/2023; nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione
proposta da soggetto estinto, cfr., tra le altre, Cass. n. 25275/2014,
Cass. n. 2444/2017, Cass. n. 12603/2018, Cass. n. 1392/2020,
Cass. n. 5605/2021 e Cass. n. 14859/2022);

peraltro, non appare configurabile, al fine di elidere l’effetto di
inammissibilità e ritenere l’appello utilmente proposto, un’ipotesi di
prospective overruling, ossia di un radicale ed imprevedibile
mutamento, ad opera di Cass., S.U. n. 21970/2021, di precedenti
“stabili approdi interpretativi della S.C.” (come richiesto da Cass.,
S.U. n. 4135/2019); invero, sulla questione dell’effetto (estintivo
oppure modificativo-evolutivo) della incorporazione non sussisteva –
all’epoca in cui venne proposto l’appello di cui di cui si tratta- un
orientamento consolidato della Corte di legittimità nel senso della
legittimazione attiva della società incorporata all’impugnazione e,
comunque, era largamente maggioritario l’orientamento che faceva
discendere dalla cancellazione della società dal registro delle
imprese l’estinzione immediata dell’ente, che «non può più
mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza
di una propria autonoma legittimazione attiva» (Cass. n. 3820/2013,
in linea con Cass., S.U. n. 4060/2010 e Cass., S.U. n. 6070/2013;
cfr., ex multis, anche Cass. n. 22863/2011 e Cass. n. 25275/2014);

circostanza, quella della cancellazione, che rileva anche nel caso di
specie, perché intervenuta -come detto- nello stesso anno 2012 in
cui si verificò la fusione per incorporazione;

né risulterebbe utilmente invocabile il principio dell’ultrattività
del mandato conferito in primo grado, per la dirimente ragione che
la procura alle liti per la proposizione dell’atto di appello risulta
conferita ex novo e da parte di soggetti che, benché qualificatisi
come legali rappresentanti della (OMISSIS), non
potevano effettivamente esserlo in considerazione dell’avvenuta
estinzione di detta società e della sua cancellazione dal registro delle
imprese;

va esclusa, inoltre, la rilevanza di una ratifica, ora per allora e
da parte degli attuali legali rappresentanti della incorporante
(OMISSIS), dell’operato del procuratore che ebbe a proporre
l’appello; una siffatta ratifica potrebbe, invero, valere a sanare un
difetto di legittimazione processuale della persona fisica che abbia
agito in giudizio in rappresentanza del medesimo ente da cui
proviene la ratifica, ma è evidentemente del tutto inidonea ad
elidere il dato che l’appello non fu proposto dalla (OMISSIS),
bensì da un soggetto diverso (la (OMISSIS)) ormai
estinto e quindi non più esistente; in altri termini: non si tratta di
sanare la mancanza dello ius postulandi o un difetto di procura,
anche a prescindere da formatesi preclusioni, ma -più radicalmente

di porre nel nulla il fatto che l’appello non sia stato proposto dalla
società incorporante, ma dalla (ormai estinta) società incorporata; e
un siffatto risultato non è evidentemente conseguibile tramite la
ratifica, da parte della (OMISSIS), dell’operato del difensore che
aveva all’epoca agito quale procuratore del diverso soggetto Uniqa
Sachversicherung; appare, in ogni caso, assorbente il rilievo che la
ratifica non risulterebbe comunque idonea ad elidere il fatto che, a
seguito dell’inammissibilità dell’appello proposto per una società
estinta, si è determinato l’effetto del passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado nei confronti della (OMISSIS).

5. In relazione al rapporto (OMISSIS)-(OMISSIS)/(OMISSIS),
va dunque dichiarata l’inammissibilità dell’appello,
con cassazione della sentenza impugnata; ai sensi dell’art. 382, 3°
co. c.p.c., non deve disporsi alcun rinvio in quanto il processo non
poteva essere proseguito (cfr. Cass. n. 1505/2007 e Cass. n.
17026/2004).

6. In relazione alla posizione della (OMISSIS) -che
aveva tempestivamente impugnato, in via incidentale, la sentenza di
primo grado (con atto depositato il 27.2.2016, entro il termine
semestrale dalla pubblicazione)-, ritiene il Collegio che l’odierno
ricorso incidentale meriti accoglimento.

7. Con l’unico motivo, la ricorrente incidentale pone la
questione della carenza di capacità di (OMISSIS) s.p.a.,
quale mandataria di società assicuratrice estera, a stare in giudizio e
denuncia la violazione dell’art. 152 D.Lgs. n. 209/2005, richiedendo,
in alternativa, la rimessione alle Sezioni Unite o il rinvio pregiudiziale
alla CGUE per contrasto tra la giurisprudenza interna e quella della
medesima CGUE (decisione 15 dicembre 2016 in causa numero C558).

