Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 29344/2017 – Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Giudice competente – Dipendenza dell’azienda

Richiedi un preventivo

Ordinanza 29344/2017

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Giudice competente – Dipendenza dell’azienda

Rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali).

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29344   (CED Cassazione 2017)

 

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 20 settembre 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma si è dichiarato incompetente per territorio a decidere la controversia promossa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) srl, ritenendo competente il Tribunale di Teramo.

Il (OMISSIS) ha proposto ricorso ex art. 47 c.p.c. per regolamento di competenza, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

La (OMISSIS) si ha depositarci una duplice memoria.

Il PG ha formulato le sue osservazioni concludendo per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale di Roma. Quanto alla sussistenza in Roma di una dipendenza della società, il Tribunale ha affermato che è irrilevante resistenza in Roma di un deposito dei mezzi “non essendo stato chiarito se trattasi di luogo nella libera disponibilità della convenuta oppure di proprietà di terzi che ne concedono l’utilizzo a vario titolo. Nè è stato dedotto che presso questa l’autorimessa in questione operino preposti aziendali così da poter presumere che presso il luogo di inizio e fine prestazione il dipendente riceva direttive o in tale sede sia svolta in qualche modo attività di amministrazione. Nè la circostanza che presso la medesima città alcuni dipendenti tra i quali il (OMISSIS), prendono servizio per l’espletammo delle tratte sia nazionali che internazionali può radicare di per sè la competenza territoriale del giudice adito, trattandosi di mera modalità della prestazione”.

Il PG ha invece fatto rilevare che 1) in Roma il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa di operatore di esercizio per l’azienda, prendendo servizio presso il parcheggio romano, dove tornava al termine del lavoro, per lasciare il servizio; 2) utilizzava menti di trasporto aziendali ricoverati presso detto parcheggio, 3) al parcheggio partivano e terminavano i viaggi nazionali ed internazionali ai quali il (OMISSIS) era addetto. Il Procuratore Generale ha desunto da questi elementi la competenza del Tribunale capitolino.

La conclusione del PG deve essere condivisa, in quanto, anche alla stregua delle affermazioni della società e del Tribunale di Roma, il parcheggio di Roma è il luogo in cui iniziava e terminava l’attività, ed in cui erano depositati i mezzi aziendali utilizzati dal ricorrente.

Per giurisprudenza costante della Corte ciò è sufficiente ad integrare il concetto (elastico e diverso da quello di unità produttiva) di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c., volto ad individuare uno dei fori competenti per territorio, in modo tale da avvicinare l’accertamento processuale al luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa.

In particolare, valutando una situazione del tutto simile, si è di recente affermato che la competenza in relazione al luogo in cui sono parcheggiati gli automezzi, dal quale partono e al quale rientrano le corse, sussiste anche nel caso in cui il parcheggio sia utilizzato dal datore di lavoro senza che questi ne abbia la proprietà (in termini, cfr. Cass., ord. 2 febbraio 2016, n. 2003, anche per richiami).

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma. Assegna alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Roma, 9 novembre 2017