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Cassazione Civile 30303/2021 – Prescrizione – Opponibilità – Rilevabilità d’ufficio

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Ordinanza 30303/2021

 

Prescrizione – Opponibilità – Rilevabilità d’ufficio contenuto dell’eccezione

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 27-10-2021, n. 30303   (CED Cassazione 2021)

Art. 2938 cc (Prescrizione – Non rilevabilità d’ufficio) – Giurisprudenza

 

 

CONSIDERATO CHE

Il Tribunale di Lecce con sentenza 20/1/2012 accoglieva la domanda proposta da Se. Va. nei confronti dell’Inps volta a conseguire l’accertamento della adibizione a mansioni superiori in relazione al periodo 2003-2008 e condannava l’istituto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 20/2/2004 al 30/4/2008 ritenendo la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Va., respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps perché formulata in via del tutto generica, e condannava l’Istituto all’integrale corresponsione delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore.

La cassazione di tale decisione è domandata dall’Inps sulla base di unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RILEVATO CHE

1.Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2943, 2946 c.c. nonché degli artt.416 e 437 c.p.c. – in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c.

Si critica la statuizione con la quale il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto per la genericità della formulazione adottata.

Si osserva per contro che, alla stregua dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, l’identificazione delle norme applicabili in tema di prescrizione rientra nei doveri del giudice, il cui potere officioso non contrasta con la disponibilità che la legge riserva alla parte in materia di eccezione di prescrizione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Secondo i principi affermati da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una “quaestio iuris” sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25 /7/2002 n.10955). Nell’ottica descritta è stato affermato che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (ex multis, vedi 20/1/2014 n. 1064, Cass. 22/10/2010 n. 21752).

L’eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n.15631).

In tale prospettiva, gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito che, ravvisando la genericità nella formulazione della eccezione di prescrizione articolata dall’Istituto, ha ritenuto che il giudice non possa individuare “l’uno o l’altro dei tipi legali” di prescrizione applicabili alla fattispecie, non sono conformi a diritto.

La pronuncia va pertanto cassata con rinvio alla Corte distrettuale indicata in dispositivo che si atterrà nella delibazione della controversia, ai principi summenzionati, provvedendo anche in ordine alle spese di presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 9 febbraio 2021.