Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 31536/2018 –  Responsabilità civile – Lesione di un diritto di credito

Richiedi un preventivo

Ordinanza 31536/2018


Responsabilità civile – Lesione di un diritto di credito

L’illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione di un diritto di credito obbliga l’autore al risarcimento, a nulla rilevando che il danno sia stato causato con colpa o con dolo.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31536   (CED Cassazione 2018)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

  1. Nel 2007 la società (OMISSIS) s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società (OMISSIS) s.p.a., esponendo che:

-) sin dal 1994 vantava un credito commerciale nei confronti della società (OMISSIS) S.p.A.;

-) per ottenere l’adempimento di tale obbligazione convenne erroneamente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la società (OMISSIS) s.p.a., soggetto giuridico diverso dalla (OMISSIS) s.p.a.;

-) la società convenuta, invece di eccepire il proprio difetto di legittimazione sostanziale, eccepì l’incompetenza per territorio del giudice adito, determinando la transiatio iudicii da Udine a Novara; si difese nel merito; formulò una proposta transattiva; ammise espressamente la propria legittimazione sostanziale;

-) nel corso del suddetto giudizio, il Tribunale ordinò ex officio, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della società (OMISSIS) s.p.a., nei confronti della quale l’attrice (OMISSIS) estese la propria domanda;

-) all’esito del giudizio il Tribunale rigettò tutte le domande attoree: quella formulata nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. venne rigettata per difetto di legittimazione sostanziale passiva della convenuta; e quella formulata nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. venne rigettata per intervenuta prescrizione del diritto.

Dopo avere esposto tale antefatto, la (OMISSIS) dedusse che la prescrizione del proprio credito nei confronti della (OMISSIS) era stata causata dalla condotta reticente e defatigante della (OMISSIS), la quale – questo il nucleo della causa petendi – “portò per le lunghe” un processo per tredici anni, senza mai rendere noto alla controparte di non essere il vero contraddittore, ed anzi inducendola a ritenere l’esatto contrario: in particolare difendendosi nel merito e dichiarando espressamente, per il tramite del proprio difensore, la sussistenza della propria legittimazione passiva sostanziale.

La (OMISSIS) concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita del proprio credito per prescrizione.

  1. Con sentenza 15 novembre 2012 n. 8096, il Tribunale di Milano accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).

  1. Con sentenza 15 dicembre 2015 n. 4785, la Corte d’appello di Milano accolse il gravame e rigettò la domanda della (OMISSIS).

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ritenne che:

-) il danno da lesione del credito potesse scaturire soltanto da una condotta dolosa, della quale nel caso di specie non vi era prova;

-) in ogni caso, difettava altresì la prova di un valido nesso di causa tra la condotta tenuta dalla (OMISSIS) nel precedente giudizio, e la perdita per prescrizione del credito vantato dalla (OMISSIS);

-) la (OMISSIS), infatti, nel corso del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Novara, aveva dichiarato di essere la vera legittimata passiva all’udienza del 13.9.2002; tuttavia il credito della (OMISSIS) si era prescritto sin dal 1999, e pertanto alla data del 13.9.2002, quand’anche la (OMISSIS) avesse espressamente ammesso il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva, il credito vantato dalla (OMISSIS) non sarebbe sfuggito alla prescrizione;

-) infine, con una terza ratio decidendi (p. 9-10 della sentenza d’appello) la Corte d’appello ha affermato che la (OMISSIS) era unica responsabile del danno da essa stessa patito, perchè con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi dell’errore commesso.

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, il secondo dei quali condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Anche la (OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Il motivo unico del ricorso principale.

1.1. L’unico motivo del ricorso principale, se pur formalmente unitario, contiene in realtà plurime censure.

1.2. Con una prima censura la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2043 c.c.

Deduce che un danno da lesione del credito può derivare tanto da una condotta dolosa, quanto da una condotta colposa, e che la legge non pone alcuna limitazione al riguardo. Erroneamente, pertanto, conclude la ricorrente, la Corte d’appello ha escluso che una condotta colposa possa far sorgere una responsabilità aquiliana per la lesione del diritto di credito.

L’illustrazione di questa censura si estende, alle pagine 22-27 del ricorso, a formulare varie deduzioni circa le ragioni per le quali la condotta della (OMISSIS) nella specie si doveva ritenere colposa: ma di tali deduzioni è inutile dar conto, in quanto comunque irrilevanti. Esse non potrebbero, infatti, essere esaminate nè in caso di accoglimento del motivo, perchè assorbite; nè in caso di rigetto, perchè superflue.

