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Cassazione Civile 31960/2022 – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Procedimento svoltosi con le modalità della trattazione cartolare

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Ordinanza 31960/2022

Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Procedimento svoltosi con le modalità della trattazione cartolare – Valutazione dello stato di insolvenza sulla base di documenti prodotti con le note conclusive – Impossibilità per il reclamante di controdedurre

In tema di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, qualora il relativo giudizio si sia svolto con le modalità della c.d. “trattazione cartolare” ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. con l. n. 27 del 2020, esaurendosi nello scambio di note conclusive senza comparizione delle parti in udienza, la revoca della declaratoria di insolvenza è nulla qualora la valutazione del difetto dell’insolvenza sia stata basata su documenti prodotti con le note in parola, senza che sugli stessi sia stata assicurata al reclamante la possibilità di controdedurre, in ossequio al principio del contraddittorio.

Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-10-2022, n. 31960   (CED Cassazione 2022)

 

 

RILEVATO CHE

1. Le società di diritto panamense (OMISSIS) SA e (OMISSIS) SA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 3035 del 15 novembre 2020, con cui la Corte di appello di Bologna ha revocato il fallimento della (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, precedentemente dichiarato dal tribunale di Bologna con sentenza numero 46 dell’8 giugno 2020.

2. La Corte territoriale: a) ha ritenuto che, essendo la società (OMISSIS) in liquidazione, andava verificato se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali, con onere di dimostrare tale circostanza a carico del debitore e con la specificazione che tale verifica andava condotta con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, pur potendo prendersi in esame anche fatti o elementi probatori sconosciuti al momento della dichiarazione e successivamente emersi, sempre che fossero anteriori alla sentenza dichiarativa; b) ha rilevato che, dopo la dichiarazione di fallimento, nelle casse della curatela erano entrati 8 milioni di Euro, conseguenti a un parziale pagamento del credito vantato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.r.l.; c) ha rilevato che, nel corso del procedimento di reclamo, era emerso, grazie alle informazioni rese dal curatore, che il passivo fallimentare andava parzialmente decurtato del credito vantato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. atteso che, dei complessivi 38,5 milioni di Euro, 15 milioni erano divenuti esigibili come si ricavava dall’esame dei documenti L ed M allegati da (OMISSIS) alla propria memoria, depositata in data 16 novembre 2020; d) ha ritenuto che tale posta economica non andava qualificata come sopravvenienza attiva, bensì come sopravvenuta prova della diversa quantificazione del passivo della società dichiarata fallita; e) ha ritenuto che, stante l’avvenuta esigibilità e la dichiarazione di (OMISSIS) della propria volontà di pagare almeno parzialmente il debito contratto nei confronti di (OMISSIS), non sussistevano le condizioni per ritenere che la società in liquidazione non fosse in grado di pagare i propri creditori, con conseguente necessità di revocare il dichiarato fallimento.

3. Le parti costituite hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso principale lamenta:

a. “1 MOTIVO – nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio)”, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe raggiunto il convincimento dell’assenza di insolvenza in capo alla società (OMISSIS) anche in base a documenti prodotti nella memoria depositata in data 16/11/2020, in asserita violazione del principio del contraddittorio tra le parti, essendosi la successiva udienza del 20 novembre 2020 svolta con modalità cartolare senza la presenza dei difensori a norma dell’art. 84, 7 comma, lettera h) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e, peraltro, senza che nel verbale del 25 settembre 2020 la Corte territoriale avesse autorizzato la produzione di nuovi documenti.

b. “2 MOTIVO – omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – motivazioni apparente”, deducendo l’omessa indicazione da parte della Corte territoriale degli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento sull’assenza di insolvenza e la circostanza che gli elementi indicati in motivazione fossero assolutamente irrilevanti al punto da rendere la motivazione meramente apparente.

c. “3 MOTIVO – violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. degli artt. 2697 codice civile, 115 c.p.c. e 116 c.p.c.: travisamento delle prove”, deducendo che la Corte d’appello avrebbe travisato la prova relativa al credito vantato da (OMISSIS) verso (OMISSIS), in quanto l’informazione probatoria utilizzata in sentenza sarebbe contraddetta dalle stesse allegazioni della reclamante, confermate dalla società intervenuta (OMISSIS).

d. “4 MOTIVO – illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo che la Corte d’appello avrebbe basato la propria valutazione sulla sussistenza dell’insolvenza su elementi probatori sopravvenuti alla declaratoria di fallimento pronunciata dal tribunale, peraltro

erroneamente valorizzando gli elementi probatori

illegittimamente acquisiti con travisamento della valutazione della prova -confondendo gli importi dei crediti e non rettamente interpretando la natura di un credito- e omettendo di esaminare i contratti prodotti dall’intervenuta e richiamati dalla reclamante nelle sue difese, confondendo i movimenti finanziari innanzi esposti.

2. Il ricorso incidentale proposto da H(OMISSIS) S.p.A. in liquidazione lamenta, in via condizionata, con unico motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 della legge fallimentare e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la sentenza della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe onerato la stessa società in liquidazione di dimostrare l’idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale a consentire il soddisfacimento dei creditori, prova di cui, secondo la corretta interpretazione della disciplina applicabile, sarebbe onerato l’istante per il fallimento, con la conseguenza che, ove tale prova non sia fornita, la conclusione sarebbe il rigetto dell’istanza di fallimento.

3. (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e (OMISSIS) s.r.l. svolgono nei rispettivi controricorsi argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedono comunque il rigetto.

4. Il primo motivo del ricorso principale va accolto, con assorbimento delle altre censure. La decisione della causa è avvenuta secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 2020 art. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 che prevedeva la c.d. “trattazione cartolare” mediante scambio di sole note scritte, contenenti istanze e conclusioni, senza comparizione successiva in udienza. Dunque, rispetto ai documenti prodotti dalla reclamante con la nota scritta del 16 novembre 2020, le parti reclamate non hanno avuto la possibilità di controdedurre in un’udienza successiva, o di chiedere in tale sede un termine per esame; nè può condividersi la tesi del controricorrente, secondo cui quella richiesta doveva essere fatta prima dell’udienza, per l’eventualità della produzione avversaria, perchè tale produzione non era stata neppure prevista nel precedente provvedimento della Corte territoriale. In tale contesto la Corte distrettuale, come puntualmente deducono nel motivo le ricorrenti, avrebbe dovuto garantire un pieno e completo contraddittorio tra le parti sui nuovi documenti prodotti (Cass. n. 17931 del 2022; id. n. 37301 del 2021: id. n. 27234 del 2020; id. n. 8547 del 2003) rimettendo la causa sul ruolo e concedendo termine per osservazioni ed eventualmente per repliche oppure semplicemente non considerare il contenuto di quei documenti, che invece ha ampiamente utilizzato ai fini del decidere, in tal guisa rendendo concreto e rilevante il vulnus al principio del contraddittorio.

5. La necessaria rinnovazione della valutazione dei presupposti dell’insolvenza determina l’assorbimento anche del ricorso incidentale.

6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2022.