Ordinanza 32976/2022
Responsabilità per perdita delle merci nell’ambito del contratto di subtrasporto – Domanda di manleva nei confronti del subvettore – Prescrizione ex art 2951 cc
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell’ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria “causa petendi” nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 9-11-2022, n. 32976 (CED Cassazione 2022)
Art. 2951 cc (Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto) – Giurisprudenza
RITENUTO CHE:
1. Nel 2012 (OMISSIS) S.p.A. (di seguito: ” (OMISSIS)” e/o “Vettore”) e la (OMISSIS) S.p.A. – (OMISSIS) (di seguito: “(OMISSIS)” e/o “Committente”) stipularono un contratto di fornitura di servizi di trasporto. In esecuzione di tale contratto, in data 24/6/2013 il Committente affidò al Vettore il trasporto di due partite di prodotti cosmetici, assicurate con (OMISSIS) S.A. (di seguito: ” (OMISSIS)” e/o “Assicuratore”), da trasferire dal magazzino di (OMISSIS) e (OMISSIS) ai magazzini di (OMISSIS) e (OMISSIS). Ai fini dell’esecuzione del trasporto, il Vettore si avvalse del Consorzio Gruppo (OMISSIS) Soc. Coop. a R.L (di seguito: “Consorzio Gruppo (OMISSIS)” e/o “sub-vettore”), con il quale sottoscrisse apposito contratto di sub-trasporto. Il Consorzio Gruppo (OMISSIS) affidò a propria volta l’esecuzione del trasporto alla propria consorziata (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. (di seguito: ” (OMISSIS)” e, collettivamente con il Consorzio Gruppo (OMISSIS), “sub-vettori”, odierni ricorrenti).
2. La merce in oggetto, prelevata dai magazzini di partenza a mezzo furgone, non giunse ai magazzini di destino a seguito del furto dell’intero furgone e del carico. La riconsegna delle merci sarebbe dovuta avvenire in data 25/6/2013, come espressamente riportato nella lettera di contestazione della società (OMISSIS) alla società (OMISSIS).
3. Con pec del 30/10/2013 il Committente diffidò (OMISSIS) all’immediato adempimento del contratto di trasporto. Con missiva del 1/7/2013, (OMISSIS) addebitò ai sub-vettori la responsabilità del sinistro occorso.
4. A fronte del sinistro, il Committente ottenneEl da (OMISSIS) l’indennizzo di Euro 70.480,02, pari al valore della merce sottratta, e surrogò quest’ultima in tutti i suoi diritti ed azioni nei confronti dei responsabili.
5. Il giudizio di primo grado. – Con atto di citazione del 18/9/2014 (OMISSIS) convenh-, nanti il Tribunale di Milano (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di Euro 70.480,02. L’attrice dedusse di agire ex art. 1916 c.c., in surroga dei diritti risarcitori spettanti al Committente, per aver corrisposto a quest’ultimo, in forza della polizza assicurativa 980832B in essere tra le parti, l’indennizzo assicurativo di Euro 70.480,02, pari al valore della merce sottratta. Con comparsa di costituzione con chiamata di terzi del 17/12/2014 si costituì in giudizio (OMISSIS), la quale si oppose alla domanda formulata da (OMISSIS), e chiese la chiamata in garanzia di: (i) Consorzio Gruppo (OMISSIS), quale sub-vettore al quale dichiarava di aver affidato il trasporto delle merci per cui è causa; (ii) (OMISSIS), quale consorziata che aveva provveduto all’effettivo materiale trasporto delle merci; (iii) (OMISSIS), quale proprio assicuratore R.C.V. per il furto delle merci. Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 7/5/2015 si costituì in giudizio il Consorzio Gruppo (OMISSIS), il quale contestò tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto, associandosi alle eccezioni preliminari già sollevate dalla parte chiamante in causa e, nel merito, chiese il rigetto delle avverse domande. Con comparsa di costituzione del 7/5/2015 si costituì in giudizio (OMISSIS), la quale si associò anch’essa alle eccezioni preliminari già sollevate dalle altre parti convenute in giudizio e, nel merito, eccepì l’infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande contro di essa avanzate, chiedendone il rigetto. Con atto del 12/5/2015 si costituì, altresì, (OMISSIS), la quale rilevò la prescrizione breve annuale dell’azione di garanzia e manleva della chiamante in causa verso i sub-vettori, eccepì la carenza di legittimazione attiva in capo alla società (OMISSIS) in ordine al rapporto intercorrente tra quest’ultima e (OMISSIS) e, nel merito, domandò la reiezione delle avverse domande. Con memorie autorizzate ex art. 183, 6 comma, n. 1, c.p.c., il Consorzio Gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) recepirono e fecero propria l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da (OMISSIS) in sede di costituzione. Per l’effetto, modificarono le rispettive domande chiedendo, altresì, che venisse accertata e dichiarata la prescrizione ex art. 2951 c.c. della domanda di manleva promossa nei loro confronti da (OMISSIS), per non avere quest’ultima proposto, entro il termine di un anno, alcuna azione a tutela dei propri diritti.
