Ordinanza 32180/2018
Realizzazione di opera pubblica – Danni derivati dalle concrete modalità esecutive – Giurisdizione ordinaria
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria avanzata dal concessionario di un’area demaniale contigua a quella in cui è stata realizzata un’opera pubblica (nella specie, uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale dal quale sono derivate numerose inondazioni marine, con conseguenti danni alle colture) ove, nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano né il “se” nè il “come” dell’opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive, trattandosi in tal caso di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all’attore di una concessione su bene demaniale, la quale costituisce soltanto la premessa dell’azione risarcitoria promossa.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32180 (CED Cassazione 2018)
Articolo 2043 c.c. annotato con la giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
- (OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Pizzo, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui sofferti a seguito di inondazioni verificatesi nei mesi di dicembre 1996 e dicembre 1997.
A sostegno della domanda osservò che il Comune convenuto aveva effettuato nel 1995 uno sbancamento per la manutenzione di una discarica comunale, opera a causa della quale vi erano state inondazioni marine che avevano danneggiato la sua azienda agricola, dedita alla coltivazione in serra di piantagioni stagionali.
Si costituì in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Con sentenza dell’11 maggio 2010 il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa dovesse essere devoluta al giudice amministrativo. A tale conclusione il Tribunale pervenne rilevando che nel caso in esame lo sbancamento era stato eseguito per la manutenzione della discarica comunale, e perciò “nell’esercizio di potestà pubblicistiche” siccome “diretto a preservare l’interesse pubblico connesso alla gestione della discarica”; il che induceva a far rientrare la causa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 34, trattandosi della materia dell’urbanistica.
- Riassunta la causa davanti al TAR per la Calabria da parte dell’attore, il giudice amministrativo, con ordinanza 14 aprile 2018, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’articolo11, comma 3, codice del processo amministrativo.
Ha osservato il TAR che, secondo la prospettazione dell’attore, i danni erano da ricondurre allo sbancamento operato dal Comune, cui avrebbero fatto seguito le inondazioni marine. Ne consegue che, poichè tale attività non costituisce esercizio di potestà pubbliche, trattandosi di mera attività materiale, nè incide su posizioni giuridiche tutelate dal giudice amministrativo, la decisione della causa dovrebbe essere rimessa al giudice ordinario.
- Il P.M. presso questa Corte ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Ritengono queste Sezioni Unite che la controversia in esame appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che nell’atto di citazione originario con il quale fu introdotto il giudizio davanti al Tribunale ordinario – atto al quale la Corte ha accesso, trattandosi di un regolamento preventivo di giurisdizione – il (OMISSIS), qualificandosi come concessionario di un terreno facente parte del demanio della marina mercantile, impostò la sua domanda come un’azione risarcitoria, chiedendo affermarsi la responsabilità esclusiva del Comune di Pizzo nella determinazione dei danni da lui subiti a causa di uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale. Dalla premessa dell’atto di citazione si evince, inoltre, che, nella prospettazione dell’attore, a quello sbancamento avevano fatto seguito numerose “inondazioni marine” dei terreni di sua proprietà, con conseguenti danni alle colture e necessità di provvedere alla bonifica di quei terreni per poter proseguire nell’attività di coltivazione.
Questo essendo il petitum originario, non può dubitarsi del fatto che il danno lamentato dall’attore – secondo l’impostazione della domanda alla quale ci si deve attenere ai fini della determinazione della giurisdizione – non è riconducibile ad un provvedimento amministrativo o, comunque, all’esercizio di un’attività discrezionale nella quale l’Amministrazione abbia esercitato un potere pubblico, trattandosi invece della prospettazione di una mera attività materiale lesiva di una posizione di diritto soggettivo.
Devono essere richiamate, in proposito, le pronunce nelle quali queste Sezioni Unite hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un Comune per i danni da esondazione di acque derivanti da una conduttura collegata al depuratore comunale (ordinanza 13 dicembre 2007, n. 26108); ovvero in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni causati dalla pubblica amministrazione, in sede di lavori di sistemazione di aree pubbliche, per l’inosservanza delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, secondo il principio del neminem laedere (ordinanza 22 dicembre 2010, n. 25892). Come pure va ricordato che, nella materia urbanistica ed edilizia, la domanda di risarcimento del danno proposta dal proprietario di un’area contigua a quella in cui è stata realizzata un’opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano nè il “se” nè il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca in una manifestazione di quel potere (ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2052; v. pure l’ordinanza 14 marzo 2011, n. 5926, in relazione all’inosservanza degli obblighi di diligenza nella gestione e manutenzione dei beni pubblici).
Non è condivisibile, pertanto, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia il quale, dopo aver premesso che la fattispecie era regolata, ratione temporis, dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 34, ha ritenuto che lo sbancamento dovesse essere considerato una forma di uso del territorio, con conseguente sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica. Così come rimane escluso che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa derivare dalla materia dei servizi pubblici – posto che il mantenimento della discarica rimane sullo sfondo rispetto all’attività materiale di sbancamento contestata dall’attore – o da quella delle concessioni, dal momento che la titolarità di una concessione su bene demaniale costituisce soltanto la premessa che giustifica l’azione risarcitoria promossa dall’attore.
- In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale rimette le parti