Ordinanza 29662/2023
Ricorso incidentale – Presupposti
Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
I pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo
Cassazione Civile, Sezione 5, Ordinanza 25.10.2023, n. 29662
Art. 371 cpc (Ricorso incidentale)
Rilevato che
1. La Enel Green Power s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa avverso un avviso con il quale era stata rettificata la rendita da essa proposta a mezzo di Docfa con riferimento ad una centrale geotermica, lamentando che nell’avviso varie componenti (tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione) erano state, a suo dire erroneamente, ritenute caratterizzanti intrinsecamente il processo produttivo e parti essenziali della centrale.
2. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che i pozzi costituissero elemento essenziale della centrale e, come tali, andassero considerati nella determinazione della rendita e che l’Ufficio non aveva effettuato un’erronea sovrastima dei costi per l’inclusione di oneri aggiuntivi né aveva determinato erroneamente il deprezzamento per vetustà dei beni.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Toscana accoglieva il primo ed il quarto motivo del gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che i pozzi produttivi e di reiniezione, appartenendo all’in sè della miniera, non potevano avere rilievo catastale e che le censure concernenti l’asserita erronea stima dei costi e del deprezzamento per vetustà dei beni restavano assorbite nell’accoglimento delle altre doglianze.
4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Enel Green Power s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, rd n. 1572/1932, 1 e 2 rd n. 1443/1827, 4 e 10 r.d.l. n. 652/1939, 1-quinquies d.l. n. 44/2005 (conv., con modificazioni, in l. n. 88/2005) e 1, comma 244, l. n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione sul presupposto, a suo dire errato, dell’assimilazione alle miniere.
1.1. Il motivo deve essere rigettato, in applicazione dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., che stabilisce che non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica (id est, allo specifico processo produttivo), sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo (Sez. 5, Sentenza n. 7322 del 13/03/2023).
In particolare, la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Nel caso di specie, essendo in discussione la rendita catastale dell’immobile in contestazione dal 2016 (anno in cui la contribuente presentò il Docfa), trova applicazione ratione temporis la normativa attualmente in vigore e sopra richiamata (per l’orientamento seguito da questa Corte in applicazione del disposto di cui all’ultima parte dell’art. 1, comma 21, della I. n. 208 del 2015, si veda Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21827 e n. 21828 del 2020; da n. 2565 a n. 2572 e n. 3753 del 2021; cfr. altresì Sez. 5, Ordinanza n. 16522 del 11/06/2021).
La legge n. 208/2015, infatti, trova applicazione proprio a decorrere dall’1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, dettando la disposizione una nuova disciplina in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare e determinando un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.
1.2. Orbene, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica.
Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l’energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l’asse della turbina è collegato al rotore dell’alternatore che, ruotando, trasforma l’energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l’acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l’acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile.
Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827).
Per mera completezza va osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione.
1.3. Pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano.
In considerazione della rilevanza della questione, va ribadito il seguente principio di diritto: <In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo>.
2. Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per erronea sovrastima dei costi.
3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni.
4. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall’Ufficio.
5. I motivi si rivelano inammissibili, atteso che la parte, rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, ha risollevato questioni non decise dal giudice di merito, perché ritenute assorbite. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà, per la stessa, di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012; conf. Sez. L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014, Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017, Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020).
Per sua stessa ammissione (cfr. pag. 49 del controricorso) le relative doglianze, riformulate in sede di appello, erano subordinate alla ipotesi in cui fosse stato rigettato il primo motivo di gravame, avente ad oggetto l’asserita erroneità della sentenza appellata nella parte in cui aveva dichiarato legittima la valorizzazione, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pozzi di estrazione e reiniezione, motivo poi accolto dalla CTR.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12680 del 29/08/2003). Ne consegue che la CTR, avendo accolto il primo motivo di appello, ed il connesso quarto motivo, ha correttamente dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e, in parte qua, il quarto.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non merita di essere accolto, laddove quello incidentale va dichiarato inammissibile.
L’esito complessivo della lite e l’essersi l’orientamento di questa Corte sulla questione principale consolidato, all’indomani della novella normativa introdotta con l’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, solo a seguito di Sez. 5, Sentenza n. 7322 del 13/03/2023, giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.10.2023.