7.1. Sulla questione della legittimazione passiva della
mandataria italiana di una impresa assicuratrice straniera, questa
Corte ha affermato che:

«il “mandatario per la liquidazione del sinistri” di cui all’art.
152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con
rappresentanza “ex lege” dell’assicuratore del responsabile, sicché –
nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza – può
agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del
mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei
confronti di costui» (Cass. 10124/ 2015);

«[…] il riconoscimento della legittimazione del mandatario è
compatibile col diritto dell’Unione Europea, perché l’art. 4, comma 4,
della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 – pur non
imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario
designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in
luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza
del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) – deve essere
interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore
comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di
sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza» (Cass. n.
29352/2019).

Ritiene il Collegio che tali precedenti siano pienamente
condivisibili, ma che richiedano di essere precisati in relazione alla
specifica questione qui dedotta, ossia alla possibilità di convenire in
giudizio anche il mandatario quando si agisca contro l’impresa
assicuratrice straniera.

La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da
sinistri avvenuti all’estero” (contenuta negli artt. 151-155 Cod.
Ass.), prevede la figura del “mandatario per la liquidazione dei
sinistri” (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di
residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua,
“acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione
dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la
liquidazione stessa”; la norma mira evidentemente ad agevolare il
danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità)
ad un soggetto avente sede in Italia.

L’intervento del mandatario non è tuttavia indefettibile, in
quanto la norma dell’art. 153 Cod. ass., nel prevedere che i
danneggiati residenti nel territorio della Repubblica “hanno diritto di
richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del
sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario
designato nel territorio della Repubblica”, configura la possibilità di
rivolgere la pretesa risarcitoria (e, quindi, anche di agire in via
giudiziaria) al soggetto operante in territorio italiano come modalità
alternativa, in tal senso deponendo sia la lettera che la finalità della
norma.

Invero, laddove il legislatore utilizza la congiunzione disgiuntiva
“ovvero”, lo fa nel significato proprio di “oppure”, nel senso che la
richiesta o l’azione possano essere rivolte all’uno o all’altro, ma non
ad entrambi congiuntamente (non dovendo trarre in errore il fatto
che la norma aggiunga la congiunzione “anche”, dato che questa si
riferisce alla possibilità di agire cumulativamente nei confronti del
responsabile del sinistro); ne consegue che la norma deve essere
letta nel senso che il danneggiato può agire, oltre che contro il
responsabile, anche nei confronti della sua impresa di assicurazione
del veicolo danneggiante oppure -in via alternativa- anche nei
confronti del mandatario italiano della compagnia straniera.

Una tale lettura è consentanea alla finalità “agevolatrice” insita
nella previsione della figura del mandatario che, mentre giustifica
l’azione diretta nei confronti di detto mandatario, non potrebbe
comportare anche la possibilità di convenire congiuntamente in
giudizio il rappresentante (mandatario) e la rappresentata (ossia la
compagnia assicuratrice del responsabile), che costituirebbe un
eccesso di tutela una volta che, con l’evocazione in giudizio
dell’impresa assicuratrice straniera, il danneggiato ha manifestato la
scelta di non fruire della possibilità alternativa riconosciutagli dal
legislatore.

Deve pertanto ritenersi che la legittimazione processuale
passiva della mandataria sia eventuale, ossia condizionata alla
mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero, e che, nel
caso di specie, avendo agito nei confronti della impresa assicuratrice
del responsabile del sinistro (oltre che nei confronti di quest’ultimo),
la (OMISSIS) non potesse convenire in giudizio -cumulativamente- anche
la sua mandataria con rappresentanza, trattandosi di facoltà non
consentita (ed anzi preclusa) dalla previsione dell’art. 153 Cod. Ass..

7.2. Il ricorso incidentale va pertanto accolto, con cassazione
della sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando l’appello
incidentale, ha affermato la legittimazione passiva della Italiana
Assicurazioni s.p.a.; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,
può provvedersi nel merito (ex art. 384, 2° co. c.p.c.) escludendosi
la legittimazione passiva (“aggiuntiva”) della mandataria italiana.
8. La complessità della controversia e la novità della questione
concernente la legittimazione passiva “cumulativa” della mandataria
giustificano l’integrale compensazione delle spese di tutti i giudizi fra
la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Nei rapporti fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), ricorrono
egualmente gravi ragioni -in relazione alla complessità delle
questioni processuali e all’evoluzione del quadro giurisprudenziale di
riferimento- per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di
legittimità, mentre vanno confermate le statuizioni compiute nei
gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dalla
(OMISSIS) avverso la sentenza n. 664/2015 del
Tribunale di Pordenone e cassa senza rinvio la decisione impugnata
nella parte concernente le pretese risarcitorie avanzate dalla (OMISSIS),
anche in nome e per conto della figlia minorenne, nei confronti della
(OMISSIS); accoglie il ricorso incidentale della Italiana
Assicurazioni s.p.a., cassa in relazione la sentenza impugnata e
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’anzidetta compagnia;

compensa, in relazione a tutti i giudizi, le spese di lite fra la (OMISSIS) e
la (OMISSIS); confermata, per il resto, la liquidazione
delle spese compiuta nei giudizi di merito, compensa integralmente
le spese del giudizio di legittimità fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Così deciso in Roma il 4.10.2023, a seguito di riconvocazione,
via “Teams”, dall’udienza del 9.5.2023