6. La sentenza di primo grado. – Con sentenza in data 17/01/2018 a verbale n. 498/2018, all’esito dello scambio di memorie conclusive autorizzate e della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Milano così decise: (1) accertò la responsabilità di (OMISSIS), e per l’effetto la condannava al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 70.480,02; (2) accolse la domanda di manleva di (OMISSIS), e per l’effetto condannò il Consorzio Gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) a tenere indenne (OMISSIS) di quanto questa era tenuta a pagare in adempimento del punto 1 del dispositivo; (3) rigettò la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dal Consorzio Gruppo (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per intervenuta prescrizione della stessa; (4) rigettò la domanda di manleva avanzata da (OMISSIS) e dal Consorzio Gruppo (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS)..
7. Il giudizio di secondo grado. – Avverso la sentenza di primo grado interposero appello il Consorzio Gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo: (i) con un primo motivo di impugnazione, l’omessa pronuncia dell’intervenuta prescrizione ex art. 2951 c.c. di qualunque diritto di (OMISSIS) nei confronti delle appellanti. (ii) con un secondo motivo, lamentando la mancata considerazione, in merito alla responsabilità vettoriale delle appellanti ex art. 1693 c.c., dell’esimente del caso fortuito e della limitazione della responsabilità vettoriale. (iii) Con un terzo motivo, dolendosi del rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal Consorzio Gruppo (OMISSIS) per il credito vantato nei confronti di (OMISSIS) costituì (OMISSIS), dando atto di aver proposto autonomo appello con il quale deduceva: (i) con un primo motivo, la ricorrenza del caso fortuito, non avendo essa materialmente eseguito il trasporto, nè avendo potere dispositivo e di controllo sullo stesso. (ii) Con un secondo motivo, dolendosi della reiezione della richiesta di manleva da parte del proprio assicuratore R.C.V. (OMISSIS). (iii) Con un terzo motivo, segnalando che il giudice di prime cure non aveva considerato che parte della merce era stata recuperata. (OMISSIS) chiese quindi di respingere la domanda del Consorzio Gruppo (OMISSIS), ovvero in subordine, di condannare (OMISSIS) alla manleva. Si costituì (OMISSIS), chiedendo di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata. Si costituì (OMISSIS), chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare nel merito l’appello. Effettuata la riunione degli appelli proposti separatamente, all’udienza del 17/7/2018 le parti precisarono le conclusioni e la Corte trattenne la causa in decisione.
8. La sentenza di secondo grado. – Con sentenza n. 5233/2018 pubblicata il 28/11/2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da Consorzio Gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello proposto da (OMISSIS), e per l’effetto ha confermato la sentenza n. 498/2018 resa tra le parti in data 17/1/2018 dal Tribunale di Milano.
9. Consorzio Gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Nessuno dei notificatari del ricorso ha proposto controricorso.
10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
11. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
12. Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva ex art. 380 bis 1 c.p.c. in data 9-6-2022.
CONSIDERATO CHE:
1. L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2951 cc. in relazione agli arti. 2935 c.c. e 100 c.p.c.” – Con tale mezzo i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, travisando i principi sottesi al contratto di sub-trasporto, ha rigettato l’eccepita prescrizione della domanda di manleva del vettore contro i sub vettori, ritenendo che il termine prescrizionale breve di cui all’art. 2951 c.c. cominciasse a decorrere dall’esercizio dell’azione da parte dell’attore (e cioè (OMISSIS)). I ricorrenti deducono che tale statuizione della Corte si pone in palese violazione del dettato normativo di cui all’art. 2951 c.c., nonchè della copiosa giurisprudenza di legittimità elaborata in materia. Parte ricorrente deduce che la Corte muove il proprio ragionamento sull’errato presupposto che il vettore avrebbe potuto far valere i propri diritti nei confronti dei sub-vettori soltanto a far data dall’esercizio nei suoi confronti dell’azione di responsabilità per la perdita del carico (nel caso di specie, promossa da (OMISSIS) con citazione del 18/9/2014). A dire della Corte, prima di tale data, il vettore non avrebbe avuto alcun interesse ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti. Da tali argomentazioni la Corte fa discendere il mancato decorso del termine prescrizionale di un anno di cui all’art. 2951 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di sub-trasporto, avendo il Vettore ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado in data 18/9/2014 e, successivamente, chiamato in causa i sub-vettori con atto di citazione del 20/1/2015. In sostanza deducono i ricorrenti – il ragionamento della Corte implica un errore di diritto quando identifica il dies a quo del termine prescrizionale dell’art. 2951 c.c. con l’esercizio dell’azione principale promossa dall’attore, applicando scorrettamente al caso di specie gli artt. 2935 c.c. e 100 c.p.c. A supporto della propria censura, i ricorrenti riportano la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in materia di sub-trasporto non è configurabile una responsabilità solidale dei diversi vettori, con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione effettuata dal mittente contro il vettore principale non vale ad interrompere la prescrizione nei rapporti fra quest’ultimo ed il sub-vettore (Cass., sez. III, 28/9/2009, n. 20756; Cass., sez. III, 10/1/2008, n. 245). In tale prospettiva, con riguardo ad ammanchi di merci verificatisi in un trasporto nell’ambito del quale il vettore si sia avvalso di un sub-vettore, l’azione del vettore nei confronti del sub-vettore discende da un rapporto distinto (contratto di sub-trasporto) e non da regresso nel rapporto fra debitori solidali. Ed invero, quando il vettore si impegna ad eseguire il trasporto avvalendosi di un sub-vettore con il quale conclude un altro contratto di trasporto, si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente, con la conseguenza che, nell’ambito del secondo contratto, il sub-trasportatore è tenuto ex recepto verso il proprio mittente che ha qualità di vettore nel primo contratto (Cass., sez. III, 10/12/1991, n. 13281; Cass., sez. III, 6/1/1982, n. 10; Cass., sez. III, 26/11/1980, n. 6272; Cass., sez. III, 28/11/1975, n. 3983). Secondo i ricorrenti, anche l’elaborazione giurisprudenziale resa dalla S.C. in materia di prescrizione in ambito di trasporto porta inequivocabilmente a identificare l’inadempimento del sub-vettore quale fonte derivativa dei diritti di rivalsa del vettore. Con specifico riferimento alla mancata riconsegna della merce a causa di furto (come nel caso che ci occupa), la S.C. ha precisato che la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c. decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire. Infatti, è solo a partire dal momento stabilito per la riconsegna delle cose che sussiste la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento del danno, poichè tale momento coincide con quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione di riconsegnare le cose trasportate (Cass., sez. III, 13/11/2002, n. 15936; Cass., sez. III, 2/8/2000, n. 10129). Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorrente sostengono che gli artt. 100 c.p.c. e 2935 c.c. sono stati, ai fini prescrizionali, erroneamente applicati dalla Corte territoriale. Essa li ha infatti espressamente invocati per ricondurre il dies a quo della prescrizione della domanda di garanzia del vettore all’esercizio dell’azione principale dell’attore. Ciò nel convincimento erroneo che, prima di tale azione, il vettore non avrebbe avuto interesse ad agire e non avrebbe potuto far valere i propri diritti nei confronti dei sub vettori. Tali norme trovano, invece, la loro naturale applicazione nell’inadempimento dei sub-vettori, in quanto è soltanto dal momento della mancata riconsegna delle merci, alla data convenuta nel contratto di sub-trasporto, che sorge l’interesse del vettore ad agire nei confronti dei sub-vettori e a far valere nei loro confronti i propri diritti.
2. è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, in ambito di sub-trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria che siano imputabili al sub-vettore. Poichè, peraltro, nell’ambito del contratto di sub-trasporto, il vettore assume la qualità di sub-mittente, in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente (Cfr. Cass., sez. III, 29/5/2018, n. 13374; Cass., sez. III, 30/1/2009, n. 2483; Cass., sez. III, 4/6/2007, n. 12963; Cass., sez. III, 7/2/2006, n. 2529; Cass., sez. III, 12/12/2003, n. 19050; Cass., sez. III, 17/4/1992, n. 4728; Cass., sez. III, 8/10/1991, n. 10533; Cass., sez. III, 27/6/1991, n. 7217).
3. Dirimente nel caso che ci occupa è la sentenza Cass., sez. III, 17/4/1992, n. 4728. Con tale sentenza, in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, è stato enunciato il seguente principio: “Il vettore che, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio altro contratto assume la qualità di mittente nell’ambito d’un contratto, che è definito di sub-trasporto e che è soggetto alla disciplina propria del contratto di trasporto. A questo come ha affermato la sentenza della Corte di Appello, non impugnata sul punto – s’applica la norma, secondo la quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Ma ad esso deve per la stessa ragione applicarsi la norma, dettata dall’art. 2951, comma 3, c.c., per cui il termine della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione. Il vettore, che subisce la perdita delle cose consegnategli per il trasporto, è inadempiente all’obbligazione assunta, di trasferire la cosa da un luogo ad un altro ponendola a disposizione del destinatario per la riconsegna (artt. 1678 e 1687 c.c.) e perciò è tenuto al risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Nel caso del contratto di sub trasporto, quando, com’è nell’ipotesi in esame, lo stesso mittente – vettore nell’ambito del contratto di trasporto – assume la posizione di destinatario, dall’inadempimento del sub vettore sorge per il sub mittente l’obbligo di risarcimento del danno nell’ambito del contratto di trasporto ed il diritto ad essere risarcito della corrispondente perdita patrimoniale da parte del sub vettore nell’ambito del contratto di sub trasporto. Dunque il diritto del submittente ad essere risarcito dal sub vettore deriva dal contratto di subtrasporto come conseguenza della perdita delle cose consegnate al sub vettore per il trasporto e non dall’esercizio dell’azione in confronto d’esso submittente, vettore nell’ambito del contratto di trasporto. Il mancato esercizio in suo confronto dell’azione di danni non è di impedimento all’esercizio da parte sua del proprio diritto, anche se le vicende del contratto di trasporto possono avere riflessi su quelle del subtrasporto conducendo a escludere o limitare in concreto la responsabilità del vettore e così ad incidere sulla misura del suo diritto al risarcimento”.
4. Alla luce di tale statuizione, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che il Vettore, prima dell’esercizio dell’azione da parte di (OMISSIS), non avesse un interesse concreto ad agire nei confronti dei sub-vettori, facendo, così, decorrere il termine annuale di prescrizione della domanda di manleva dall’esercizio della domanda principale.
5. Tutte le pronunce sopra riportate, dalle quali la Corte di Appello si è immotivatamente ed erroneamente discostata, si fondano sul principio generale per il quale, in ambito di responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Ciò in quanto tale domanda di manleva trova la propria causa petendi nel contratto di sub- trasporto, ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.
6. Vanno pertanto ribaditi i seguenti principi diritto, ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi: (1) “In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al sub vettore; poichè, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di sub trasporto, assume la qualità di sub mittente, in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti” (Cass., sez. III, 29/5/2018, n. 13374); (2) “Quando venga proposta domanda atta a far valere la responsabilità contrattuale del vettore per mancata riconsegna della merce affidatagli, sia pure a causa di un furto, si applica la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., che decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire” (Cass., sez. III, 13/11/2002, n. 15936).
7. Alla luce di quanto sopra, la sentenza risulta quindi illegittima in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per contrarietà a norme di diritto e, per l’effetto, va cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà attenersi ai principi di diritto chiamati punto3 che preceda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 20 giugno 2022.