1.3. Questa prima censura è fondata, sebbene tale fondatezza non possa condurre all’accoglimento del ricorso.

La Corte d’appello, infatti, ha basato la propria decisione su due distinte rationes decidendi: la mancanza di dolo da parte della (OMISSIS) e la mancanza di nesso causale tra la condotta di quest’ultima e il danno lamentato dalla (OMISSIS).

E poichè, per quanto si dirà, la statuizione inerente la mancanza di nesso causale sfugge alle censure mossele dalla ricorrente, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la risarcibilità dei danni da perdita del credito causati da fatti colposi è irrilevante, perchè la parte restante della motivazione sarebbe comunque idonea a sorreggere la statuizione di rigetto.

1.4. Nondimeno ritiene questa Corte che la manifesta erroneità della sentenza impugnata nella parte qui in esame giustifichi l’affermazione del corretto principio di diritto, nell’interesse della legge.

1.5. Ha ritenuto la Corte d’appello che il danno da lesione del diritto di credito possa essere risarcito solo se commesso con dolo (p. 6, primo capoverso, della sentenza impugnata).

Ha soggiunto che la giurisprudenza di questa Corte “non avrebbe chiarito” la questione (ibidem, secondo capoverso); ed ha concluso osservando che “l’ipotesi di una violazione colposa del diritto di credito non appare sostenibile: se si riconoscesse una rilevanza extracontrattuale anche in tali casi, ravvisandosi una responsabilità del terzo per inadempimento e per mancata realizzazione del credito derivante anche da un suo fatto colposo, si giungerebbe al risultato di far gravare sulla generalità dei cittadini l’impegno diligente e qualificato che è invece proprio del debitore” (così la sentenza impugnata, p. 7, primo capoverso).

1.6. Quale che fosse il reale senso di tale oscura motivazione, la statuizione da essa sottesa è manifestamente erronea.

L’illecito aquiliano può consistere nella lesione d’un diritto assoluto, d’un diritto relativo, d’un interesse legittimo, e di qualsiasi interesse preso in considerazione dall’ordinamento (Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530553 – 01).

L’art. 2043 c.c. non introduce nessuna distinzione, quanto all’elemento soggettivo, tra i suddetti tipi di illeciti. Sarà dunque risarcibile il danno consistito nella lesione d’un diritto soggettivo assoluto causato con dolo o colpa; quello consistito nella lesione d’un diritto di credito causato con dolo o colpa; e quello consistito nella lesione d’un interesse giuridicamente rilevante, se causato con dolo o colpa.

Il principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento:

(-) al danno da lesione del credito patito dal creditore in seguito all’uccisione del debitore (Sez. U, Sentenza n. 174 del 26/01/1971, Rv. 349562 – 01);

(-) al danno da lesione del credito di regresso del fideiussore, scaturito dall’abusiva erogazione di credito al debitore principale (ex permultis, da ultimo, Sez. 1 -, Sentenza n. 11695 del 14/05/2018, Rv. 648561 – 01);

(-) al danno da lesione del credito del datore di lavoro, scaturito dall’invalidità del lavoratore causata da un terzo (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 09/02/2010, Rv. 611458 – 01).

1.7. Va di conseguenza ribadito, nell’interesse della legge, il seguente principio di diritto:

L’illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione d’un diritto di credito obbliga l’autore al risarcimento del danno, a nulla rilevando che questo sia stato causato con colpa o con dolo.

  1. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che la sentenza di merito sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso il nesso di causa tra la condotta tenuta dalla pari e la perdita per prescrizione del credito vantato dalla (OMISSIS).

Nell’illustrazione di questa censura si possono distinguere tre parti.

2.1. In una prima parte la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nell’escludere il nesso di causa tra la condotta della (OMISSIS) e la perdita per prescrizione del proprio credito nei confronti della (OMISSIS), avrebbe omesso di esaminare vari “fatti decisivi”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in particolare la circostanza che la (OMISSIS), nel giudizio a quo, non solo aveva espressamente affermato la propria legittimazione all’udienza del 13.11.2002, ma aveva tenuto altre condotte colpose: si era difesa nel merito; aveva formulato una domanda riconvenzionale; aveva formulato una proposta transattiva; aveva sollevato un’eccezione di compensazione.

