Ordinanza 3286/2023
Ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio – Inammissibilità
Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell’ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l’esclusione, in sede di legittimità, di un’attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell’udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).
Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 2-2-2023, n. 3286 (CED Cassazione 2023)
Art. 360 cpc (Ricorso per cassazione)
Art. 365 cpc (Sottoscrizione del ricorso)
Rilevato che:
con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2011
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori esercenti la potestà sul
figlio minore (OMISSIS), convennero in giudizio avanti il Tribunale
di Cagliari (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni subiti dal proprio rappresentato a causa della caduta nel
tappeto elastico gestito dal convenuto;
il Tribunale rigettò la domanda;
l’appello interposto da (OMISSIS), nella qualità predetta, con atto
notificato in data 8 gennaio 2020, è stato dichiarato inammissibile
dalla Corte d’appello di Cagliari per difetto di legittimazione ad
impugnare dell’istante, sul rilievo che, alla data di proposizione
dell’impugnazione, (OMISSIS) aveva da tempo raggiunto la
maggiore età, divenendo unico legittimato a proporre l’appello e
venendo meno, per converso, la legittimazione della genitrice;
per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per
cassazione con due mezzi;
l’intimato non svolge difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione
del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore
designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 182 e 300 cod. proc. civ., per avere la
Corte d’appello omesso di considerare che in assenza di una
dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo, operava l’ultrattività
del mandato difensivo rilasciato ai legali rappresentanti anche per il
successivo grado di merito e per avere comunque omesso di
promuovere la sanatoria del rilevato difetto di rappresentanza,
assegnando un termine;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.
spese di giustizia) in relazione alla disposta revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo di
inammissibilità per difetto della legittimazione ad processum in capo
alla ricorrente;
il ricorso per cassazione risulta, infatti, proposto da (OMISSIS)
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alessio
(OMISSIS), qualità che essa però pacificamente non riveste più, avendo il
figlio (che si evidenzia nello stesso ricorso essere nato il 31 maggio
1999) già raggiunto da tempo (il 31 maggio 2017) la maggiore età;
è bensì vero che la perdita della legittimazione processuale del
genitore conseguente all’evento in parola, deve coordinarsi con il
principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in
cui l’evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell’art. 300 cod.
proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se
l’evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione
giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al
giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive
fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della
proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n.
15295; v. anche, più di recente, Cass. 13/05/2021, n. 12878);
tale principio però soffre il limite della eventuale necessità del
rinnovo della procura: necessità invero per l’appunto sussistente, ex
art. 365 cod. proc. civ., per la proposizione del ricorso per
cassazione;
esplicito in tal senso proprio il richiamato arresto nomofilattico di
Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014 ove si evidenzia che «ulteriore
limite» alla ultrattività del mandato — oltre quello rappresentato
dall’espresso riferimento della procura ad un solo grado di giudizio —
«è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel
senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo
ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per
cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza,
né resistere con controricorso, né, tanto meno proporre ricorso in via
principale o incidentale»;
mette conto soggiungere che il così rilevato difetto di
rappresentanza non può essere sanato con l’esercizio del potere
previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma secondo, cod.
proc. civ., attesa l’esclusione, in sede di legittimità, di un’attività
istruttoria e la necessità di depositare, a pena d’improcedibilità, i
documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito, salva
solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell’udienza,
con notifica di apposito elenco alla controparte (Cass. n. 20016 del
06/10/2016);
giova ancora aggiungere che il secondo motivo di ricorso
prospetta doglianza, comunque, non suscettibile di essere proposta
con l’impugnazione della sentenza;
questa Corte ha infatti chiarito, con indirizzo ormai consolidato,
che in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il
provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello
Stato in sede civile, ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n.
115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione
normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112
e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell’art. 170 del
medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti
di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese
private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve
ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca
dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile,
configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i
decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti
definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e,
quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato
del processo che la rifiuti (Cass. n. 13807 del 23/06/2011; n. 12719
del 20/07/2012; n. 21685 del 23/09/2013; n. 9940 del 28/03/2022);
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
non avendo l’intimato svolto attività difensiva non v’è luogo a
provvedere sul regolamento delle spese;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello
previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso
art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022