Ordinanza 30100/2022
Appalti pubblici – Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l’esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un’azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell’appalto.
Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 13-10-2022, n. 30100 (CED Cassazione 2022)
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Siena ha accolto la domanda di S.C. di condanna della Società (OMISSIS) s.r.l. ((OMISSIS) s.r.l.) quale datrice di lavoro e dell’ANAS s.p.a. quale committente obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, al pagamento di differenze retributive.
2. La Corte appello Firenze ha accolto il ricorso dell’ANAS s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda del lavoratore verso quest’ultima società in quanto rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni escluse ex lege dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 cit., richiamando a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15594 del 2014.
3. Ricorre in cassazione S.C., verso ANAS s.p.a. e verso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., con un unico motivo. ANAS s.p.a. resiste con controricorso. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ANAS s.p.a. ha depositato memoria.
Considerato che:
5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta erronea e falsa applicazione degli artt. 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del decreto legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013 per errata configurazione di ANAS s.p.a. come Pubblica Amministrazione.
6. Il ricorso è fondato.
7. La questione della configurabilità, in materia di appalti pubblici, di una responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dei soggetti privati (società partecipate) assoggettati quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici è stata affrontata da questa Corte a partire dalla sentenza n. 10731 del 2016 (v. successive conformi Cass. n. 6333 del 2017; n. 10777 del 2017; n. 19339 del 2018; v. anche Cass. n. 5415 del 2022 relativa a ANAS s.p.a.) che ha escluso ogni incompatibilità tra i regimi di responsabilità previsti dalle due normative, il d.lgs. n. 276 del 2003 che disciplina la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e quindi la tutela delle condizioni dei lavoratori e il d.lgs. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici.
8. Come noto, la questione è stata risolta negativamente in riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), per l’espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma.
9. Nella sentenza n. 10731 del 2016 cit., si è osservato come un analogo divieto di applicazione dell’art. 29, secondo comma d.lgs. n. 276/2003 non esista nei confronti dei soggetti privati (nella specie, Trenitalia s.p.a.) cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di “ente aggiudicatore”, secondo la definizione dell’art. 3, ventinovesimo comma del d.lgs. 163/2006; che il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma d.lgs. 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l’integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
10. Si è quindi ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall’art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003 a quei soggetti privati (nel caso esaminato nella sentenza n. 10731 del 2016, Trenitalia s.p.a.), anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs. 276/2003 regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto e non soltanto, come a norma dell’art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà (“possono pagare anche in corso d’opera”) attribuita ai soggetti indicati dall’art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. (“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice”). Il d.lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d’opera, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
11. A tali principi occorre dare continuità, non risultando pertinente il richiamo fatto nella sentenza d’appello alla decisione delle Sezioni Unite n. 15594 del 2014, che affronta tematiche estranee a quelle oggetto di causa.
12. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.6.2022