2.2. In una seconda parte (pagine 28-31 del ricorso) la ricorrente si diffonde ad illustrare per quali ragioni la condotta processuale tenuta dalla (OMISSIS) si sarebbe dovuta ritenere contrastante con i principi di correttezza e buona fede.

2.3. In una terza parte dell’illustrazione di questa seconda censura dell’unico motivo di ricorso (pagine 31-33) la ricorrente formula una tesi così riassumibile:

(a) la Corte d’appello ha escluso il nesso di causa tra la condotta della (OMISSIS) e il danno sul presupposto che, nel momento in cui il difensore della (OMISSIS) dichiarò in giudizio che la propria assistita era passivamente legittimata rispetto alla domanda attorea, il credito della (OMISSIS) era già prescritto;

(b) la (OMISSIS), tuttavia, aveva domandato in giudizio il risarcimento del danno da perdita della chances di realizzare il proprio credito;

(c) poichè il danno da perdita di chance consiste non nella perdita del credito, ma nella perdita della mera possibilità di realizzarlo, rispetto ad esso era irrilevante stabilire se, alla data in cui la (OMISSIS) tenne la condotta illecita, il credito fosse prescritto o meno.

La ricorrente, infine, soggiunge che “in base al principio dell’affidamento ed al contestuale canone dell’apparenza, la (OMISSIS) – quale soggetto giuridico in buona fede – non era tenuta ad interrompere la prescrizione verso chicchessia”.

2.4. Tutte le censure contenute o forse, meglio, frammiste in questa seconda censura sono o infondate, od inammissibili.

Le censure con cui la ricorrente investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra la condotta della (OMISSIS) ed il danno sono inammissibili, per più ragioni.

In primo luogo, perchè lo stabilire se vi sia o non vi sia nesso di causa tra una condotta e un danno è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127 01).

In secondo luogo, perchè ai fini dell’accertamento del nesso di causa nulla rileva che l’attore abbia domandato il risarcimento di un danno emergente o di una perdita di chances. Anche tra la condotta illecita e la perdita di chances deve infatti sussistere un nesso di causa, così come tra la condotta illecita e il danno emergente, nesso che va accertato coi medesimi criteri tanto nell’uno, quanto nell’altro caso.

Nel caso di perdita di chance, infatti, quel che può essere incerto è il risultato utile sperato che si è perduto, non il nesso tra la condotta illecita e la perdita della speranza (così già Sez. 3 -, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461 – 03).

In terzo luogo, la prospettazione in termini di perdita di chances del danno patito dall’attrice appare formulata per la prima volta solo nella comparsa di costituzione e risposta in appello. Nè la (OMISSIS) indica, nel ricorso, se ed in che termini tale prospettazione sia mai stata formulata in primo grado.

In quarto luogo, la Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che la condotta colposa della (OMISSIS) fu la causa esclusiva del danno, e tale statuizione non risulta formalmente censurata.

In quinto luogo, lo stabilire se la condotta della (OMISSIS) fu tenuta con o senza mala fede è questione per un verso estranea alla ratio decidendi (la Corte d’appello ha rigettato la domanda per difetto di nesso di causa, non certo perchè abbia ritenuto conforme a buona fede la condotta della (OMISSIS)), e per altro verso irrilevante ai fini del decidere, perchè quand’anche la condotta della (OMISSIS) fosse stata tenuta in mala fede, la ritenuta insussistenza del nesso di causa tra essa ed il danno ne avrebbe escluso la rilevanza giuridica.

  1. Il ricorso incidentale.

3.1. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

3.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale (non condizionato) la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c.

Sostiene che erroneamente il giudice di merito avrebbe compensato le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Deduce che la valutazione della Corte d’appello, secondo cui la compensazione si giustificava in ragione della “oggettiva situazione di confusione sulla identificazione della controparte negoziale”, costituirebbe una falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il quale consentiva la compensazione solo in presenza di “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

3.3. Il motivo è infondato.

La oggettiva anomalia della vicenda costituiva sicuramente un giusto motivo; nè la Corte d’appello ha omesso di darne conto nella motivazione.

  1. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di ambo le parti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) rigetta il ricorso incidentale (non condizionato);

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 giugno 2018.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *