Sentenza 3188/2017
Azione di indebito arricchimento – Requisito di ammissibilità – Carattere sussidiario dell’azione
L’azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza “ab origine” dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti nel senso divisato dall’attore, con il conseguente rigetto nel merito della domanda di adempimento proposta sulla base del contratto medesimo. Ed invero, qualora la locupletazione di un soggetto in danno dell’altro non sia avvenuta senza una giusta causa, ma sia, invece, conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa, giacchè in tale ipotesi l’arricchimento di una delle parti è insita nella natura stessa nel contratto o consegue all’assetto regolamentare voluto e configurato dai contraenti.
Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 7 febbraio 2017, n. 3188
Art. 2041 cc (Azione generale di arricchimento) – Giurisprudenza
Art. 2042 cc (Carattere sussidiario dell’azione) – Giurisprudenza
RITENUTO IN FATTO
- Con atto di citazione notificato il 5 luglio 1994, la (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e il Commissario straordinario ad acta della Motonave (OMISSIS), chiedendone, in via principale, la condanna al pagamento della somma di Lire 7.838.452.027, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per i maggiori oneri incontrati nello smaltimento dei rifiuti tossici trasportati dalla motonave (OMISSIS), in relazione al contratto di appalto di servizi stipulato con l’amministrazione in data 13 dicembre 1990. In via subordinata, l’attrice chiedeva la liquidazione di un indennizzo ai sensi dell’articolo 2041 c.c.. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale adito, con sentenza n. 1421/2004, che riconosceva alla (OMISSIS) s.r.l. un equo compenso, ai sensi dell’articolo 1664 c.c., comma 2, nella misura di Euro 1.859.888,34, oltre interessi.
- La decisione di prime cure veniva impugnata in via principale dalle amministrazioni convenute, ed in ed in via incidentale dalla società appaltatrice. Con sentenza non definitiva n. 1145/2006, depositata il 21 novembre 2006, la Corte di Appello di Genova accoglieva parzialmente sia l’appello proposto dalle amministrazioni che quello proposto da (OMISSIS) s.r.l., escludendo l’applicazione, nella fattispecie concreta, del disposto di cui all’articolo 1664 c.c., comma 2, ma accogliendo la domanda subordinata della società, proposta ai sensi dell’articolo 2041 c.c.. Con sentenza definitiva 1238/2011, depositata il 9 dicembre 2011, il giudice di seconde cure determinava l’indennizzo dovuto dalle amministrazioni nella misura di Euro 2.435.638,46,oltre interessi legali.
- Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e il Commissario straordinario ad acta della Motonave (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., sulla base di quattro motivi. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale autonomo, affidato a due motivi, e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
- Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con il primo motivo del ricorso principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e il Commissario straordinario ad acta della Motonave (OMISSIS) denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2041 e 2042 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Le amministrazioni ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello – in relazione alla richiesta di indennizzo ex articolo 2041 c.c., proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., in relazione al contratto di appalto di servizi stipulato con l’amministrazione in data 13 dicembre 1990, ed avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti tossici trasportati dalla motonave (OMISSIS) – abbia erroneamente pretermesso la considerazione del fondamentale requisito di ammissibilità dell’azione di indebito arricchimento, costituito, ai sensi dell’articolo 2042 c.c., dalla sussidiarietà dell’azione in parola, in forza del quale essa non è proponibile in tutte le ipotesi in cui la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta in conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, dovendo, in siffatta ipotesi, escludersi la mancanza o l’ingiustizia della causa.
1.2. La doglianza è fondata.
1.2.1. Va osservato, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza “ab origine” dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti nel senso divisato dall’attore, con il conseguente rigetto nel merito della domanda di adempimento proposta sulla base del contratto medesimo (cfr. Cass. 17647/2007; 8020/2009; 4492/2010; 6295/2013). Ed invero, qualora la locupletazione di un soggetto in danno dell’altro non sia avvenuta senza una giusta causa, ma sia, invece, conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa, giacchè in tale ipotesi l’arricchimento di una delle parti è insita nella natura stessa nel contratto o consegue all’assetto regolamentare voluto e configurato dai contraenti; sicchè l’azione di arricchimento senza causa – in ipotesi proposta – viene ad essere carente del presupposto della sussidiarietà, enunciato dall’articolo 2042 c.c.. In tal senso, questa Corte ha escluso la possibilità di configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte dell’acquirente, con depauperamento dell’alienante, per l’esistenza, nel contratto di vendita di un immobile, di una specifica clausola, consapevolmente accettata dal venditore, che escludeva ogni possibilità di aumento del prezzo convenuto (Cass. 2312/2008); ed ancora, in tema di appalto di opere pubbliche, qualora il prezzo sia stato convenuto “a corpo”, si è affermato che l’appaltatore non sia legittimato ad esercitare l’azione di ingiustificato arricchimento per l’eventuale maggiore quantità di opera eseguita, dovendosi escludere che la locupletazione del committente sia priva di giusta causa, in quanto insita nella natura stessa del contratto concluso (Cass. 24165/2014).
1.2.2. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte di Appello – nella sentenza n. 1145/2006 (pp. 10 e 11) – ha escluso che fosse applicabile, alla fattispecie concreta, la speciale ipotesi di integrazione indennitaria della misura del corrispettivo prevista dall’articolo 1664 c.c., comma 2, attagliandosi siffatta previsione esclusivamente alle difficoltà di esecuzione ascrivibili ad eventi naturali o comunque non cagionati dall’uomo, ed ha concluso che il rimedio alla imprevedibilità dell’onerosità derivante da fatti umani – nella specie, le insufficienti indicazioni fornite dall’amministrazione appaltante circa la natura effettiva dei rifiuti, che aveva comportato la necessità per la (OMISSIS) s.r.l. di eseguire ulteriori analisi a campione – è costituito dal diverso istituto della revisione dei prezzi, disciplinato dall’articolo 1664 c.c., comma 1, (p. 11). Senonchè, la Corte di merito ha, altresì, rilevato (p. 12) che alla revisione dei prezzi la società appaltatrice aveva in concreto “rinunciato con l’accettazione dell’articolo 7, comma 2, del contratto stipulato con il commissario ad acta”. Di conseguenza il giudice di appello ha concluso nel senso che, nella specie, va “esclusa (….) la sussistenza di estremi di responsabilità a titolo contrattuale” dell’amministrazione odierna ricorrente (p. 12).
1.2.3. E tuttavia, ad onta di tale pronuncia, del tutto corretta in punto esclusione della responsabilità contrattuale della committente, il giudice di seconde cure, ha, dipoi, del tutto erroneamente esaminato ed accolto, nel merito, la domanda subordinata ex articolo 2041 cod. civ., proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., sebbene il rigetto della domanda principale, avvenuto in forza delle specifiche previsioni contrattuali suindicate, ne precludeva l’esercizio. Ed invero, è del tutto evidente che, nel caso di specie, la locupletazione – in ipotesi – prodottasi a favore delle amministrazioni ricorrenti, per effetto dei campionamenti e delle analisi aggiuntive eseguite dall’appaltatrice, è ascrivibile, non al difetto di una giusta causa, bensì al concreto regolamento negoziale voluto dalle parti, che escludeva la revisione dei prezzi a favore dell’impresa. Di talchè, in forza dei principi suesposti, devono ritenersi senza dubbio insussistenti, nella specie, i presupposti dell’azione di arricchimento e, segnatamente, quello della sussidiarietà dell’azione, previsto dall’articolo 2042 c.c..
1.3. Per le ragioni suesposte, pertanto, il motivo in esame deve essere accolto.
- Restano assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, concernenti la dedotta nullità della sentenza, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile l’azione ex articolo 2041 c.c., nonchè il quantum dell’indennità riconosciuto alla (OMISSIS) s.r.l., nonchè i due motivi del ricorso incidentale autonomo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., aventi ad oggetto il mancato riconoscimento, da parte della Corte di Appello, della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di indennizzo ex articolo 2041 c.c..
- Passando, quindi, all’esame – resosi necessario in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale – del ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.r.l., va rilevato che, con il primo motivo, la società denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell’amministrazione, conseguente alla violazione del principio di buona fede, sancito dagli articoli 1175 e 1375 c.c..
3.2. La censura è inammissibile.
3.2.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (cfr., ex plurimis, (Cass. S.U. 15781/2005; Cass. 1732/2006; 2138/2006; 5344/2013).
3.2.2. Orbene, è bensì vero che, nel caso concreto, la ricorrente riporta nel ricorso parte del contenuto della comparsa del giudizio di appello, contenente l’appello incidentale proposto, nel quale è effettivamente operato un riferimento ad una ipotetica violazione del dovere di cooperazione incombente a carico dell’amministrazione, poichè sancito dagli articoli suindicati. E tuttavia, non è dato cogliere, dall’esame dei passi trascritti, al di là del riferimento all’obbligo di cooperazione fondato sugli articoli 1175 e 1375 c.c., una specifica domanda – del tutto diversa da quella contrattuale ex articolo 1664 c.c., e da quella sussidiaria di cui all’articolo 2041 c.c. – di condanna dell’amministrazione, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento degli ipotetici danni subiti dalla (OMISSIS) s.r.l. per violazione dei principi di correttezza e di buona fede, sanciti dagli articolo succitati.
3.3. Il motivo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, essere accolto.
- Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, la (OMISSIS) s.r.l. denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).
4.1. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia motivato in modo del tutto inadeguato ed incongruo sul punto decisivo della controversia, concernente “la differenza dei rifiuti da trattare rispetto a quelli considerati al momento del conferimento dell’incarico”.
4.2. Il motivo è inammissibile.
4.2.1. Va osservato, infatti, che, a tenore dell’articolo 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione temporis), la formulazione della censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass.S.U. 11652/08; 16528/08). E ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, o dalle sue conclusioni, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255/2011). Per converso, nel caso di specie, la ricorrente ha del tutto omesso di formulare il necessario momento di sintesi, con l’indicazione del fatto controverso decisivo per il giudizio e delle ragioni di censura della motivazione della sentenza impugnata. E non può revocarsi in dubbio che tale previsione sia temporalmente applicabile nella specie, essendo la censura proposta (p. 25 del controricorso) nei confronti della sentenza non definitiva n. 1145/2006, depositata il 21 novembre 2006.
4.2.2. Il mezzo, poichè inammissibile, deve essere, di conseguenza, disatteso.
4.3. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. va, pertanto, dichiarato inammissibile.
- L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 2, dichiara inammissibile l’azione ex articolo 2041 c.c., proposta dalla (OMISSIS) s.r.l..
- Le spese del presente grado del giudizio e di quelli di merito, sostenute dalle amministrazioni ricorrenti, vanno poste a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale autonomo proposto da (OMISSIS) s.r.l.; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’azione ex articolo 2041 c.c., proposta da (OMISSIS) s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.r.l.; condanna la resistente alle spese sostenute dalle amministrazioni ricorrenti nel presente giudizio, che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; condanna la resistente alle spese di merito, che liquida, per il primo grado, in Euro 7.000,00, e per il secondo grado in Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.