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Cassazione Civile 32792/2021 – Opposizione a decreto ingiuntivo – Fatti costitutivi del diritto azionato – Insussistenza al momento della domanda

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Ordinanza 32792/2021

 

Opposizione a decreto ingiuntivo – Fatti costitutivi del diritto azionato – Insussistenza al momento della domanda – Irrilevanza – Sussistenza all’atto della decisione

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all’atto dell’emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all’uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poichè le condizioni dell’azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l’originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorchè insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull’opposizione.

Inesistenza della procura alle liti

L’inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l’invalidità non solo della fase monitoria e dell’ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l’opposto non abbia prodotto in quest’ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 9-11-2021, n. 32792   (CED Cassazione 2021)

Art. 645 cpc (Opposizione a decreto ingiuntivo) – Giurisprudenza

 

 

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 25.10.2012 Mu. Ol. Li. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Mo. S.p.a., della somma di € 32.349,14 a saldo di alcune forniture.

Nella resistenza del creditore opposto, il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto e condannando l’opponente alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione la Mu. e si costituiva in seconde cure Mo. S.p.a., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1062/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mu. Ol. Li., affidandosi a sei motivi. Mo. S.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso.

Il giudizio ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla ricorrente Mu. avverso il decreto n. 845 del 2012, chiesto ed ottenuto da More/lato S.p.a. a fronte di fatture e fornitura di materiale. L’opponente ha eccepito il difetto di rappresentanza e di legittimazione del procuratore che aveva firmato il mandato ad agire per More/lato S.p.a., l’incompetenza territoriale, l’inesistenza del credito e comunque l’insufficienza delle fatture a dimostrarne l’esistenza. Dopo aver acquisito gli atti della fase monitoria e disposto l’interrogatorio formale della Mu., senza che costei si presentasse a renderlo, il Tribunale ha respinto l’opposizione, confermando il decreto opposto e condannando la Mu. alle spese ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha a sua volta respinto l’appello proposto dalla Mu., condannandola alle spese del grado.

Il ricorso, proposto dall’originaria attrice, è articolato in sei motivi.

Il primo di essi, con cui la ricorrente reitera l’eccezione di carenza di rappresentanza e legittimazione in capo al procuratore che aveva firmato la procura ad agire in sede monitoria, è inammissibile stante la circostanza, emergente sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso (cfr. pag. 5) che la Mo. S.p.a. si è costituita nel giudizio di opposizione con nuova procura rilasciata dal legale rappresentante della società. Poiché con il giudizio di opposizione si instaura una fase a cognizione piena, la nuova procura rilasciata per detta fase processuale supera quella a suo tempo allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. In argomento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013, Rv. 625315, secondo cui “L’inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l’invalidità non solo della fase monitoria e dell’ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l’opposto non abbia prodotto in quest’ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta” (in termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994, Rv. 486789).

Il secondo motivo, con cui la ricorrente contesta la mancanza di prova circa la titolarità del credito azionato in capo a Mo. S.p.a., è inammissibile in quanto la stessa ricorrente, nel concludere l’esposizione del motivo, dà atto che nel corso del giudizio di opposizione More/lato S.p.a. aveva incorporato, mediante fusione, la Paradigma S.r.I., originaria titolare del credito. Sul punto, è bene ribadire che “Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all’atto dell’emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all’uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell’Azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l’originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull’opposizione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2059 del 16/07/1973, Rv. 365207; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 528 del 11/02/1975, Rv. 373832; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 11/07/1979, Rv. 400468; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4571 del 13/07/1981, Rv. 415284; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4234 del 20/06/1983, Rv. 429163; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002, Rv. 552449; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5844 del 16/03/2006, Rv. 587799). Poiché è pacifico che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16904 del 27/06/2018, Rv. 649436; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371), la verifica della sussistenza di essa è stata correttamente condotta dal giudice dell’opposizione non soltanto sulla base di quanto allegato ab origine in sede monitoria, ma da tutte le ulteriori circostanze acquisite al giudizio di opposizione, inclusa l’intervenuta fusione societaria.

Il terzo motivo, con cui si ripropone l’eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile posto che l’obbligazione pecuniaria si estingue in valuta corrente presso il domicilio del creditore. Infatti “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10837 del 17/05/2011, Rv. 617804; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32692 del 12/12/2019, Rv. 656299). La tesi della ricorrente, secondo cui mancherebbe la prova del contratto, è del tutto priva di fondamento, posto che la sentenza dà atto, da un lato, che le fatture, già allegate in fase monitoria da Mo. S.p.a. e depositate poi nel giudizio di opposizione, erano corredate dalla copia, autenticata da notaio, delle scritture contabili in cui esse erano state registrate, e, dall’altro lato, che la Mu. non si era presentata a rispondere all’interpello con il quale le si chiedeva di confermare di aver ordinato e ricevuto la merce indicata in detti documenti contabili.

Il quarto motivo, con il quale si contesta la condanna ex art. 96 c.p.c., è inammissibile posto che il giudice di merito, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto l’opposizione meramente dilatoria e ha quindi configurato un abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160; Cass. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130-02; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452).

Il quinto ed il sesto motivo, con i quali la ricorrente contesta la mancata prova del credito e l’insufficienza, a tal fine, delle fatture, sono inammissibili perché sollevano doglianze esclusivamente meritali”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.