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Cassazione Civile 32176/2022 – Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo privo della sottoscrizione del difensore 

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Ordinanza 32176/2022

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo privo della sottoscrizione del difensore 

In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto, non quando quell’elemento formale, al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l’inesistenza dell’atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell’atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 2-11-2022, n. 32176   (CED Cassazione 2022)

Art. 645 cpc (Opposizione a decreto ingiuntivo) – Giurisprudenza

 

 

PREMESSO CHE:

Il Condominio (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2203/2021 che ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza non definitiva di primo grado del Giudice di pace di Milano, ha dichiarato l’inesistenza dell’atto di citazione in opposizione del ricorrente.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

Memoria è stata depositata dal ricorrente; due memorie sono state depositate dalla controricorrente.

La controricorrente ha formulato istanza di rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, essendo la questione oggetto del ricorso questione di massima di particolare importanza. Il Primo Presidente, con provvedimento depositato il 21 gennaio 2022, ha rigettato l’istanza considerando che dalla medesima non si desumono questioni di massima di particolare importanza, nè contrasti nella giurisprudenza della Corte meritevoli di un intervento delle sezioni unite.

CONSIDERATO CHE:

I. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dalla controricorrente.

1. (OMISSIS) ha anzitutto eccepito l’improcedibilità del ricorso per essere stato il medesimo depositato secondo modalità cartacee e non telematiche: il ricorrente, nell’iscrivere a ruolo la causa, si è limitato ad allegare la mera copia/stampa del ricorso e della relativa notifica a mezzo posta elettronica certificata, attestandone la conformità, quando invece – in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 22 del 2021, del Decreto Legge n. 34 del 2020, art. 221, comma 5, lette in combinato disposto con la L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e ter – l’originale del ricorso rilevante ai sensi dell’art. 362 c.p.c., è rappresentato dal file in formato.eml. La controricorrente osserva che, sebbene il Decreto Ministeriale n. 22 del 2021, che ha introdotto anche per il procedimento davanti alla Corte di cassazione il deposito telematico dei ricorsi, prospetti la mera facoltà di utilizzo dei sistemi telematici, tuttavia della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e ter, in relazione alle notifiche eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, impone che sia depositato con modalità telematiche l’originale delle ricevute di accettazione e consegna, originale rappresentato dal file in formato.eml, con la conseguenza che la stampa del ricorso e della relativa notificazione, pur se attestati conformi, non può essere equiparata all’originale.

L’eccezione va respinta. Ad avviso della controricorrente della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, renderebbero obbligatorio il deposito telematico dei ricorsi con la conseguenza di rendere improcedibile il ricorso che non venga depositato in formato.eml. In tal modo la controricorrente non considera, appunto, che l’utilizzo dei sistemi telematici è meramente facoltativo in relazione al giudizio che si svolge davanti alla Corte di cassazione e che i richiamati dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, si limitano a disporre che “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte”, modalità che sono state seguite dal ricorrente.

2. La controricorrente eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale del difensore, in quanto la procura conferita dal Condominio prevede “facoltà evidentemente non compatibili con il conferimento di poteri finalizzato alla rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità”.

L’eccezione va respinta: la procura alle liti è stata specificamente conferita per il “giudizio da promuoversi dinnanzi la Corte di cassazione, relativo alla impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2233/2021”, così rispettando quanto richiesto dall’art. 365 c.p.c..

II. Il ricorso è articolato in due motivi che rispettivamente lamentano:

1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 125 e 156 c.p.c.;

2. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c..

I due motivi sono manifestamente fondati. Il Tribunale di Milano, nel dichiarare inesistente l’atto introduttivo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perchè privo della sottoscrizione del difensore, nonostante la provenienza dell’atto fosse desumibile dalla sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della procurai alle liti rilasciata in calce al medesimo atto, si è posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Si veda al riguardo Cass. n. 8042/2006, secondo cui “soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto, non quando quell’elemento formale, al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso”, così che deve escludersi l’inesistenza del medesimo allorchè la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce all’atto introduttivo del procedimento, “figuri apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell’atto stesso, giacchè, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda e di assumerne, conseguentemente, la paternità”. Tale giurisprudenza non è superata, come invece afferma il controricorrente, da successive pronunzie, cfr. al riguardo il provvedimento del Primo Presidente che ha rigettato l’istanza di rimessione alle sezioni unite.

III. Il ricorso va pertanto accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Milano; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 7 luglio 2022.