Sentenza 31/2017
Notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento
La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all’imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d’appello aveva revocato il fallimento sul presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo PEC che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 gennaio 2017, n. 31 (CED Cassazione 2017)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/4/2014, il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della (OMISSIS) srl, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti chimici ed altro; il reclamo proposto dalla società veniva accolto dalla Corte d’appello con sentenza del 5-12/9/2014, rilevandosi la fondatezza del motivo di reclamo inteso a far valere la mancanza della notifica L. Fall., ex articolo 15, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, convertito con la L. n. 221 del 2012, sul rilievo che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati all’indirizzo (OMISSIS), indirizzo che, alla stregua della memoria della (OMISSIS) e della nota del Centro assistenza (OMISSIS), risultava pur presente nel certificato camerale, ma riguardava altra società, la (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS), mentre l’indirizzo corretto della (OMISSIS) era (OMISSIS).
Ne conseguiva la mancata instaurazione del contraddittorio e la violazione diritto di difesa, e quindi la nullità della sentenza resa dal Tribunale, con la conseguente rimessione in primo grado, ex articolo 354 c.p.c..
Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a due motivi.
La società ha depositato controricorso, nonchè, fuori termine, la memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, comma 6 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 37; sostiene che la Corte del merito non ha considerato che in base a detta norma tutte le imprese in forma societaria sono obbligate a comunicare l’indirizzo pec alla CCIA, a pena della sospensione dell’iscrizione di qualunque atto presso il registro, e che quindi la pec rappresenta “l’equivalente elettronico” dell’indirizzo fisico della sede legale della società, che ricade sul legale rappresentante delle società la piena responsabilità della titolarità dell’indirizzo denunciato sia in occasione dell’iscrizione della società che successivamente.
1.2. – Col secondo, si duole del vizio di motivazione, quale omesso esame della responsabilità della società della comunicazione di un valido indirizzo pec, mentre la Corte d’appello si è limitata a rilevare l’erroneità dell’indirizzo pec.
2.1. – I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente, e sono da ritenersi fondati.
La L.Fall. articolo 15, come modificato dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, convertito con la L. n. 221 del 2012, dispone che il ricorso per dichiarazione di fallimento ed il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, per poi passare a disporre nel caso di impossibilità o di esito negativo della notifica così effettuata.
Il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, comma 6, convertito nella L. n. 2 del 2009, dispone che “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Ed il comma 6 bis, introdotto dal Decreto Legge n. 5 del 2012, convertito nella L. n. 35 del 2012, dispone che: “L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.
Tale obbligo è stato esteso agli imprenditori individuali con il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 5, convertito dalla L. n. 221 del 2012.
Nel sistema normativo, è di chiara evidenza come la pec costituisca l’indirizzo pubblico informatico, che deve esser attivo e rinnovato nel tempo, la cui responsabilità sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale.
È altresì di immediata evidenza come il legislatore abbia inteso, con la modifica delle modalità di notifica L. Fall., ex articolo 15, favorire la celere definizione dei procedimenti fallimentari, nell’interesse del ceto creditorio, e nel pieno rispetto delle esigenze di tutela del fallendo, così perseguendo la realizzazione del giusto processo ex articolo 111 Cost..
Detto sistema funziona e ne risultano rispettate tutte le contrapposte esigenze, ove sia adempiuto all’obbligo di comunicare al registro delle imprese un valido indirizzo di posta elettronica certificata.
Venendo al caso di specie, va rilevato che il ricorso ed il decreto L. Fall., ex articolo 15 sono stati notificati all’indirizzo pec che risultava dal certificato camerale della (OMISSIS), ma che riguardava altra società; sulla base solo di detta circostanza, la Corte del merito ha concluso nel senso di ritenere che la (OMISSIS) non era mai venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare.
Con tale statuizione, la Corte d’appello ha del tutto obliterato il meccanismo notificatorio previsto dalle norme sopra richiamate, senza tenere in conto la modifica normativa ed il diverso sistema introdotto con le norme in oggetto, non considerando che quello era l’indirizzo comunicato all’ufficio camerale, nella piena responsabilità del legale rappresentante della società.
Nè a diversa conclusione può portare il rilievo della controricorrente, che sarebbe stato generato per errore il messaggio di avvenuta notifica, atteso che la casella (OMISSIS) era stata cancellata nel novembre 2013 per mancato rinnovo(così la mail del Centro assistenza (OMISSIS) del 10/7/2014), perchè tale eventuale errore non elide il principio normativo sopra indicato, che pone a carico della società, e del suo legale rappresentante, l’obbligo di indicare al registro delle imprese l’indirizzo corretto di posta elettronica certificata e quindi di mantenerlo attivo e funzionante.
Resta, in ogni caso, aperta la possibilità per il notificato di allegare e provare la circostanza che l’erroneità dell’indirizzo pec risultante dal registro delle imprese fosse dovuto a fatto non imputabile, e tale evenienza comprova la correttezza e la tenuta dell’interpretazione qui seguita.
Infine, la conclusione assunta nel presente giudizio è coerente con la precedente pronuncia 13917/2016, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., articolo 15, comma 3, – nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012 – nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell’avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'”account” di posta elettronica del resistente, per essere questi tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, e quindi ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e ad utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che a controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.
3.1 – Il ricorso va pertanto accolto sulla base del seguente principio di diritto: La notifica telematica del ricorso di fallimento e del decreto L.Fall., ex articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, convertito dalla L. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, comma 6, convertito dalla L. n. 2 del 2009 e del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 5, comma 1, convertito dalla L. n. 221 del 2012, salva la prova che l’indirizzo Pec risultante dal detto registro sia erroneo per fatto non imputabile all’imprenditore che ha effettuato la comunicazione.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della pronuncia e la rimessione alla Corte d’appello in diversa composizione, alla quale si rimette anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13. comma 1 bis.