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Cassazione Civile 29302/2022 – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata – Rapporti con il giudizio d’impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza – Sospensione facoltativa

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Ordinanza 29302/2022

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata – Rapporti con il giudizio d’impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza – Sospensione facoltativa

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mirato ad ottenere la restituzione dell’indennità risarcitoria già versata dal datore al lavoratore per effetto di pronunzia di illegittimità del licenziamento, poi riformata ed ancora pendente in sede di legittimità, rilevando, da un lato, l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento di impugnativa del licenziamento e quello sospeso e, dall’altro l’omessa indicazione delle ragioni per le quali non era stata riconosciuta l’autorità di tale decisione).

Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 7-10-2022, n. 29302   (CED Cassazione 2022)

Art. 645 cpc (Opposizione  ad decreto ingiuntivo) – Giurisprudenza

Art. 295 cpc (Sospensione necessaria del processo) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

1. con ordinanza del 28.10.2021 il Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sospeso, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, il procedimento (R.G. n. 443/2021) instaurato su ricorso di (OMISSIS), di opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2021;

2. tale decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso della società (OMISSIS) s.p.a., ex datrice di lavoro del (OMISSIS), per ottenere la restituzione delle somme al medesimo versate in esecuzione della ordinanza del Tribunale di Massa pronunciata nel procedimento di impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 10.3.2016;

3. con ordinanza del 5.4.2018, emessa all’esito della fase sommaria del procedimento disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e ss. in parziale accoglimento della domanda del lavoratore, il Tribunale, accertata l’illegittimità del licenziamento, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società datoriale al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

4. a seguito di tale ordinanza, e di successiva azione esecutiva avviata dal (OMISSIS), la società aveva corrisposto al predetto una somma comprensiva dell’indennità risarcitoria e delle spese legali liquidate;

5. avverso tale ordinanza la società datoriale aveva proposto opposizione che il Tribunale, con sentenza n. 44/2020, ha accolto, rigettando tutte le domande del lavoratore; la Corte d’appello ha respinto il reclamo di quest’ultimo; è pendente ricorso in cassazione del lavoratore;

6. per quanto rileva ai fini del regolamento di competenza, il Tribunale di Massa ha precisato come il decreto ingiuntivo opposto abbia ad oggetto il recupero nei confronti del (OMISSIS) delle spese processuali sostenute dalla società nel giudizio di impugnativa del licenziamento e la restituzione della somma lorda al medesimo corrisposta a titolo di indennità risarcitoria, in esecuzione della ordinanza del tribunale di Massa del 5.4.2018;

7. ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra il procedimento di impugnativa del licenziamento attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi sussistenti i requisiti previsti dall’art. 337 c.p.c. per la sospensione facoltativa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mancando allo stato una valutazione di incontrovertibilità della decisione emessa in sede di reclamo;

8. avverso tale decisione la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. con due motivi di censura ed ha depositato successiva memoria; il (OMISSIS) non ha svolto difese;

9. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

10. la società censura l’ordinanza di sospensione adducendo l’inesistenza dei presupposti richiesti dall’art. 337 c.p.c., comma 2, e, specificamente del rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra i due procedimenti, quello di impugnativa del licenziamento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Massa;

11. denuncia, inoltre, come apparente la motivazione dell’ordinanza di sospensione sulla effettiva controvertibilità della decisione impugnata con ricorso in cassazione;

12. deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione pronunciata ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

13. questa Corte ha chiarito che anche il provvedimento di sospensione del processo adottato a norma del citato art. 337, comma 2 è suscettibile di essere impugnato col mezzo del regolamento di competenza, non diversamente da quello emesso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dell’esigenza di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., e che consenta di impedire ogni ipotesi di ingiustificato arresto nell’esercizio della giurisdizione e di rimettere in marcia giudizi che siano stati eventualmente sospesi al di fuori dei casi consentiti (così Cass. n. 23977 del 2010 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 14146 del 2020; n. 26435 del 2009; n. 21924 del 2008; n. 15794 del 2005; n. 671 del 2005);

14. con varie pronunce questa Corte ha delineato i presupposti di applicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, precisando che esso trova applicazione allorchè gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie (Cass. n. 9478 del 2012; n. 15603 del 2015);

15. quanto al sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione investita dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso ordinanze di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, si è affermato che esso è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione e all’esistenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. (cfr. Cass. n. 14146 del 2020; n. 23977 del 2010; n. 21924 del 2008);

16. sulla base di tali premesse, il ricorso per regolamento di competenza di cui si discute, oltre che ammissibile, appare fondato;

17. in una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha statuito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337 c.p.c., comma 2, in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337 c.p.c., comma 2, in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata (Cass. n. 12773 del 2017);

18. nella sentenza appena citata si è precisato che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati); che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all’interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia;

19. sulla base di tali premesse, deve escludersi un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d’impugnazione del licenziamento e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello;

20. inoltre, questa Corte ha chiarito che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (v. Cass. n. 14738 del 2019; n. 24046 del 2014);

21. l’ordinanza impugnata non si è fatta carico di una valutazione concreta sulla controvertibilità della decisione adottata dalla Corte d’appello nel giudizio di impugnativa del licenziamento ed ha del tutto omesso di esplicitare le ragioni, necessarie ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale conferito dall’art. 337 cit., per cui non intende riconoscere l’autorità di tale decisione;

22. in tal modo, l’ordinanza si è sottratta all’onere imposto dal richiamato orientamento ed ha violato i principi enunciati da questa Corte;

23. per i motivi esposti il ricorso per regolamento di competenza va accolto, l’ordinanza di sospensione deve essere annullata e le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Massa, il quale provvederà sulle spese del presente regolamento unitamente al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Massa, al quale demanda di provvede sulle spese processuali del presente regolamento unitamente al merito.

Così deciso nell’adunanza camerale del 26.5.2022