Ordinanza 30044/2022
Notificazione dell’atto di impugnazione – Inesistenza della notifica dell’appello – Caratteri e distinzioni
In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all’atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l’avvenuta comunicazione dell’atto che tuttavia ne deve costituire l’oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inesistenza della notifica dell’appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell’udienza in appello e l’opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 13-10-2022, n. 30044 (CED Cassazione 2022)
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile il gravame del Banco (OMISSIS) s.p.a. il quale, pur avendo depositato tempestivamente l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva poi, invece, notificato alla controparte il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Il giudice di secondo grado ha rilevato l’inesistenza della notifica dell’appello ed ha ritenuto che, pertanto, non poteva essere assegnato alla parte un nuovo termine per provvedere alla notificazione dell’atto e del decreto di fissazione dell’udienza mai prima compiuta.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Banco (OMISSIS) s.p.a. affidato a tre motivi ai quali ha resistito An. Po. con tempestivo controricorso. Il Banco (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e dell’art. 164 c.p.c. con riguardo alla qualificazione della notifica come inesistente invece che semplicemente nulla.
4.1. Rammenta la società ricorrente che l’atto di appello era stato tempestivamente depositato in cancelleria e che, invece, la notifica aveva avuto ad oggetto il decreto di fissazione dell’udienza in appello e l’opposizione a decreto ingiuntivo (invece che il ricorso in appello).
4.2. Ritiene che, pur se l’appellato si era costituito per eccepire l’inesistenza della notifica, questa avrebbe dovuto essere dichiarata nulla e non inesistente perché l’appellato aveva avuto comunque notizia quanto meno del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dell’appello e dunque si sarebbe potuta disporre la nuova notifica per portare a sua conoscenza anche l’atto di appello.
4.3. Osserva che l’art. 164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo all’art. 359 c.p.c. e che quanto agli effetti della costituzione del convenuto i vizi della vocatio in ius sono sanati con efficacia ex tunc mentre solo quelli dell’editio actionis sono sanati ex nunc.
5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito trascurato di considerare che nella relata di notifica era indicato sia il ruolo generale di iscrizione dell’atto di appello sia l’autorità giudiziaria davanti alla quale pendeva il ricorso sicché era evidente e di facile percezione l’errore materiale in cui era incorsa la parte che aveva proceduto alla notifica con il decreto di fissazione dell’udienza dell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 348, 435 comma 2 c.p.c. e 6 della CEDU in relazione all’art. 24 Cost..
6.1. Deduce la ricorrente che l’improcedibilità è la sanzione prevista per ipotesi tipiche tra le quali non è prevista l’omessa inesistente notificazione del ricorso in appello laddove, come nella specie, sia stato notificato il decreto.
6.2. Osserva che il principio del giusto processo si esplica non solo attraverso una sua ragionevole durata ma anche interpretando le norme in maniera che assicurino il diritto di azione garantito dall’art.24 Cost. rispetto al quale quello della durata è valore servente. In tale prospettiva una lettura costituzionalmente orientata delle norme avrebbe dovuto portare a ritenere ammissibile la nuova notifica del gravame.
7. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione tempestivamente notificato al controricorrente il 21 novembre 2018 a fronte di una sentenza che dagli atti risulta essere stata pubblicata il 21 maggio dello stesso anno.
8. Venendo all’esame delle censure formulate ritiene il Collegio che esse siano infondate.
8.1. E’ incontroverso che il Banco (OMISSIS) abbia notificato insieme al decreto di fissazione dell’udienza il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello.
8.2. Occorre allora stabilire se tale notifica è solo nulla ovvero se la stessa, come ritenuto dalla Corte di merito sia inesistente.
8.3. Orbene, la notifica è lo strumento attraverso il quale un atto giudiziario (nella specie il ricorso avverso la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado) è portato a conoscenza della controparte per porla in grado di contraddire alle ragioni ivi espresse.
8.4. Si tratta di un mezzo al fine. Perché la notifica di un atto possa ritenersi esistente, benché nulla, è necessario che la stessa acceda all’atto che si intende notificare. Può poi accadere che la notifica sia nulla per le modalità con le quali viene portato a compimento il procedimento notificatorio, per l’irregolarità dello stesso e per l’ inidoneità ad assicurare l’avvenuta comunicazione dell’atto che tuttavia ne deve costituire l’oggetto.
8.5. In base a tale ragionamento, ad esempio, si è ritenuto che un controricorso privo di testo o illeggibile consegnato con notifica a mezzo PEC fosse inammissibile (Cass. n. 9022 del 2017).
8.6. Né la circostanza che sia stato notificato anche il decreto di fissazione dell’udienza sembra essere decisiva in senso contrario tenuto conto del fatto che qualunque sia l’atto depositato in appello la Corte per addivenire ad una pronuncia anche di inammissibilità dello stesso deve sollecitare il contraddittorio e decidere in un’udienza che deve fissare e che deve essere ritualmente comunicata alla controparte.
8.7. Nel caso in esame, come ricordato, il procedimento notificatorio ha riguardato un atto diverso dall’appello che si era depositato in cancelleria e rispetto al quale era stata fissata la discussione, con la conseguenza che nessuna notifica vi è mai stata di quell’atto.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 maggio 2022