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Cassazione Civile 29577/2021 – Sanzioni amministrative – Morte dell’autore della violazione – Estinzione dell’obbligazione e cessazione della materia del contendere

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Ordinanza 29577/2021

Sanzioni amministrative – Morte dell’autore della violazione – Estinzione dell’obbligazione e cessazione della materia del contendere – Declaratoria in sede di legittimità – Condizioni

In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione – declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. – senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza.

Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2021, n. 29577   (CED Cassazione 2021)

Art. 372 cpc (Produzione di altri documenti in cassazione) – Giurisprudenza

 

 

FATTO E DIRITTO

ritenuto che i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di Euro 339.858,40 a mezzo ordinanza-ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione della Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 33, comma 2 – si addebitava ad (OMISSIS) di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla società la solidarietà nell’obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l’illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea;

che la Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigettò l’opposizione, avendo valutato l’illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale);

che avverso la decisione d’appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso;

che all’approssimarsi dell’adunanza camerale dell’8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di (OMISSIS) e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell’incolpato;

considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018);

considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue:

– il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talchè non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale;

– diversamente deve affermarsi laddove l’evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poichè l’addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a più persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, è in condizione di accertare la soccombenza virtuale (è da presumere che proprio in ragione di ciò la citata Cass. n. 22199/2010 regolò le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere);

– nell’ipotesi qui in rassegna il decesso di (OMISSIS), unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l’obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la società solidalmente obbligata, impedisce l’oltre procedere e, perciò stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull’epilogo.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.

Così deciso il giorno 8 giugno 2021