Ordinanza 31642/2021
Azioni a difesa del possesso – Risarcimento danni – Onere probatorio
Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
Cassazione Civile, Sezioni 2, Ordinanza 4.11.2021, n. 31642 (CED Cassazione 2021)
Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza
Art. 1168 cc (Azione di reintegrazione) – Giurisprudenza
La Corte osserva
Con sentenza non definitiva n. 99/2015 e con sentenza definitiva n.273/2016 il Tribunale di Padova, per quel che ancora qui rileva, dispose trasferimento della servitù di passaggio gravante sui fondi di Ba. Ce., Gi. Ce., El. Vi., Ma. Pa. Ce., An. Sa., Gi. Be. e in favore di Ri. Ce., ai sensi dell’art. 1068 cod. civ.; condannò i convenuti in solido a realizzare a proprie cure e spese le opere indicate dal ctu al fine del trasferimento della servitù; condannò i medesimi a risarcire il danno procurato a Ri. Ce., per il minor valore della proprietà, quantificato in € 1.500,00; quanto alle spese legali, la prima sentenza condannò i convenuti a corrispondere metà delle stesse, compensando il residuo; la seconda dispose rifondersi per intero in favore di Ri. Ce. le spese «per la fase del giudizio successivo alla sentenza non definitiva» e compensate per la metà quelle della ctu, statuì che il residuo fosse corrisposto a Ri. Ce..
La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ., dichiarò l’appello proposto da Ri. Ce. inammissibile.
La decisione assume che l’impugnazione non avesse ragionevole possibilità di accoglimento, avendo il Tribunale correttamente risolto le poste questioni, nuovamente risollevate con l’appello. Questioni che la sentenza sintetizza nella doglianza attinente al rigetto della domanda di risarcimento del danno, quantificato in € 20.000,00, per lo spoglio violento della servitù di passaggio patito dall’appellante, impedita mediante installazione di una rete rossa da cantiere, di talché per il tempo dello spoglio egli sarebbe stato costretto a raggiungere la sua proprietà attraverso un differente percorso. Nonché nella doglianza attinente alla quantificazione delle spese di lite. Quanto alla prima censura l’appellante, scrive la Corte locale, non aveva fornito «alcun elemento concreto da cui poter desumere che gli [avesse] effettivamente risentito un pregiudizio». La seconda censura appariva generica, in assenza di specifica indicazione di violazione dei parametri tabellari.
Avverso la sentenza d’appello Ri. Ce. ricorre sulla base di quattro motivi. Resistono, con separati controricorsi:
– Gi. Ce., Ba. Ce. ed El. Vi.
– Mi. Ca.
– M. Pa. Ce. e An. Sa.
– Gi. Be..
Gi. Ce., Ba. Ce. ed El. Vi. hanno depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1067, 1068, 1079, 2043, 2056, 2059, 1226 e 2727 cod. civ., nonché 392 cod. pen., e 185 cod. proc. cod. pen. (il tutto in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), lamenta essergli stato negato il diritto al risarcimento del danno, sia pure in via equitativa, a riguardo dello spoglio patito.
La doglianza è infondata.
La pretesa risarcitoria venne rigettata per difetto di prova.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, e soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Sez. 2, n. 2203, 3/6/1975, Rv. 375990 – 01). Principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca più recente, essendosi affermato che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell’esistenza e dell’entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'”an debeatur”, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (Sez. 1, n. 8854, 1/6/2012, Rv. 622821; conf., Sez. 6, n. 7871, 20/3/2019).
Né l’asserita lesione di diritti, in assenza dell’esistenza del danno, può giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l’improprio valore di sanzione, come correttamente ha evidenziato una delle parti controricorrenti, col supporto di precipua giurisprudenza (Cass. nn. 21865/2013, 23194/2013, 18812/2014, 24474/2014.
Val la pena soggiungere che non può confondersi la prova del danno, cioè la procurata lesione patrimoniale, con la illiceità della condotta di spossessamento, pertanto, la valutazione equitativa (artt.1226 e 2056 cod. civ.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo supplire esclusivamente all’impossibilità di provare il danno «nel suo preciso ammontare».
Con il secondo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 841, 1064, 1065, 1066, 1067 e 1068 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il Ce. si duole del fatto che il Tribunale non abbia condannato i convenuti al pagamento delle opere necessarie allo spostamento del cancello sul fondo dell’attore.
La censura non supera il vaglio d’ammissibilità, trattandosi di doglianza diretta a nuovo vaglio del giudizio di merito, avendo il Tribunale chiarito che il nuovo percorso non prevedeva necessità di cancello, che se del caso, avrebbe potuto apporre il Ce. all’interno del proprio terreno, trattandosi di opere non necessarie per l’esercizio della servitù.
Quanto alla dedotta violazione di norme di legge deve osservarsi che, piuttosto palesemente, la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Con il terzo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 1032, 1038 e 1053 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il Ce. contesta la quantificazione in € 1.500,00 della perdita di valore del proprio fondo, che, a suo parere, risultava deprezzato dalla variazione, per almeno € 6.000,00.
Trattasi di censura inammissibile poiché diretta, peraltro palesemente, a un improprio riesame di merito. Quanto all’asserita violazione di legge valgono le osservazioni di cui immediatamente sopra.
Con il quarto motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.9), il Ce. contesta la decisione sulle spese.
Anche l’ultimo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, poiché la censura anela a un diverso riparto delle spese di lite, in difformità dell’insindacabile giudizio di merito.
Invero, in caso di reciproca soccombenza, rientra nel potere del giudice disporre la compensazione, fermo restando il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 10685, 17/4/2019).
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore di ciascuna delle quattro parti controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Gi. Ce., Ba. Ce. ed El. Vi. in euro 3.000,00 per compensi; in favore di Mi. Ca. in € 2.300,00 per compensi; in favore di Ma. Pa. Ce. e An. Sa. in € 2.300,00 per compensi; in favore di Gi. Be. in € 2.300,00 per compensi; oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrenti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2021.