Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 30082/2023 – Notificazioni a mezzo PEC – Anomalie che rendano illeggibili gli allegati – Conseguenze – Nullità

Richiedi un preventivo

Ordinanza 30082/2023

Notificazioni a mezzo PEC – Anomalie che rendano illeggibili gli allegati – Conseguenze – Nullità

In tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 30.10.2023, n. 30082   (CED Cassazione 2023)

 

 

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato improcedibile
l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca contro la sentenza con cui il Tribunale della
medesima città, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto
le domande di cinque impiegati amministrativi (personale
A.T.A.) volte all’accertamento del loro diritto all’assunzione a
tempo indeterminato a seguito dell’utile collocazione nella
graduatoria di prima fascia, con il riconoscimento dei relativi
diritti economici. La Corte territoriale non ha affrontato il merito
della controversia, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale di
inesistenza della notificazione dell’atto d’appello sollevata da tre
degli appellati (gli altri due essendo rimasti contumaci in
appello).

Contro tale decisione in rito, il Ministero ha proposto
ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si sono difesi con controricorso,
mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati. I controricorrenti
hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di
legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso il Ministero denuncia:

1.1. «violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015
n. 68, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»;
1.2. «violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

1.3. Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di non
avere considerato il dovere del destinatario della notificazione
di segnalare al notificante eventuali anomalie nell’invio degli atti
mediante posta elettronica certificata (PEC) e di avere trattato
come inesistenza un’ipotesi «di mera irregolarità o, al più, di
nullità della notificazione».

2. Tali motivi sono parzialmente fondati, nei termini di
seguito esposti.

2.1. È opportuno premettere una precisa descrizione della
fattispecie, per quanto di interesse ai fini della decisione.

Il ricorso in appello venne depositato in cancelleria e,
quindi, integrato con il decreto di fissazione dell’udienza, come
previsto dal rito del lavoro. L’Avvocatura dello Stato provvide a
trasmettere a mezzo PEC al difensore comune dei cinque
ricorrenti in primo grado un messaggio contenente la menzione
degli atti notificati («appello depositato», «decreto fissazione
udienza», «relata») e apparentemente allegati al messaggio.

Tuttavia, dalla indicata dimensione degli atti («1 bytes»), la
Corte d’Appello ha ritenuto provata l’allegazione dei difensori
dei lavoratori (costituitisi in appello per tre soltanto di loro,
stando a quanto afferma la sentenza impugnata) che si
trattasse di file del tutto vuoti. Sulla base di tale accertamento
di fatto, il giudice ha ritenuto inesistente, e quindi non sanabile,
la notificazione dell’atto d’appello, «per la totale mancanza
materiale dell’atto da notificare».

2.2. La qualificazione del vizio della notificazione come
inesistenza è stata decisiva per la dichiarazione della
improcedibilità dell’appello, perché sono state di conseguenza
rifiutate sia l’ipotesi della sanatoria della nullità per effetto della
costituzione degli appellati (con riguardo a quelli di loro che si
erano costituiti), sia l’ipotesi di concedere all’appellante un
termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa
rimessione in termini, che era stata infatti richiesta, sia pure in
via subordinata. Anche nel rito del lavoro, infatti, è stato da
tempo superato l’orientamento che consentiva al giudice di
concedere, ai sensi dell’art. 421, comma 1, c.p.c., un termine
per procedere alla notificazione non effettuata del ricorso
tempestivamente depositato in cancelleria. La concessione del
termine è ora consentita solo in caso di notificazione nulla, non
anche nel caso di notificazione omessa o inesistente (v. Cass.
S.U. n. 20604/2008 e molte altre successive conformi).

2.3. Ciò posto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno più
volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare
«residuale» la categoria dell’inesistenza della notificazione, che
distingue la linea di confine tra l’atto (sia pure nullo) e il nonatto ed è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile quell’atto» (Cass. S.U. n. 14916/2016 ed
altre conformi).

Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli
atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente e il
destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad
effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta
correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del
resto, pacifico tra le parti. Viene invece in rilievo l’ipotesi della
«totale mancanza materiale dell’atto», perché gli allegati, pur
menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata,
risultano inconsistenti, come desumibile dall’indicazione delle
dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici.
2.4. Con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili,
o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di
notificazione a mezzo PEC, questa Corte ha già avuto modo di
affermare che il destinatario ha il dovere di «informare il
mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati
trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale
inconveniente» (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn.
21560/2019; 4624/2020).

La Corte d’Appello, così come la difesa dei
controricorrenti, ha sottolineato che il mittente avrebbe potuto
facilmente accorgersi dell’anomalia, proprio perché il sistema
indicava le dimensioni inverosimili degli allegati («1 bytes»), il
che escluderebbe quella incolpevolezza del notificante che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, sembrerebbe un
presupposto implicito del dovere di collaborazione del
destinatario.

Ma non è il tema della colpevolezza o meno a governare
l’accaduto, in quanto ciò che conta è se la notifica sia da
considerare nulla, e quindi rinnovabile, o inesistente, e pertanto
tale da rendere improcedibile il giudizio di appello.

2.5. In proposito assume decisiva rilevanza il fatto che il
messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati (e
riportato per esteso nel ricorso per cassazione) indicava in modo
inequivocabile sia la sua provenienza dall’Avvocatura dello
Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia
l’oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma
della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di
Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del
processo presso la Corte d’Appello di Palermo («n. 467/2017
R.G.L.»). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure
gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati,
era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto
(anche se non il contenuto) della notificazione.

Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza
dell’atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la
sussistenza dell’ipotesi estrema e residuale della inesistenza
della notificazione.

Del resto, le S.U. hanno ritenuto – nel caso assimilabile
dell’atto notificato solo nelle pagine dispari, con conseguente
impossibilità per il destinatario di comprenderne il contenuto –
che, a fronte di un originale ritualmente depositato e completo,
il vizio è della notificazione, e non dell’atto notificato, integrando
una nullità come tale «sanabile con efficacia ex tunc mediante
la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa
dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di
Cassazione (qui, Corte d’Appello, n.d.r.) ovvero per effetto della
costituzione dell’intimato (qui, appellati, n.d.r.), salva la
possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare
le sue difese» (Cass. S.U. n. 18121/2016).

Principio che, una volta adattato al caso della notifica a
mezzo Pec contenente un allegato inconsistente e dunque tale
da impedire la comprensione alla controparte, porta
inevitabilmente alle medesime conclusioni.
2.6. Esclusa l’inesistenza della notificazione, la mera
nullità della stessa avrebbe dunque imposto al giudice d’appello
di fissare un termine perentorio per la rinnovazione che
«impedisce ogni decadenza», perlomeno nei confronti degli
appellati contumaci, secondo la regola generale contenuta
nell’art. 291 c.p.c., che – a differenza della rimessione in termini
(art. 153, comma 2, c.p.c.) – prescinde da qualsiasi valutazione
sulla incolpevolezza del notificante (per quanto riguarda
l’applicabilità dell’art. 291 c.p.c. anche al rito di lavoro e, in
particolare, all’appello proposto secondo il rito di lavoro, v., per
tutte, Cass, n. 8125/2013).

2.7. Ma anche con riguardo agli appellati costituiti, rimane
la valutazione essenziale che l’appello non avrebbe dovuto
essere dichiarato improcedibile, dovendo, a tutto concedere, la
Corte d’Appello dare le opportune disposizioni (ad es., rinvio in
favore degli appellati che si assumessero lesi anche nei termini
a difesa) per la prosecuzione del processo nel rispetto del
principio del contraddittorio.

2.8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Palermo,
perché proceda alla trattazione del processo – è infatti evidente
che con la regolare riassunzione in sede di rinvio ogni vizio verso
gli appellati già costituiti in secondo grado sarà sanato – e
decida anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La
Corte territoriale dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

«Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio
regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli
estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante,
soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia
che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di
notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della
notificazione».

3. È appena il caso di aggiungere che non sono d’ostacolo
all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso le eccezioni
preliminari in rito sollevate nel controricorso. Quanto alla prima
(«inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.»), essa non
coglie l’oggetto e il significato dell’impugnazione, che non è
volta a contestare il consolidato orientamento secondo cui non
si può dare luogo alla rinnovazione della notificazione
inesistente, ma contesta il presupposto dell’inesistenza,
sostenendo (con buon fondamento, per come si è visto) che la
notificazione era soltanto nulla.

Anche la seconda eccezione («inammissibilità ed
improcedibilità – violazione degli artt. 358 c.p.c., 387 c.p.c. e
324 c.p.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c. carenza di interesse»)
ha il vizio di dare per acquisito il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado per la (definitiva) improcedibilità
dell’appello, mentre è proprio quest’ultima a essere contestata
con il ricorso per cassazione.

Infine, la terza eccezione («inammissibilità del ricorso;
violazione dell’art. 360 e 360-bis c.p.c.») non considera che
quello richiesto dal ricorrente non è un riesame di fatti
sostanziali, il cui accertamento è riservato al giudice del merito,
ma un riesame di fatti processuali, debitamente veicolati dai
motivi di ricorso e come tali da verificare anche in sede di
legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa
applicazione, sotto altro profilo del raggiungimento dello scopo,
dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.».

4.1. Premesso che è a questo punto irrilevante l’assunto
del Ministero secondo cui tutti gli appellati si sarebbero costituiti
in secondo grado (assunto che desume solo dal deposito di una
memoria in corso di causa asseritamente depositata «per conto
di tutti gli appellati»), il motivo può essere assorbito, in quanto
anche una costituzione in ipotesi finalizzata a far rilevare un
difetto notificatorio non potrebbe mai considerarsi in sé
sanante, dovendosi – nel caso di nullità della notificazione –
concedere i debiti termini a difesa, sicché quanto detto sui primi
due motivi già esaurisce in ogni caso il tema processuale.

5. Anche il quarto motivo, che denuncia «omessa
pronuncia sull’istanza di rimessione in termini e di assegnazione
di termine per la rinotificazione in relazione all’art. 360, n. 4,
c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c.», può essere assorbito, in
quanto la necessità di attivazione dei meccanismi di sanatoria
che consegue all’accoglimento dei primi due motivi rende
superfluo ragionare su una remissione in termini.

6. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia «violazione
dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 436 c.p.c.».

6.1. Il motivo, che lamenta il mancato accoglimento
dell’eccezione di tardività della produzione documentale con cui
gli appellati costituiti hanno provato l’anomalia della
trasmissione a mezzo PEC, deve intendersi parimenti assorbito,
per mancanza di interesse alla decisione della parte ricorrente,
una volta accolti i primi due motivi di ricorso, nei termini sopra
esposti.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Palermo, anche per la decisione sulle spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14.9.2023.