Ordinanza 30141/2017
Esecuzione forzata – Opposizione a precetto – Elezione di domicilio da parte del creditore procedente in luogo avulso da collegamenti con quello dell’esecuzione
L’elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto – il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto – né ai fini della scelta del giudice dell’esecuzione – che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione – né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l’atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..(Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un’opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell’immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest’ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente).
Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 14/12/2017, n. 30141 (CED Cassazione 2017)
Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza
Ritenuto che,
nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promosso dalla M. s.r.l. a seguito della notificazione, avvenuta in data 1° agosto 2016 da parte della Banca Carim — Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., di atto di precetto per euro 1.089.110,57, oltre interessi convenzionali, a seguito dell’inadempimento della stessa M. s.r.l. delle rate del mutuo fondiario stipulato tra le parti il 14 ottobre 2015, l’adito Tribunale di Rimini, con ordinanza del 6 febbraio 2017 — rilevato che la debitrice aveva sede nel circondario del Tribunale di Pesaro vi era sito l’immobile ipotecato a garanzia dell’anzidetto mutuo e presso detto Tribunale era “effettivamente incardinata procedura espropriativa immobiliare” – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed affermato quella del Tribunale di Pesaro;
che avverso tale decisione ha proposto istanza di regolamento di competenza la M. s.r.1., perché sia stabilita “la competenza territoriale del Tribunale di Rimini a conoscere della opposizione proposta ex art. 615, 1° comma e 617 c.p.c. da M. s.r.l.” (per aver la banca creditrice ivi eletto domicilio) e “l’incompetenza territoriale dello stesso Tribunale in relazione all’esecuzione minacciata dalla resistente Banca Carim — Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. con il precetto opposto, dovendosi ritenere competente a conoscere della stessa il Tribunale di Pesaro presso la cui circoscrizione ha la propria sede legale ed i propri beni e crediti” la debitrice, “con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto”, nonché rifusione delle spese anche della fase di merito (oltre che in questa sede), in quanto illegittimamente compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c.;
che resiste con memoria la Banca Carim — Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.;
che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata. Considerato, in via assorbente di ogni altro rilievo, che — come condivisibilmente rilevato dal p.m. nelle proprie conclusioni scritte, di seguito riportate — non «può ritenersi che la eccezione della M. fosse giustificata dal fatto che la individuazione del Tribunale di Rimini, quale giudice competente per territorio a conoscere della opposizione al precetto, avrebbe reso incontestabile la competenza di quest’ultimo ufficio giudiziario anche rispetto alla instauranda espropriazione.
Nonostante debba ritenersi consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell’esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione – all’esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand’anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, à fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649/2016), deve rilevarsi come tali principi valgono esclusivamente ad individuare il giudice competente a conoscere della opposizione a precetto ma non anche a “vincolare” la scelta del giudice della esecuzione, che evidentemente non potrà che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né, tantomeno, ad incidere sulla validità in rito del precetto»;
che tali rilievi non sono scalfiti dalle generiche e in parte incongruenti considerazioni svolte dalla società ricorrente con la memoria (che non coglie la portata del precedente giurisprudenziale innanzi richiamato);
che, pertanto, è corretta la decisione del Tribunale di Rimini, avendo la società debitrice l’immobile oggetto di procedura esecutiva sito nel circondario del Tribunale di Pesaro, del quale ufficio giudiziario va, dunque, ribadita la competenza territoriale; che l’impugnazione del capo sulle spese è inammissibile per difetto di interesse, giacché una eventuale riforma della decisione in contrasto con il paradigma dell’art. 92 c.p.c. presupporrebbe, in ogni caso, la posizione di parte vittoriosa della M. s.r.l., che invece è totalmente soccombente;
che la società ricorrente va condannata al pagamento del spese del presente procedimento per regolamento di competenza, come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre 2017.