Ordinanza 30446/2019
Azione di ripetizione dell’indebito oggettivo – Diritto alla ripetizione dell’indebito – Titolarità
In ipotesi di estinzione dell’obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell’art 1180 c.c., ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30446